Cassazione Penale, Sentenza n. 7151/2024 del 16/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di Appello di Torino del 22/12/2022 che, riformando parzialmente il primo grado, aveva concesso a Console la sospensione condizionale della pena e confermato le condanne per i reati di estorsione e tentata estorsione. Console deduce vizio di motivazione rispetto all'attendibilità delle persone offese, lamentando che le risultanze istruttorie non riscontravano il narrato e che la denuncia sarebbe strumentale per ottenere lo sgombero dell'immobile locato. Verterano contesta la logica della motivazione soprattutto sulla mancata prova del "metus" (timore coartante), e denuncia l'illogicità della tardiva denuncia (oltre due anni), sostenendo che la denuncia sia stata uno strumento per favorire lo sfratto e riscuotere crediti.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente valutato la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni delle persone offese, nel quadro degli altri elementi dichiarativi, documentali e investigativi, e che le contraddizioni dedotte dalle difese fossero state risolte attraverso una valutazione complessiva. La Suprema Corte ha inoltre ritenuto non decisivi i rilievi sul ritardo della denuncia, ritenendo plausibile che la persona offesa abbia riferito i fatti solo dopo reiterate minacce e in occasione di un contatto con la polizia. In conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e ciascuno al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 192, comma 3, cod. proc. pen.
Richiamata solo per distinguere il diverso regime probatorio delle dichiarazioni della persona offesa rispetto ai testimoni; la Corte ha ricordato che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare la condanna purché la loro credibilità sia verificata in modo più penetrante e motivato
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende per ricorsi dichiarati inammissibili
Giurisprudenza di legittimità - Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015 (Manzini)
Principio secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono da sole sostenere la responsabilità penale se sottoposte a verifica rigorosa della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca con adeguata motivazione
Giurisprudenza di legittimità - Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013 (Terrusa)
Richiama il principio che la valutazione della credibilità della persona offesa è questione di fatto non sindacabile in Cassazione se priva di manifeste contraddizioni
Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 186
Citata in relazione ai criteri di determinazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili; utilizzata per la quantificazione della somma
Massime di principio
- Le censure sulla credibilità della persona offesa sono difficilmente accolte in Cassazione: se il giudice di merito ha fatto una valutazione complessiva e motivata della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca, la Corte di legittimità non procede a un nuovo esame di merito.
- Le dichiarazioni della persona offesa, pur non soggette al regime dell'art. 192 c.p.p. per i testimoni, possono fondare la condanna se la loro attendibilità è stata rigorosamente verificata e adeguatamente motivata.
- Il ritardo nella denuncia non è di per sé decisivo: può essere giustificato dalla reiterazione di minacce o da circostanze che hanno indotto la persona offesa a riferire i fatti solo successivamente.
- Contraddizioni o discrepanze tra dichiarato e accertato richiedono, per incidere sull'esito del giudizio, di dimostrare manifeste illogicità o travisamenti della motivazione, non semplici letture "parcellizzate" delle emergenze processuali.
- Le questioni inerenti la valutazione del "metus" o di altri elementi soggettivi dell'illecito sono materie tipicamente di fatto: Cassazione interviene solo in presenza di palesi errori logico-giuridici o contraddizioni nella motivazione.
- Chi propone ricorso deve considerare il rischio di condanna per inammissibilità e le relative sanzioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p.; le censure meramente riassuntive di profili già valutati in sede di merito hanno scarse probabilità di successo.
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