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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 7151/2024 del 16/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di Appello di Torino del 22/12/2022 che, riformando parzialmente il primo grado, aveva concesso a Console la sospensione condizionale della pena e confermato le condanne per i reati di estorsione e tentata estorsione. Console deduce vizio di motivazione rispetto all'attendibilità delle persone offese, lamentando che le risultanze istruttorie non riscontravano il narrato e che la denuncia sarebbe strumentale per ottenere lo sgombero dell'immobile locato. Verterano contesta la logica della motivazione soprattutto sulla mancata prova del "metus" (timore coartante), e denuncia l'illogicità della tardiva denuncia (oltre due anni), sostenendo che la denuncia sia stata uno strumento per favorire lo sfratto e riscuotere crediti.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili. Ha ritenuto che la Corte territoriale avesse adeguatamente valutato la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni delle persone offese, nel quadro degli altri elementi dichiarativi, documentali e investigativi, e che le contraddizioni dedotte dalle difese fossero state risolte attraverso una valutazione complessiva. La Suprema Corte ha inoltre ritenuto non decisivi i rilievi sul ritardo della denuncia, ritenendo plausibile che la persona offesa abbia riferito i fatti solo dopo reiterate minacce e in occasione di un contatto con la polizia. In conseguenza, i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e ciascuno al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 192, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamata solo per distinguere il diverso regime probatorio delle dichiarazioni della persona offesa rispetto ai testimoni; la Corte ha ricordato che le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare la condanna purché la loro credibilità sia verificata in modo più penetrante e motivato

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende per ricorsi dichiarati inammissibili

  • Giurisprudenza di legittimità - Sez. 2, n. 43278 del 24/09/2015 (Manzini)

    Principio secondo cui le dichiarazioni della persona offesa possono da sole sostenere la responsabilità penale se sottoposte a verifica rigorosa della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca con adeguata motivazione

  • Giurisprudenza di legittimità - Sez. 2, n. 41505 del 24/09/2013 (Terrusa)

    Richiama il principio che la valutazione della credibilità della persona offesa è questione di fatto non sindacabile in Cassazione se priva di manifeste contraddizioni

  • Corte costituzionale, 13 giugno 2000, n. 186

    Citata in relazione ai criteri di determinazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende per ricorsi inammissibili; utilizzata per la quantificazione della somma

Massime di principio

  • Le censure sulla credibilità della persona offesa sono difficilmente accolte in Cassazione: se il giudice di merito ha fatto una valutazione complessiva e motivata della credibilità soggettiva e dell'attendibilità intrinseca, la Corte di legittimità non procede a un nuovo esame di merito.
  • Le dichiarazioni della persona offesa, pur non soggette al regime dell'art. 192 c.p.p. per i testimoni, possono fondare la condanna se la loro attendibilità è stata rigorosamente verificata e adeguatamente motivata.
  • Il ritardo nella denuncia non è di per sé decisivo: può essere giustificato dalla reiterazione di minacce o da circostanze che hanno indotto la persona offesa a riferire i fatti solo successivamente.
  • Contraddizioni o discrepanze tra dichiarato e accertato richiedono, per incidere sull'esito del giudizio, di dimostrare manifeste illogicità o travisamenti della motivazione, non semplici letture "parcellizzate" delle emergenze processuali.
  • Le questioni inerenti la valutazione del "metus" o di altri elementi soggettivi dell'illecito sono materie tipicamente di fatto: Cassazione interviene solo in presenza di palesi errori logico-giuridici o contraddizioni nella motivazione.
  • Chi propone ricorso deve considerare il rischio di condanna per inammissibilità e le relative sanzioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p.; le censure meramente riassuntive di profili già valutati in sede di merito hanno scarse probabilità di successo.

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