Cassazione Civile, Ordinanza n. 15166/2026 del 20/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio ha applicato l'imposta di registro in misura proporzionale del 9% su un corrispettivo pattuito di euro 1.300.000, ritenendo non applicabile l'imposta in misura fissa prevista per gli atti propri dei G.E.I.E. ai sensi dell'art. 4, lett. g), della tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986. Il notaio ha impugnato l'atto, ma sia la CTP sia la CTR hanno respinto il ricorso. In cassazione il professionista ha proposto due motivi contro la sentenza regionale; tuttavia, in pendenza del giudizio di legittimità, ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere allegando che il G.E.I.E. aveva presentato domanda di definizione agevolata della lite ex art. 1, commi 186 e ss., l. n. 197/2022, con pagamento della prima rata. La Corte ha quindi esaminato se la definizione agevolata perfezionata da un coobbligato solidale producesse effetti liberatori anche per gli altri soggetti obbligati al medesimo debito d'imposta.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta definizione agevolata della lite. Ha rilevato che il pagamento effettuato dal coobbligato solidale, ai sensi dell'art. 1, comma 202, l. n. 197/2022, giova anche agli altri condebitori, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, trattandosi di obbligazione solidale e di effetto liberatorio collegato al pagamento della prestazione d'imposta. Non è stata pronunciata condanna alle spese, che sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1 della Tariffa Parte Prima allegata al d.P.R. n. 131/1986
richiamato dall'Ufficio quale base per l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale sul corrispettivo pattuito
art. 4, lett. g), della Tariffa Parte Prima allegata al d.P.R. n. 131/1986
imposta di registro in misura fissa
invocato per sostenere l'applicabilità del regime fisso ai soli atti propri dei G.E.I.E., limitatamente agli atti che possono essere compiuti unicamente da tali soggetti e attinenti alla realtà associativa
art. 1, commi 186 e ss., legge n. 197/2022
consente la definizione della lite mediante pagamento secondo la procedura prevista dalla legge di bilancio 2023
art. 1, comma 202, legge n. 197/2022
La definizione perfezionata dal coobbligato giova in favore degli altri
la definizione agevolata perfezionata da un coobbligato solidale estingue la lite e produce effetti favorevoli anche per gli altri coobbligati, inclusi quelli non più pendenti in giudizio
l'adempimento di uno dei debitori solidali libera anche gli altri, poiché l'obbligazione solidale ha ad oggetto una sola prestazione dovuta da tutti
Massime di principio
- Nelle obbligazioni solidali, l'adempimento o la definizione agevolata effettuata da uno dei coobbligati libera anche gli altri debitori, perché il pagamento incide sull'unica prestazione dovuta.
- La definizione agevolata della lite tributaria perfezionata da un coobbligato produce effetto estintivo del giudizio anche nei confronti degli altri obbligati solidali, compresi quelli per i quali il processo non sia più pendente.
- Quando la controversia si definisce per effetto di una procedura agevolata sopravvenuta, il giudice di legittimità dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese, senza esaminare i motivi di ricorso nel merito.
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