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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15166/2026 del 20/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio ha applicato l'imposta di registro in misura proporzionale del 9% su un corrispettivo pattuito di euro 1.300.000, ritenendo non applicabile l'imposta in misura fissa prevista per gli atti propri dei G.E.I.E. ai sensi dell'art. 4, lett. g), della tariffa parte prima allegata al d.P.R. n. 131/1986. Il notaio ha impugnato l'atto, ma sia la CTP sia la CTR hanno respinto il ricorso. In cassazione il professionista ha proposto due motivi contro la sentenza regionale; tuttavia, in pendenza del giudizio di legittimità, ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere allegando che il G.E.I.E. aveva presentato domanda di definizione agevolata della lite ex art. 1, commi 186 e ss., l. n. 197/2022, con pagamento della prima rata. La Corte ha quindi esaminato se la definizione agevolata perfezionata da un coobbligato solidale producesse effetti liberatori anche per gli altri soggetti obbligati al medesimo debito d'imposta.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio di cassazione per intervenuta definizione agevolata della lite. Ha rilevato che il pagamento effettuato dal coobbligato solidale, ai sensi dell'art. 1, comma 202, l. n. 197/2022, giova anche agli altri condebitori, compresi quelli per i quali la controversia non sia più pendente, trattandosi di obbligazione solidale e di effetto liberatorio collegato al pagamento della prestazione d'imposta. Non è stata pronunciata condanna alle spese, che sono state compensate.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nelle obbligazioni solidali, l'adempimento o la definizione agevolata effettuata da uno dei coobbligati libera anche gli altri debitori, perché il pagamento incide sull'unica prestazione dovuta.
  • La definizione agevolata della lite tributaria perfezionata da un coobbligato produce effetto estintivo del giudizio anche nei confronti degli altri obbligati solidali, compresi quelli per i quali il processo non sia più pendente.
  • Quando la controversia si definisce per effetto di una procedura agevolata sopravvenuta, il giudice di legittimità dichiara l'estinzione del giudizio e compensa le spese, senza esaminare i motivi di ricorso nel merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioObbligazioni solidaliRicorso per cassazione
RamiTributiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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