Ordinanza n. 423/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto prefettizio di rigetto dell’istanza per il rilascio del titolo di guardia particolare giurata e della licenza di porto d’armi a tassa ridotta, unitamente agli atti presupposti
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto di Palermo del 18 marzo 2026, notificato il 7 aprile 2026, con cui è stata respinta la sua istanza per il rilascio del titolo di guardia particolare giurata e della licenza di porto d’armi a tassa ridotta. Sono stati inoltre impugnati la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della l. 241/1990, il parere della Questura di Palermo e gli ulteriori atti presupposti o consequenziali. Il testo dell’ordinanza non espone specificamente i motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a riferire che le questioni prospettate non consentono una sommaria delibazione cautelare.
La decisione
Il TAR ha ritenuto di avere giurisdizione e competenza, ma ha escluso che le questioni prospettate potessero essere valutate sommariamente nella fase cautelare, reputando necessario il loro approfondimento nella fase di merito. Non è stata quindi concessa una sospensione sostanziale dell’efficacia del decreto impugnato. La tutela cautelare è stata accolta esclusivamente ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., mediante fissazione dell’udienza di trattazione del merito alla prima udienza pubblica di gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Quando la controversia non è suscettibile di sommaria delibazione cautelare e richiede un approfondimento nella fase di merito, il giudice può assicurare la tutela della posizione mediante la fissazione dell’udienza di merito ai sensi del comma 10.
art. 10-bis l. 241/1990
comunicazione ex art. 10 bis L. 241/90 dei motivi ostativi
La comunicazione dei motivi ostativi è indicata tra gli atti impugnati, ma l’ordinanza non ne esamina la legittimità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.
Massime di principio
- Nella fase cautelare, quando le questioni dedotte non sono suscettibili di sommaria delibazione e richiedono l’approfondimento proprio del giudizio di merito, il giudice può non pronunciarsi sulla fondatezza sostanziale della domanda cautelare e assicurare la tutela processuale mediante la fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
- La fissazione anticipata dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una forma di tutela cautelare limitata all’accelerazione della decisione definitiva e non equivale alla sospensione dell’efficacia del provvedimento amministrativo impugnato.
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