Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 423/2026 - Palermo, Sezione 4

Giustizia amministrativa202601417

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto prefettizio di rigetto dell’istanza per il rilascio del titolo di guardia particolare giurata e della licenza di porto d’armi a tassa ridotta, unitamente agli atti presupposti

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Prefetto di Palermo del 18 marzo 2026, notificato il 7 aprile 2026, con cui è stata respinta la sua istanza per il rilascio del titolo di guardia particolare giurata e della licenza di porto d’armi a tassa ridotta. Sono stati inoltre impugnati la comunicazione dei motivi ostativi ai sensi dell’art. 10-bis della l. 241/1990, il parere della Questura di Palermo e gli ulteriori atti presupposti o consequenziali. Il testo dell’ordinanza non espone specificamente i motivi di illegittimità dedotti, limitandosi a riferire che le questioni prospettate non consentono una sommaria delibazione cautelare.

La decisione

Il TAR ha ritenuto di avere giurisdizione e competenza, ma ha escluso che le questioni prospettate potessero essere valutate sommariamente nella fase cautelare, reputando necessario il loro approfondimento nella fase di merito. Non è stata quindi concessa una sospensione sostanziale dell’efficacia del decreto impugnato. La tutela cautelare è stata accolta esclusivamente ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., mediante fissazione dell’udienza di trattazione del merito alla prima udienza pubblica di gennaio 2027. Le spese della fase cautelare sono state integralmente compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Quando la controversia non è suscettibile di sommaria delibazione cautelare e richiede un approfondimento nella fase di merito, il giudice può assicurare la tutela della posizione mediante la fissazione dell’udienza di merito ai sensi del comma 10.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    comunicazione ex art. 10 bis L. 241/90 dei motivi ostativi

    La comunicazione dei motivi ostativi è indicata tra gli atti impugnati, ma l’ordinanza non ne esamina la legittimità.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della parte ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, quando le questioni dedotte non sono suscettibili di sommaria delibazione e richiedono l’approfondimento proprio del giudizio di merito, il giudice può non pronunciarsi sulla fondatezza sostanziale della domanda cautelare e assicurare la tutela processuale mediante la fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
  • La fissazione anticipata dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. costituisce una forma di tutela cautelare limitata all’accelerazione della decisione definitiva e non equivale alla sospensione dell’efficacia del provvedimento amministrativo impugnato.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.