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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12295/2023 del 09/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

La controversia nasce da un giudizio promosso da un avvocato per ottenere il pagamento del compenso per l’attività professionale svolta in favore di una cliente in un giudizio civile ereditario. Il tribunale ha accolto la domanda, ritenendo provata l’attività svolta fino alla revoca del mandato e non provato, per iscritto, l’accordo dedotto dalla convenuta secondo cui il compenso sarebbe stato fissato in misura forfettaria e non superiore a euro 2.500,00; ha quindi liquidato il compenso secondo la tariffa professionale di cui al d.m. n. 55 del 2014, detratto l’acconto già versato. La cliente ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell’art. 112 c.p.c., assumendo che il tribunale non si fosse pronunciato sulle domande riconvenzionali di annullamento del contratto di patrocinio per errore essenziale o dolo del professionista e di risarcimento del danno, fondate sul fatto che ella avrebbe conferito l’incarico perché erroneamente convinta, o indotta dall’avvocato, che il compenso sarebbe stato limitato a euro 2.500,00; sosteneva inoltre che il professionista non le aveva presentato un preventivo di parcella. La censura è stata ritenuta infondata perché il tribunale aveva effettivamente esaminato quelle domande, escludendo la fondatezza della pretesa al risarcimento per errore e/o dolo e richiamando la non rilevanza dell’accordo orale sul compenso, in mancanza della forma scritta richiesta dall’art. 2233 c.c., con conseguente inammissibilità della prova testimoniale articolata dalla convenuta; tale ragionamento sorreggeva anche il rigetto della dedotta pattuizione forfettaria e delle domande di annullamento e risarcimento per mancanza di prova dei fatti costitutivi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il motivo ex art. 112 c.p.c. perché il tribunale non aveva omesso di pronunciare sulle domande riconvenzionali, ma le aveva espressamente respinte. Ha confermato che, nel caso di pattuizione del compenso professionale dell’avvocato, è richiesta la forma scritta ai sensi dell’art. 2233 c.c.; per questo l’asserito accordo orale sul compenso massimo di euro 2.500,00 non poteva essere valorizzato e la prova per testi era inammissibile. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.200,00 oltre accessori e spese generali, ed è stato dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è infondata quando dalla motivazione risulta che il giudice di merito si è espresso sulle domande proposte, anche indirettamente tramite il rigetto delle premesse fattuali e giuridiche poste a fondamento delle stesse.

  • art. 2233 c.c.

    La pattuizione del compenso del professionista richiede la forma scritta; in mancanza, non può essere provata o opposta un’intesa orale sul quantum del compenso professionale.

  • d.m. n. 55 del 2014

    In assenza di una valida pattuizione scritta del compenso, la liquidazione avviene sulla base dei parametri/tariffe professionali richiamati dal decreto.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Sussistendo i presupposti processuali, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso.

Massime di principio

  • Non sussiste vizio di omessa pronuncia quando il giudice di merito, pur senza un’espressa rubrica autonoma, affronta e respinge le domande o eccezioni dedotte mediante il rigetto dei fatti costitutivi su cui esse si fondano.
  • La pattuizione del compenso del professionista deve risultare da atto scritto; un accordo orale sul compenso non è idoneo a fondare, di per sé, una diversa quantificazione del credito professionale.
  • Se manca una valida prova della pattuizione del compenso, il giudice può liquidare l’attività professionale secondo i parametri vigenti, con esclusione della prova testimoniale volta a dimostrare un patto orale incompatibile con il requisito formale.
  • Le domande di annullamento del contratto per errore o dolo e di risarcimento del danno devono essere sorrette dalla prova dei relativi fatti costitutivi; se tale prova è inammissibile o mancante, le domande vanno respinte.

Come è indicizzato

MaterieMandatoImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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