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Sentenza

Sentenza n. 608/2026 - Ancona, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ancona - Sezione Lavoro 358/2024;

Giustizia amministrativa202600208

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche - Ancona, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione e mancato pagamento delle somme riconosciute dalla sentenza del Tribunale di Ancona - Sezione Lavoro n. 358/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente creditrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito in ottemperanza deducendo l'inottemperanza del Ministero a una sentenza del Tribunale di Ancona, Sezione Lavoro, che aveva accertato il suo diritto a fruire del beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015 e aveva condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all'assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici riconosciuti, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata regolarmente notificata e il relativo giudicato risultava attestato dalla Cancelleria. La ricorrente ha quindi chiesto il pagamento delle somme liquidate. Il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996 era decorso prima della proposizione del ricorso. Il Ministero si è costituito soltanto formalmente e non ha dedotto ragioni contrarie alla spettanza o all'azionabilità della pretesa.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile perché, dopo la notificazione della sentenza all'Amministrazione, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito ha accertato l'inottemperanza, rilevando che il titolo giudiziale non era stato eseguito e che l'Amministrazione non aveva opposto alcuna ragione contraria. Ha quindi ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per il caso di ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, prevedendo che il commissario sia attivato su istanza del creditore dopo la scadenza del termine e che provveda nei successivi 120 giorni mediante ogni atto necessario all'esecuzione. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La disposizione costituisce il fondamento del beneficio economico riconosciuto alla docente dal giudice del lavoro e la cui attribuzione deve essere eseguita dall'Amministrazione.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso in ottemperanza per l'esecuzione di una condanna pecuniaria nei confronti della pubblica amministrazione è procedibile dopo il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'Amministrazione.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario.

  • art. 39 c.p.a.

    Rende applicabile nel processo amministrativo la disciplina processualcivilistica richiamata, inclusa la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza avente ad oggetto una condanna pecuniaria pronunciata nei confronti di una pubblica amministrazione è procedibile quando siano decorsi 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione, ai sensi dell'art. 14 d.l. 669/1996.
  • In presenza di un giudicato che impone alla pubblica amministrazione il pagamento di somme e dell'inutile decorso del termine per adempiere, il giudice dell'ottemperanza può dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione integrale del titolo, detratte le somme eventualmente già corrisposte.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione, subordinandone l'intervento all'istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato per l'adempimento.
  • La costituzione meramente formale dell'Amministrazione, in assenza di contestazioni sulla spettanza e sull'azionabilità del credito risultante dal giudicato, non impedisce l'accertamento dell'inottemperanza e l'adozione delle misure esecutive necessarie.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaTermini del procedimento

Testo integrale

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