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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2135/2023 del 19/01/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli del 12/05/2022 che aveva rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza del GIP (19/04/2022) che applicava la custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. I motivi di ricorso denunciavano: (1) violazione dell'art. 292 c.p.p. per presunta carenza di autonoma valutazione da parte del Tribunale (adesione acritica alla richiesta del PM); (2) violazione dell'art. 273 c.p.p. e motivazione mancante o manifestamente illogica in relazione all'attendibilità dei collaboratori di giustizia (SABEV e IUORIO) e alla valutazione delle intercettazioni, con contestazione della correlazione temporale e dell'identificazione del ricorrente nelle conversazioni; (3) violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. per mancata valutazione di elementi idonei a superare le presunzioni di sussistenza delle esigenze cautelari e per la mancata considerazione delle circostanze personali e temporali favorevoli al ricorrente.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto il primo motivo generico e infondato, affermando che il requisito dell'autonoma valutazione è soddisfatto anche quando il giudice utilizza la tecnica di 'incorporazione' purché dal provvedimento emerga conoscenza degli atti e una valutazione consapevole degli elementi presentati dal PM. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia dato specifiche e adeguate risposte in ordine all'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori (esame di specificità, coerenza, conoscenza diretta, riscontri esterni) e che le intercettazioni siano state interpretate come fatto di merito, sindacabile in Cassazione solo in caso di travisamento decisivo, non ravvisato. La Corte ha inoltre ritenuto infondate le censure relative alla temporalità delle dichiarazioni del SABEV, poiché tali dichiarazioni sono risultate aggiornate dalla cornice probatoria rappresentata dalle intercettazioni. Sul terzo motivo la Corte ha confermato l'esistenza della presunzione relativa di pericolosità ex art. 275 c.p.p. e ha ritenuto che la difesa non abbia fornito elementi idonei a superarla; i giudici di merito hanno inoltre valorizzato il ruolo apicale e la personalità criminale del MORMILE, con conseguente sussistenza del pericolo di reiterazione. Infine, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale contestata (associazione di tipo mafioso): la sentenza conferma la rilevanza delle risultanze indiziarie per la configurazione della partecipazione al sodalizio.

  • art. 292 cod. proc. pen.

    L'autonoma valutazione del giudice non richiede una motivazione completamente diversa da quella del PM; è sufficiente che dal provvedimento emerga la conoscenza degli atti e una valutazione ragionata e consapevole del materiale indiziario (tecnica di 'incorporazione' ammessa se non si traduce in adesione acritica).

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Regole sulla motivazione delle decisioni cautelari: il Tribunale ha fornito una motivazione adeguata in ordine all'attendibilità dei collaboratori e all'uso delle intercettazioni, rispondendo puntualmente alle doglianze difensive.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Principi relativi alla valutazione degli indizi e alla formazione del convincimento: la valutazione delle intercettazioni e degli elementi indiziari è questione di merito e non sindacabile in cassazione salvo travisamento decisivo.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Presunzione relativa di pericolosità e adeguatezza della misura cautelare: incombe sulla difesa l'onere di fornire elementi per superare la presunzione; in mancanza, la sussistenza del pericolo di reiterazione può essere affermata sulla base degli indizi e del ruolo assunto dall'indagato.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sanzionatoria sulle spese in caso di rigetto del ricorso: applicata la condanna alle spese al ricorrente.

Massime di principio

  • La mancanza di 'autonoma valutazione' ai sensi dell'art. 292 c.p.p. non si configura automaticamente se il giudice riproduce argomentazioni del PM; è invece necessario che emerga dal provvedimento un effettivo vaglio critico e la volontà del giudice di condividere le argomentazioni presentate.
  • La valutazione dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia si fonda su criteri di specificità, coerenza, conoscenza diretta, costanza e riscontri esterni; la mera genericità delle censure difensive non è sufficiente a delegittimare la loro credibilità quando siano presenti riscontri indiziari e intercettazioni coerenti.
  • L'interpretazione e la valutazione delle intercettazioni sono questioni di fatto riservate al giudice di merito; la Corte di legittimità interviene solo in presenza di un travisamento decisivo e incontestabile del contenuto delle intercettazioni.
  • In tema di misure cautelari, sussiste una presunzione relativa di pericolosità quando l'impostazione accusatoria e gli elementi indiziari complessivi indicano un ruolo attivo e persistente nell'associazione; spetta alla difesa fornire elementi concreti per superare tale presunzione.
  • Le doglianze che chiedono una diversa valutazione del materiale probatorio (rivalutazione dei fatti) sono inammissibili in sede di legittimità se non indicano errori logico-giuridici o travisamenti; la Corte non sostituisce il proprio giudizio di merito a quello dei giudici del riesame.

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