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Sentenza

Sentenza del 15/03/2018 n. 1114 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Atti impugnabili - Disciplina società di comodo - Istanza di disapplicazione - Provvedimento di diniego - Autonoma impugnazione - Ammissibilità - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato autonomamente il provvedimento con cui l’Ufficio aveva respinto l’istanza di disapplicazione delle disposizioni previste dall’art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, del d.l. 138/2011, relative alle società non operative o in perdita sistematica. La questione riguardava la possibilità di considerare tale diniego come un atto tributario immediatamente impugnabile ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. 546/1992.

La decisione

Il ricorso è stato ritenuto inammissibile. Il provvedimento di diniego dell’istanza di disapplicazione non è autonomamente impugnabile, poiché non rientra nell’elenco tassativo degli atti impugnabili previsto dall’art. 19 del d.lgs. 546/1992. Esso ha natura meramente consultiva e non determina una definitiva pretesa tributaria né consente all’Amministrazione di procedere immediatamente alla riscossione coattiva. La società conserva la facoltà di impugnare gli eventuali successivi atti impositivi, come l’avviso di accertamento, emessi per effetto del mancato adeguamento al parere dell’Ufficio. L’interpretazione è stata ritenuta coerente con l’art. 6 del d.lgs. 156/2015, considerato norma interpretativa e quindi applicabile retroattivamente.

Norme richiamate

  • Art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, d.l. 138/2011, convertito dalla l. 148/2011

    Disciplina le società in perdita sistematica e, più in generale, i regimi fiscali delle società di comodo, rispetto ai quali può essere richiesta la disapplicazione in presenza di specifiche condizioni.

  • Art. 19, d.lgs. 546/1992

    Indica tassativamente gli atti avverso i quali è possibile proporre ricorso davanti al giudice tributario.

    Il diniego dell’istanza di disapplicazione non è autonomamente impugnabile perché non è incluso tra gli atti espressamente previsti dalla norma e non produce, da solo, una pretesa tributaria definitiva.

  • Art. 6, d.lgs. 156/2015

    Esclude l’impugnabilità autonoma delle risposte alle istanze di interpello relative alla sussistenza delle condizioni e alla valutazione degli elementi probatori necessari per l’accesso a specifici regimi fiscali, tra cui quello delle società di comodo. La disposizione è stata considerata di natura interpretativa e con efficacia retroattiva.

  • Art. 11, comma 1, lettera b), l. 212/2000

    Riguarda le istanze di interpello aventi ad oggetto la sussistenza delle condizioni e l’idoneità degli elementi probatori richiesti per l’adozione di specifici regimi fiscali.

Massime di principio

  • Un provvedimento dell’Amministrazione finanziaria che si limita a esprimere un parere o a negare preventivamente l’accesso a un regime fiscale, senza determinare una pretesa tributaria immediatamente riscuotibile, di regola non è autonomamente impugnabile.
  • La tutela del contribuente può essere esercitata impugnando il successivo atto impositivo, come l’avviso di accertamento, nel quale l’Amministrazione concretizza la pretesa fiscale.
  • L’elenco degli atti impugnabili previsto dall’art. 19 del d.lgs. 546/1992 è tendenzialmente tassativo; non basta che un atto sia sfavorevole per renderlo immediatamente ricorribile.
  • Il diniego di disapplicazione della disciplina sulle società di comodo non equivale, da solo, a un accertamento fiscale e non consente automaticamente la riscossione coattiva del tributo.
  • Quando una norma successiva chiarisce che determinate risposte a istanze di interpello non sono impugnabili, essa può essere applicata anche a situazioni anteriori se viene qualificata come norma interpretativa.

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