Sentenza n. 4547/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento - della nota prot. U.0481932 del 27 maggio 2026, comunicata in pari data, avente a oggetto “Gara NAACQ002-26 – “S.S. 145 S.S. 145 Var - Manutenzione Ricorrente Anno 2026-2027 - Servizi di presidio antincendio nelle gallerie Santa Maria di Pozzano, Privati e Varano”. Importo a base d’appalto: € 631.315,93 di cui € 1.181,05 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso. Codice CIG BB00DC2F43”, con la quale, in riscontro all’istanza di accesso agli atti trasmessa dalla GSA s.p.a. in data 26.5.2026 in merito alle altrui offerte tecniche, è stato comunicato l’accoglimento della richiesta di oscuramento presentata dai concorrenti Gielle di Luigi Galantucci ed Evolve Consorzio Stabile, rispettivamente classificati primo e secondo in graduatoria; - della “disposizione di aggiudicazione efficace” prot. I.0464114 del 21 maggio 2026, comunicata con nota prot. U.0473251 del 25.5.2026, nella parte in cui si dà atto dell’accoglimento da parte del RUP delle richieste di oscuramento dei concorrenti Gielle di Luigi Galantucci ed Evolve Consorzio Stabile, riservata la successiva impugnazione nella parte in cui dispone l’aggiudicazione in favore di Gielle di Luigi Galantucci e approva la graduatoria di gara, collocando al secondo posto Evolve Consorzio Stabile; - della decisione del RUP, ove esistente, di accoglimento delle richieste di oscuramento dei concorrenti Gielle di Luigi Galantucci ed Evolve Consorzio Stabile; - di ogni altro atto presupposto e/o conseguente, anche non conosciuto, ivi compreso, se esistente, qualsiasi altro atto o verbale di accoglimento della/e richiesta/e di oscuramento, allo stato non conosciuta/e, formulata/e dai concorrenti Gielle di Luigi Galantucci ed Evolve Consorzio Stabile; e per il conseguente accertamento e declaratoria del diritto della ricorrente ad avere accesso integrale all’offerta tecnica (con allegati) dei concorrenti Gielle di Luigi Galantucci ed Evolve Consorzio Stabile; nonché per la condanna dell’Amministrazione resistente all’ostensione in forma integrale di tutta la predetta documentazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale di accesso, mediante oscuramento, alle offerte tecniche dei concorrenti primi e secondi classificati nella gara per servizi di presidio antincendio nelle gallerie
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente, concorrente nella gara, ha impugnato la nota con cui l’amministrazione aveva comunicato l’accoglimento delle richieste di oscuramento formulate dagli operatori classificati al primo e al secondo posto, chiedendo l’accesso integrale alle rispettive offerte tecniche e ai relativi allegati. Sono stati inoltre impugnati, per quanto di interesse, l’atto di aggiudicazione efficace e ogni eventuale decisione o verbale presupposto concernente l’oscuramento. Nel corso del giudizio l’amministrazione ha avviato un procedimento di annullamento in autotutela della parte dell’aggiudicazione relativa all’accoglimento delle richieste di oscuramento e lo ha successivamente concluso disponendo l’esibizione delle offerte tecniche tramite il portale acquisti, decorsi dieci giorni. La ricorrente ha quindi dichiarato integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale fatto valere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, ritenendo che la ricorrente avesse conseguito l’utilità sostanziale perseguita, cioè l’ostensione integrale delle offerte tecniche dei concorrenti. Le spese di giudizio sono state compensate, poiché l’amministrazione ha tempestivamente riconosciuto la fondatezza delle ragioni della ricorrente e ha annullato in autotutela la parte dell’atto di aggiudicazione relativa agli oscuramenti. In applicazione di tale valutazione, l’ANAS è stata tuttavia condannata al rimborso del contributo unificato, subordinatamente alla prova dell’effettivo versamento.
Norme richiamate
art. 88 c.p.c.
alla cessazione della materia del contendere non si correla necessariamente la condanna alle spese secondo la regola della soccombenza virtuale, potendo essere premiato il comportamento processuale dell’Amministrazione, conforme al principio di lealtà
Il comportamento processuale leale e tempestivo dell’amministrazione, che riconosca la fondatezza della pretesa e rimuova l’atto contestato, può giustificare la compensazione delle spese anche quando il ricorrente abbia conseguito l’utilità sostanziale.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, anche per effetto dell’autotutela dell’amministrazione nel corso del giudizio, il ricorrente consegue integralmente l’utilità sostanziale perseguita con l’azione, rendendo non più necessaria una pronuncia sul merito della domanda.
- In un giudizio di accesso, l’annullamento in autotutela dell’oscuramento e la conseguente disposizione di ostensione integrale della documentazione richiesta soddisfano l’interesse sostanziale all’accesso e determinano la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere non comporta necessariamente la condanna dell’amministrazione secondo la soccombenza virtuale: la tempestività e la lealtà del comportamento amministrativo possono giustificare la compensazione delle spese, ferma restando la possibilità di porre a carico dell’amministrazione il rimborso del contributo unificato.
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