Sentenza del 15/06/2020 n. 44 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha chiesto la riforma dei capi della sentenza di primo grado che lo avevano visto soccombente, contestando la validità delle notifiche delle cartelle sottese all’intimazione. L’Agente della Riscossione aveva dichiarato di aver seguito il procedimento previsto dall’art. 140 c.p.c., ma non ha prodotto, neppure in appello, la lettera informativa (CAD) relativa alle tre cartelle ancora controverse né documentazione sufficiente a provare il contenuto e il perfezionamento della comunicazione. Il giudice ha inoltre rilevato che una cartella di € 504,21 era stata automaticamente stralciata ai sensi dell’art. 3, comma 1, della legge n. 136/2018, dichiarando per essa cessata la materia del contendere.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale, decidendo in appello e in parziale riforma della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Udine, ha accolto l’appello del contribuente e annullato tutte le intimazioni impugnate. Ha ritenuto che, nel procedimento ex art. 140 c.p.c., la prova della spedizione e del perfezionamento della raccomandata informativa sia necessaria e che la sua assenza non possa essere supplita dalla sola indicazione del numero della raccomandata. La decisione di primo grado aveva già dichiarato nulle tre cartelle per violazione delle formalità di notifica e respinto il ricorso per il resto; il testo non specifica l’esito degli altri singoli capi oltre alla riforma pronunciata in appello. La cartella di € 504,21 è stata stralciata, con cessazione della materia del contendere. Spese del grado d’appello integralmente compensate per la complessità delle questioni.
Norme richiamate
La citata attività di notifica per irreperibilità relativa o temporanea (art. 140 c.p.c.) è subordinata al rituale compimento di specifici adempimenti da parte del notificante, pena la nullità di tutto l'iter notificatorio.
In caso di irreperibilità temporanea, la notifica richiede il deposito presso la casa comunale, l’affissione dell’avviso alla porta dell’abitazione e la comunicazione al destinatario tramite raccomandata con avviso di ricevimento. La prova della raccomandata informativa e del suo effettivo inoltro è essenziale: la sua mancanza comporta la nullità della notificazione.
Art. 8, comma 4, legge n. 890/1982
Normativa "identica" anche per "le notifiche a mezzo posta", come regolamentato dall'art. 8, comma 4, L. n° 890/82.
La decisione richiama la disciplina delle notifiche postali come equivalente, per gli adempimenti rilevanti, a quella dell’art. 140 c.p.c.; il passaggio non specifica ulteriormente una diversa interpretazione della norma.
Art. 3, comma 1, legge n. 136/2018
Va premesso che la cartella esattoriale n° xxxxxxxxxxx di Euro 504,21 è stata "stralciata" automaticamente dall'Ente della Riscossione, a mente dell'art. 3, comma 1 della Legge n° 136/18 (c.d. Pace Fiscale), pertanto per tale atto è intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Lo stralcio automatico della cartella ha fatto venir meno la materia del contendere limitatamente a quell’atto, senza necessità di una decisione sul merito della relativa pretesa.
Artt. 24 e 111 Cost.
In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.
Il giudice può risolvere la controversia esaminando per prima la questione più semplice e decisiva, anche se subordinata nell’ordine logico, quando ciò favorisce economia e celerità processuale.
In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida", desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.
La decisione richiama l’ordine di trattazione delle questioni previsto dall’art. 276 c.p.c., precisando che, secondo la ragione più liquida, può prevalere l’esame della questione di più agevole soluzione.
Massime di principio
- Per una notifica ex art. 140 c.p.c. non basta attestare il deposito dell’atto e l’affissione dell’avviso: il notificante deve documentare anche la raccomandata informativa al destinatario e gli elementi necessari a verificarne spedizione e contenuto.
- La sola indicazione del numero di una raccomandata, senza la relativa documentazione idonea a provarne l’inoltro e a verificarne i dati, non dimostra il perfezionamento della notifica.
- Se il notificante non prova un adempimento essenziale del procedimento notificatorio e la comunicazione informativa non risulta prodotta, la notifica può essere dichiarata nulla, con conseguenze sugli atti della riscossione basati su di essa.
- Il giudice può decidere la controversia sulla questione più immediata e risolutiva senza esaminare prima tutte le altre, per ragioni di economia e celerità processuale.
- Quando un atto viene stralciato automaticamente durante la controversia, per quell’atto può dichiararsi cessata la materia del contendere; la questione non determina di per sé l’esito degli altri atti impugnati.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 15 giu 2020Sentenza del 15/06/2020 n. 437 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 15 giu 2020Sentenza del 15/06/2020 n. 438 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 15 giu 2020Sentenza del 15/06/2020 n. 441 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 15 giu 2020Sentenza del 15/06/2020 n. 745 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 15 giu 2020Sentenza del 15/06/2020 n. 766 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 15 giu 2020Sentenza del 15/06/2020 n. 3232 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →