Sentenza n. 4499/2026 - Napoli, Sezione 1
Per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso principale: A. della Determinazione del Direttore Generale della Soresa s.p.a. n. 228 del 12.9.2024, avente ad oggetto “procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura di protesi d’anca, di ginocchio, di spalla, cementi e strumenti per chirurgia protesica per le aziende sanitarie, ospedaliere ed ospedaliere universitarie, irccs della Regione Campania e della Regione Molise - aggiudicazione”, nella parte in cui, limitatamente al Lotto n. 16 della procedura di gara recante C.I.G. 9845657D2C, approva i presupposti verbali di gara procedendo alla relativa aggiudicazione; B. della nota pec inoltrata, in data 13.9.2024, dalla Soresa s.p.a., di comunicazione della determinazione impugnata sub A); C. se ed in quanto lesivi, di tutti gli atti e verbali di gara nella parte in cui, relativamente al lotto 16, assegnano punteggi erronei e/o falsati; D. di ogni altro atto presupposto e/o connesso e conseguente, ancorché non conosciuto e/o che dovesse medio tempore sopraggiungere, sin d’ora da intendersi impugnati per illegittimità derivata dai vizi in questa sede denunciati; per la condanna all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dalla ricorrente, ai fini dello scorrimento della graduatoria, collocandola in posizione avanzata rispetto all’attuale, o, in alternativa e meramente subordinata, per equivalente monetario; e per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Device & Tech s.r.l. il 6\12\2024, per l’annullamento: dei medesimi atti impugnati con il ricorso introduttivo, sulla base di ulteriori censure; e per la condanna all’adozione delle misure idonee a tutelare la situazione giuridica soggettiva dedotta in giudizio dalla ricorrente, ai fini dello scorrimento della graduatoria, collocandola in posizione avanzata rispetto all’attuale. o, in alternativa e meramente subordinata, per equivalente monetario; e per la declaratoria di inefficacia del contratto, ove stipulato, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 121 e 122 c.p.a.. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Innomed s.r.l. il 17\12\2024, per l’annullamento: 1) della determinazione del Direttore Generale della Soresa s.p.a. n. 228 del 12 settembre 2024, con cui si è disposto: - di prendere atto dei verbali della Commissione giudicatrice; - l’aggiudicazione del lotto 16, relativo a “artroprotesi d’anca primaria non cementata stelo a conservazione del collo, cotile ad ancoraggio tridimensionale” per un valore triennale a base d’asta di euro 861.300.00 (CIG 9845657D2C), della “procedura aperta telematica per l’affidamento della fornitura di protesi d’anca, di ginocchio, di spalla cementi e strumenti per chirurgia protesica per le aziende sanitarie, ospedaliere ed ospedaliere universitari, IRCCS della Regione Campania e della Regione Molise”; 2) di tutti gli atti presupposti, preordinati, connessi e conseguenziali, tra cui, in particolare, i verbali delle sedute della Commissione giudicatrice, e segnatamente il verbale n. 6 della seduta del 6/11/2023 e la relativa tabella, nella quale sono state effettuate le valutazioni e attribuiti i punteggi relativi all’offerta presentata dalla ricorrente per il lotto in questione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione del lotto 16 di una gara per la fornitura di protesi e strumenti per chirurgia protesica, nella parte in cui il lotto è stato aggiudicato a THI s.r.l.
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione del lotto 16, deducendo l’erronea valutazione delle offerte e l’illegittima attribuzione dei punteggi. La graduatoria prevedeva nove offerte valide e l’aggiudicazione ai primi sei operatori; la ricorrente era ottava con 63,25 punti, mentre THI era sesta con 63,83 punti e Innomed settima con 63,67 punti. La ricorrente ha sostenuto, anzitutto, che l’offerta di THI dovesse essere esclusa perché ambigua, plurima e alternativa, in ragione del richiamo a schede tecniche riferite ai prodotti Plasmafit e Plasmafit Revision. In subordine, ha dedotto il difetto di istruttoria e l’erronea attribuzione a THI dei punteggi relativi alla gamma delle misure del cotile e ai sub-criteri relativi alle caratteristiche tecniche del cotile, nonché alla letteratura scientifica e al follow-up clinico. Ha inoltre dedotto la mancata attribuzione alla propria offerta di un punto spettante per il sub-criterio relativo agli inserti in polietilene con due angolazioni di spalletta antilussante. Con motivi aggiunti ha articolato ulteriori censure, anche sul calcolo della riparametrazione. Innomed ha proposto ricorso incidentale sostenendo di avere diritto a maggiori punteggi per la gamma delle misure del cotile, la tipologia metalback, la gamma delle misure della testa in ceramica, la tecnica operatoria computerizzata e diversi sub-criteri discrezionali relativi allo strumentario, all’assistenza post-vendita e alla formazione.
La decisione
Il ricorso principale e i motivi aggiunti sono stati accolti; il ricorso incidentale è stato respinto. Il Collegio ha escluso che la documentazione di THI integrasse un’offerta plurima o alternativa: il prodotto offerto era unico e le ambiguità documentali, pur esistenti, erano superabili alla luce del favor partecipationis e della tassatività delle cause di esclusione. Ha tuttavia ritenuto fondate le censure relative all’attribuzione dei punteggi. Per il sub-criterio 2.1, THI aveva offerto 15 misure, non 17, sicché il punteggio è stato ridotto da 2,43 a 2,14. Sono stati inoltre espunti quattro punti attribuiti per i sub-criteri 2.4, 2.5 e 2.6, poiché la documentazione comprovava le caratteristiche con riferimento al prodotto Plasmafit e non al prodotto effettivamente offerto, Plasmafit Revision. Alla ricorrente è stato riconosciuto un punto aggiuntivo per il sub-criterio 2.3, essendo stata verificata la presenza dell’inserto con due angolazioni di spalletta antilussante. THI è quindi scesa da 63,83 a 59,54 punti, mentre Device & Tech è salita da 63,25 a 64,25 punti, superando sia THI sia Innomed e collocandosi al sesto posto utile per l’aggiudicazione. Il Collegio ha inoltre rilevato, per completezza, l’illegittima attribuzione a THI di ulteriori sette punti per letteratura scientifica e follow-up, poiché la documentazione si riferiva ad altri dispositivi e non comprovava un follow-up settennale del prodotto offerto. Il ricorso incidentale di Innomed è stato respinto perché infondato: le censure sui punteggi automatici erano già state disattese in un precedente giudizio confermato dal Consiglio di Stato, mentre le contestazioni sui punteggi discrezionali miravano a sostituire valutazioni soggettive dell’impresa a quelle tecnico-discrezionali della commissione, senza dimostrare manifesta illogicità, travisamento o errore evidente. L’aggiudicazione in favore di THI è stata annullata; è stata dichiarata l’inefficacia ex tunc del contratto, ove stipulato, con la sola eccezione degli articoli già forniti e concretamente utilizzati e quindi non restituibili. È stata accolta la domanda di conseguire l’aggiudicazione e stipulare il contratto, previo buon esito delle verifiche sui requisiti. Il compenso del verificatore è stato posto a carico esclusivo di Soresa; le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 32, comma 4, d.lgs. 36/2023
ciascun concorrente non può presentare più di una offerta
La disposizione è stata invocata per sostenere l’esclusione dell’offerta ambigua o plurima; il Collegio ha escluso che vi fosse una pluralità o alternatività dell’offerta, ritenendo superabili le ambiguità della documentazione.
art. 121 c.p.a.
Richiamato insieme all’art. 122 c.p.a. in materia di inefficacia del contratto conseguente all’annullamento dell’aggiudicazione.
art. 122 c.p.a.
Attribuisce al giudice, una volta annullata l’aggiudicazione, il potere di dichiarare l’inefficacia del contratto considerando gli interessi delle parti, la concreta possibilità di conseguire l’aggiudicazione, lo stato di esecuzione e la possibilità di subentro. Nel caso concreto ha giustificato la declaratoria di inefficacia ex tunc, salvo i beni già forniti e utilizzati.
art. 124 c.p.a.
Richiamato per evidenziare che, ai fini del subentro nel contratto, è necessaria una specifica domanda di parte; domanda che era stata proposta dalla ricorrente.
art. 17.2 del disciplinare di gara
un giudizio di merito secondo la scala di valori sotto riportata
Disciplina l’attribuzione dei punteggi discrezionali; le relative valutazioni sono sindacabili solo nei limiti dell’errore manifesto, del travisamento o della manifesta illogicità.
art. 12.1 del disciplinare di gara
Richiamato con riguardo alla facoltà, non all’obbligo, della commissione di richiedere campioni dimostrativi dei prodotti.
Massime di principio
- La documentazione tecnica non univoca non determina automaticamente l’esclusione dell’offerta quando il prodotto offerto resta identificabile come unico, le ambiguità sono superabili mediante una lettura complessiva degli atti e non risultano presentati prodotti alternativi; il favor partecipationis e la tassatività delle cause di esclusione impongono di preferire, ove possibile, l’interpretazione conservativa dell’offerta.
- Il difetto di chiarezza della documentazione tecnica può comunque integrare un difetto di istruttoria e rendere illegittima l’attribuzione di punteggi quando la commissione abbia valorizzato caratteristiche riferibili a un prodotto diverso da quello effettivamente offerto o abbia erroneamente conteggiato le misure dichiarate.
- Nei criteri di valutazione automatica o quantitativa, il punteggio deve essere calcolato sulla base delle caratteristiche effettivamente offerte e comprovate dalla documentazione di gara, applicando la formula prevista dalla lex specialis; la stazione appaltante non può attribuire punteggi per caratteristiche non dimostrate o riferite a prodotti differenti.
- Le valutazioni tecnico-discrezionali della commissione giudicatrice non possono essere sostituite da una diversa valutazione soggettiva dell’operatore economico e sono sindacabili soltanto in presenza di errore manifesto, travisamento dei fatti, manifesta illogicità o contraddittorietà immediatamente percepibile.
- L’annullamento dell’aggiudicazione consente al giudice amministrativo di dichiarare l’inefficacia del contratto e di disporre il subentro quando il ricorrente abbia una concreta posizione utile, non sia necessaria la rinnovazione della gara e siano state proposte le relative domande; la valutazione deve considerare anche lo stato di esecuzione e la natura della fornitura.
- In presenza di una gara per la fornitura di presidi sanitari, la tutela della salute e l’esigenza di assicurare l’impiego dei prodotti conformi alla lex specialis possono giustificare la dichiarazione di inefficacia ex tunc del contratto, salvo i beni già forniti e concretamente utilizzati e non più restituibili.
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