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Ordinanza

Ordinanza n. 4076/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l'ingiunzione alla Pubblica amministrazione convenuta del pagamento della somma provvisoria di € 76,68, per ogni giorno di ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo. • In subordine, ingiungere alla Pubblica amministrazione convenuta il pagamento della somma provvisoria di € 76,68, per ogni giorno di ritardo nella conclusione del procedimento amministrativo a partire dalla comunicazione dell''ordinanza cautelare collegiale richiesta. • L’accertamento dell’illegittimo silenzio serbato dalla Pubblica amministrazione resistente nell’ambito del procedimento di rilascio del visto di ingresso per lavoro subordinato e, per l’effetto, la conclusione del procedimento entro e non oltre 30 giorni, o altro termine che sia ritenuto di giustizia. • La condanna di parte convenuta al pagamento a titolo di risarcimento dei danni, di una somma pari a € 18.404,64, maggiorata di una mensilità per ogni mese ulteriore trascorso durante il procedimento e sino all’ottenimento del visto d’ingresso da parte della ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-il 25\2\2026 In via cautelare: - L’emissione in via cautelare di un provvedimento volto a ordinare la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento di decadenza del nulla osta emesso dalla Prefettura di Massa Carrara il 14 agosto 2025 e il riesame del medesimo provvedimento nel senso del suo annullamento in autotutela entro e non oltre 15 giorni, o altro termine che sarà ritenuto di giustizia; - Per l’effetto la sospensione anche del provvedimento di rigetto del visto comunicato dall’Ambasciata di Dhaka il 16 ottobre 2025 e il riesame del medesimo provvedimento nel senso dell’accoglimento dell’istanza di rilascio del visto d’ingresso per motivi di lavoro, entro e non oltre 15 giorni, o altro termine che sarà ritenuto di giustizia; Nel merito: - L’annullamento del provvedimento di decadenza del nulla osta al lavoro subordinato n. P- MS/L/Q/2023/100099 emesso dalla Prefettura di Massa Carrara il 14 agosto 2025; - Per l’effetto, l’annullamento del provvedimento (prot. n. 7361/2025) di rigetto della richiesta di visto per motivi di lavoro subordinato emesso dall’Ambasciata italiana a Dhaka il 28 agosto 2025 e notificato il 16 ottobre 2025

Giustizia amministrativa202502148

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di decadenza del nulla osta al lavoro subordinato adottato dalla Prefettura di Massa Carrara e conseguente rigetto della richiesta di visto d'ingresso da parte dell'Ambasciata italiana a Dhaka

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadina straniera)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso contro l'illegittimo silenzio serbato nel procedimento di rilascio del visto d'ingresso per lavoro subordinato, chiedendo anche una misura compulsoria e il risarcimento dei danni da ritardo. Con motivi aggiunti ha impugnato, in via cautelare e di merito, il provvedimento prefettizio di decadenza dal nulla osta al lavoro subordinato e il conseguente rigetto del visto disposto dall'Ambasciata italiana a Dhaka. La censura cautelarmente esaminata riguarda l'automatica decadenza fondata sul mero decorso del termine semestrale di validità del nulla osta, senza un'effettiva valutazione individuale delle ragioni del mancato rilascio o utilizzo del visto e della loro eventuale imputabilità alla ricorrente. Sono stati prospettati, in particolare, il difetto di istruttoria e la violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. Le amministrazioni hanno inoltre contestato l'interesse della ricorrente, ma il Tribunale ha ritenuto necessaria un'ulteriore approfondita valutazione, anche in considerazione della documentazione attestante la persistente disponibilità del datore di lavoro all'assunzione.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare proposta con i motivi aggiunti, ritenendo sussistente il fumus boni iuris poiché la decadenza del nulla osta appariva adottata automaticamente per il decorso del termine semestrale, senza adeguata istruttoria sulle cause del mancato utilizzo del titolo e sulla loro imputabilità alla ricorrente. Tale carenza integrava, in via sommaria, possibili profili di difetto di istruttoria e di violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza. È stato ravvisato anche il periculum in mora, poiché il mantenimento dell'efficacia della decadenza avrebbe potuto determinare la definitiva perdita dell'opportunità lavorativa. Il Tribunale ha quindi sospeso l'efficacia del provvedimento di decadenza e ordinato alla Prefettura di Massa Carrara di riesaminare la posizione entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. L'ordinanza non ha disposto espressamente la sospensione del rigetto del visto né il pagamento della penalità di mora o del risarcimento richiesti nel ricorso introduttivo. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 23 febbraio 2027. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; sulla base della sommaria delibazione il Tribunale ha verificato il fumus boni iuris e il periculum in mora e ha sospeso l'efficacia dell'atto impugnato, ordinando il riesame.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Costituisce il presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamati, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • La decadenza automatica da un titolo amministrativo per il mero decorso del termine di validità può essere illegittima quando l'amministrazione non svolga un'istruttoria individuale sulle ragioni del mancato utilizzo del titolo e sulla loro imputabilità al destinatario.
  • Nel procedimento relativo alla decadenza di un nulla osta al lavoro subordinato, l'amministrazione deve valutare in concreto le cause del mancato rilascio o utilizzo del visto e la persistente disponibilità all'assunzione, evitando applicazioni meramente automatiche della decadenza.
  • In sede cautelare, il rischio concreto di perdita definitiva di un'opportunità lavorativa può integrare il periculum in mora necessario per sospendere l'efficacia dell'atto e ordinare il riesame della posizione.
  • La tutela cautelare può consistere nella sospensione dell'atto impugnato accompagnata dall'ordine all'amministrazione di riesaminare la posizione entro un termine determinato, senza anticipare necessariamente la decisione definitiva sul merito.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaAutotutelaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcedimento amministrativo
IstitutiDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

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