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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3350/2025 del 27/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza che, in esecuzione di sentenza irrevocabile di condanna per associazione mafiosa e truffa aggravata di Antonio Muto, aveva disposto la confisca ex art. 240-bis cod. pen. di quote societarie (50%), patrimonio sociale, conti bancari, immobili, un diamante e polizze. Le censure riguardano: errore nella perimetrazione temporale del reato associativo (sostenendo che la partecipazione fosse cessata il 28/01/2015 e non l'8/02/2018), carenza di prova della distrazione e della fittizia intestazione, errata valutazione della commistione dei patrimoni societari (presunto 'gruppo Muto'), vizi nella valutazione delle prove su singoli beni (in particolare l'immobile di Formigine e la dazione del diamante), e mancata applicazione del principio di ragionevolezza temporale per acquisti anteriori al 2004. I terzi intestatari hanno contestato la confisca sostenendo titolarità e legittimità degli acquisti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi parzialmente fondati. Ha confermato in gran parte le valutazioni del giudice dell'esecuzione: la contestazione penale sul reato associativo abbraccia il periodo 2004-8 febbraio 2018 (quindi la delimitazione temporale affermata dal giudice dell'esecuzione è corretta); la fittizia intestazione delle imprese e la commistione patrimoniale sono state ritenute adeguatamente dimostrate e i terzi non hanno fornito elementi specifici contrari, per cui le doglianze dei terzi sono rigettate. Tuttavia la Cassazione ha rilevato un vizio di motivazione rispetto all'applicazione del principio di ragionevolezza temporale per gli acquisti anteriori al 2004: il giudice dell'esecuzione non ha adeguatamente valutato se, secondo i criteri della giurisprudenza di legittimità, fosse ragionevole estendere la presunzione di acquisizione illecita a beni comprati molto prima del periodo 'sospetto'. Per tale motivo l'ordinanza è annullata e rinviata al giudice dell'esecuzione per un nuovo esame, nel rispetto dei principi enunciati dalla giurisprudenza (Sez. U Crostella e altri). Sono inoltre rigettate le doglianze che tentavano di utilizzare provvedimenti successivi (revoca sequestro in sede diversa) non prodotti in tempo utile; è richiamata la necessità di perizia per il diamante e la non rilevanza dell'assoluzione per art. 512-bis a favore dei terzi rispetto alla confisca ex art. 240-bis.

Norme richiamate

  • art. 240-bis cod. pen.

    Fondamento giuridico della confisca per sproporzione e per beni fittiziamente intestati; applicata per sottrarre al condannato quote societarie, immobili e valori quando sussistono indizi di intestazione fittizia, commistione patrimoniale e sperequazione reddituale; richiede valutazione della ragionevolezza temporale per acquisti molto antecedenti al reato.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Reato-spia di associazione mafiosa: il periodo di commissione (qui 2004-8/02/2018) è rilevante per delimitare il perimetro temporale in cui gli incrementi patrimoniali sono presumibilmente connessi all'attività illecita.

  • art. 512-bis cod. pen.

    L'assoluzione per questo reato non impedisce la confisca ex art. 240-bis se dai fatti emerge che i beni erano in realtà riconducibili al condannato (fittizia intestazione); l'assenza del dolo specifico per il 512-bis non esclude accertamenti patrimoniali diversi.

  • Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021 (Crostella)

    Sez. U, n. 27421 del 25/02/2021, Crostella, Rv. 281561-01

    Principio della ragionevolezza temporale: la presunzione di illecita acquisizione deve essere circoscritta temporalmente; il giudice deve considerare se beni acquistati molto anteriormente siano ragionevolmente connessi ai reati-spia; per pagamenti differiti l'ambito temporale può ampliarsi.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 31/2018

    sentenza n. 31 del 21/02/2018

    Richiamata come principio di bilanciamento tra tutela della proprieta' e efficacia delle misure patrimoniali, influenza l'interpretazione della presunzione di sproporzione richiamata in Crostella.

  • Sez. F, n. 56596 del 03/09/2018 (Balsebre)

    Sez. F, n. 56596 del 03/09/2018, Balsebre, Rv. 274753-03

    Conferma i criteri relativi alla ragionevolezza temporale nell'ambito delle confische per sproporzione e come trattare acquisti anteriori ai reati-spia.

Massime di principio

  • La confisca ex art. 240-bis può essere disposta anche quando beni risultano formalmente intestati a terzi se emergono elementi concreti di fittizia intestazione e commistione patrimoniale; i terzi devono offrire prove specifiche e non generiche per sfidare tale accertamento.
  • Il periodo rilevante per accertare la connessione tra reato-spia e incremento patrimoniale è definito dal periodo della partecipazione associativa (qui 2004-8/02/2018); tuttavia per beni acquistati molto prima si applica il principio di ragionevolezza temporale: il giudice deve verificare, con motivazione specifica, se estendere la presunzione di illecita acquisizione.
  • La mera esistenza di un 'gruppo imprenditoriale' o la commistione gestionale non giustificano di per sé l'utilizzo delle risorse per fini personali; anzi la reiterata violazione delle regole contabili e la promiscuità finanziaria favoriscono la ricostruzione della riconducibilità al dominus reale.
  • Accertamenti su pagamenti anomali (es. dazione di gioielli) richiedono perizie di stima e motivazione puntuale: strumenti di pagamento atipici sono indizi rilevanti ma devono essere valutati alla luce delle prove contabili e notarili.
  • Provvedimenti intervenuti in altra sede successivamente alla decisione impugnata non sono automaticamente efficaci in giudizio di legittimità se prodotti tardivamente; le nuove produzioni devono essere presentate e tempestivamente valutate nei termini processuali competenti.
  • L'assoluzione relativamente a reati diversi (es. art. 512-bis) non impedisce l'applicazione della confisca ex art. 240-bis se l'esito processuale conferma, paradossalmente, la titolarità di fatto dei beni da parte del condannato (cioè la fittizia intestazione).
  • In fase di opposizione a confisca la difesa deve agire con perizie tecniche e ricostruzioni cronologiche precise per dimostrare l'assenza di correlazione temporale tra fatti illeciti e acquisti, specialmente per acquisti anteriori al periodo 'sospetto'.

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