Sentenza n. 760/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 424/2024, resa all’esito del giudizio RG 546/2024, del Tribunale di Cremona – Sez. Lavoro, pubblicata in data 5 dicembre 2024 e notificata in data 6 dicembre 2024 (Carta Elettronica del Docente)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Cremona che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per l'anno scolastico 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., della sentenza n. 424/2024 del Tribunale di Cremona – Sezione Lavoro, passata in giudicato, con cui era stato accertato il diritto alla Carta del docente per l'importo di € 500,00, oltre accessori, ed era stata condannata l'amministrazione a mettere a disposizione la carta o altro equivalente. La sentenza era stata notificata al Ministero il 6 dicembre 2024, anche ai fini del decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996. Nonostante il decorso di oltre 120 giorni e la successiva notificazione del ricorso per ottemperanza il 23 maggio 2025, il Ministero non aveva posto in essere alcuna attività esecutiva. Il ricorrente ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione della penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile e non ha contestato l'inadempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del Tribunale di Cremona era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, e che era ampiamente decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996. Ha quindi ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione. Per il caso di persistente inadempimento, ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, autorizzandolo a delegare l'esercizio concreto dei poteri a dirigenti o funzionari della direzione competente. Il commissario dovrà procedere al pagamento o all'accredito sulla Carta del docente, anche mediante pagamento in conto sospeso in caso di insufficiente disponibilità sui pertinenti capitoli di bilancio. Il giudice ha precisato che i vincoli di bilancio hanno efficacia interna e non possono impedire l'esecuzione del giudicato; il pagamento in conto sospeso costituisce lo strumento per superare l'eventuale incapienza. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di dipendente già inserito nella struttura ministeriale. È stata inoltre applicata la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.: se il Ministero non adempirà entro il termine perentorio di 90 giorni, dovrà corrispondere, dalla comunicazione della sentenza, una somma pari agli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto. Il commissario dovrà calcolare d'ufficio tale penalità e disporne il pagamento insieme al debito principale. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 1.000,00, oltre accessori e contributo unificato se versato.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare, ai sensi del comma 4, lett. e), una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza o per ogni ritardo nell'esecuzione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La penalità di mora deve essere configurata in modo prevalentemente sollecitatorio, assegnando un termine di adempimento con effetto liberatorio e applicando la somma retroattivamente in caso di superamento del termine; nel caso concreto è stata parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il termine dilatorio di 120 giorni deve essere rispettato prima di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione; decorso tale termine, l'inerzia dell'amministrazione consente l'attivazione del giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 2, l. 669/1996
Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso.
L'assenza di stanziamenti disponibili non impedisce l'esecuzione del giudicato; il pagamento deve essere effettuato mediante l'istituto del conto sospeso.
art. 475 c.p.c.
A seguito della riforma del processo civile, per iniziare l'esecuzione forzata non è più necessaria l'apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente il rilascio della sentenza in copia conforme all'originale.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro un'amministrazione statale, l'accertamento del passaggio in giudicato del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996 integrano le condizioni per ordinare all'amministrazione l'esecuzione della pronuncia.
- L'eventuale incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio non giustifica il mancato adempimento di un obbligo pecuniario risultante da un giudicato, poiché le amministrazioni statali possono ricorrere al pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, del d.l. 669/1996.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine giudiziale di esecuzione, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta, anche individuandolo in un dirigente o funzionario già inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice e autorizzandolo a delegare l'esercizio concreto dei poteri commissariali.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. deve perseguire principalmente una funzione sollecitatoria: il giudice può assegnare un termine di adempimento con effetto liberatorio e stabilire che, in caso di superamento, la penalità maturi retroattivamente dalla comunicazione della sentenza.
- La penalità di mora può essere parametrata agli interessi legali sull'importo dovuto e il commissario ad acta può essere incaricato di calcolarla d'ufficio e di disporne il pagamento contestualmente all'adempimento dell'obbligazione principale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1232/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1224/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1225/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1228/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1229/2026 - Torino, Sezione 3
- Sentenza · 1 giu 2026Sentenza n. 1230/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →