Sentenza del 29/06/2015 n. 6459 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Accertamento, liquidazione e controlli - Accessi, verifiche e ispezioni - Termine di permanenza accertatori presso la sede del contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'accertamento, originato da un processo verbale della Guardia di Finanza, aveva determinato maggiori ricavi e un reddito complessivo di 36.996 euro. Il contribuente contestava la carenza di motivazione e di presupposti dell'avviso, l'erroneità dei rilievi e dei criteri di ricostruzione dei ricavi, nonché la violazione del contraddittorio e del termine massimo di permanenza degli accertatori presso la sede aziendale. In particolare, sosteneva che la Guardia di Finanza avesse utilizzato un inventario parziale e una media ponderata senza distinguere adeguatamente le attività di vendita di alimentari e abbigliamento, né considerare saldi e sconti.
La decisione
La Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto il ricorso e annullato l'accertamento. In appello, tuttavia, la Commissione Tributaria Regionale ha accolto integralmente l'impugnazione dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che l'attività istruttoria della Guardia di Finanza ha natura amministrativa e non richiede necessariamente un contraddittorio immediato durante la verifica; che il processo verbale può costituire valido supporto dell'accertamento; che l'avviso può essere motivato per relationem mediante rinvio a un PVC già consegnato al contribuente; e che il superamento del termine di permanenza previsto dall'art. 12, comma 5, dello Statuto del contribuente non comporta, in assenza di una specifica sanzione legislativa, l'invalidità degli atti o l'inutilizzabilità delle prove. È stato inoltre rilevato che il PVC era stato consegnato il 18 settembre 2009 e l'avviso notificato il 3 febbraio 2012, quindi era stato rispettato il termine dilatorio di 60 giorni previsto dall'art. 12, comma 7. Il contribuente è stato condannato a pagare 700 euro di spese per il grado d'appello.
Norme richiamate
Art. 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
per l'acquisizione ed il reperimento degli elementi utili ai fini dell'accertamento dei redditi e per la repressione delle violazioni delle leggi sulle imposte dirette
La Guardia di Finanza ha l'obbligo di cooperare con gli uffici finanziari per acquisire elementi utili all'accertamento e alla repressione delle violazioni, ma non è tenuta a ricercare anche gli elementi favorevoli alla difesa del contribuente.
Art. 39 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza
L'Amministrazione può determinare il reddito d'impresa utilizzando dati e informazioni acquisiti con modalità non rigidamente tipizzate, purché siano idonei a sostenere la pretesa impositiva.
Art. 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212
La motivazione per relationem è legittima quando l'atto richiama un documento già integralmente conosciuto dal contribuente, come un processo verbale di constatazione precedentemente consegnato.
Art. 12, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212
La permanenza degli operatori civili o militari dell'amministrazione finanziaria, dovuta a verifiche presso la sede del contribuente, non può superare i trenta giorni lavorativi, prorogabili per ulteriori trenta giorni nei casi di particolare complessità dell'indagine
Il superamento del limite temporale disciplina l'organizzazione e lo svolgimento della verifica, ma non determina automaticamente la perdita del potere accertativo, l'invalidità degli atti o l'inutilizzabilità delle prove, non essendo prevista una specifica sanzione.
Art. 12, comma 7, della legge 27 luglio 2000, n. 212
Dopo la consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni, l'avviso di accertamento deve normalmente essere emanato dopo il decorso di 60 giorni, salvo specifiche ragioni di urgenza effettive e provate dall'Ufficio. Nel caso esaminato il termine è stato rispettato.
Art. 327, comma 1, del codice di procedura civile
L'appello dell'Agenzia è stato ritenuto tempestivo perché spedito entro il termine semestrale previsto per l'impugnazione della sentenza.
Massime di principio
- La fase di verifica fiscale della Guardia di Finanza è normalmente attività amministrativa e non impone, per ogni rilievo, un contraddittorio immediato con il contribuente.
- L'assenza di un contraddittorio durante la verifica non rende automaticamente inutilizzabili le risultanze del PVC o nullo il successivo accertamento, salvo specifiche disposizioni che prevedano tale sanzione o particolari ipotesi in cui il contraddittorio sia obbligatorio.
- Un avviso di accertamento può essere motivato richiamando un processo verbale di constatazione già consegnato al contribuente; in tal caso non è necessariamente richiesta la riproduzione integrale del verbale o la sua nuova allegazione.
- Il termine di permanenza degli accertatori presso la sede del contribuente costituisce una garanzia organizzativa, ma il suo superamento non comporta di per sé l'annullamento dell'accertamento o l'inutilizzabilità delle prove, se la legge non stabilisce una specifica conseguenza invalidante.
- Il termine di 60 giorni dalla consegna del PVC di chiusura deve invece essere rispettato prima dell'emissione dell'avviso, salvo urgenza effettiva e dimostrata dall'Amministrazione; la sua violazione può incidere sulla legittimità dell'atto.
- Le contestazioni sui criteri di ricostruzione dei ricavi devono essere sostenute da elementi concreti e analitici, idonei a dimostrare perché i dati utilizzati dall'Amministrazione non rappresentino correttamente la specifica realtà economica dell'impresa.
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