Sentenza del 28/03/2018 n. 7608 - Corte di Cassazione
Imposta di Registro - Sanzioni - Omessa o ritardata richiesta di registrazione - Ritardato versamento - Regime anteriore alle modifiche dell'art. 69 del d.P.R. n. 131 del 1986 da parte del d.lgs. n. 158 del 2015 - Sanzione di cui all'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 - Applicabilità - Fondamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR che aveva ridotto le sanzioni applicate al notaio per la tardiva registrazione di un atto. Secondo l'Agenzia avrebbe dovuto applicarsi l'art. 69 del d.P.R. n. 131 del 1986, nella misura prevista per l'omessa richiesta di registrazione, pari al 120% dell'imposta, e non l'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, relativo al ritardato versamento. Contestava inoltre l'applicazione d'ufficio di una diversa fattispecie sanzionatoria e riteneva non perfezionato il ravvedimento operoso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha confermato che, nella formulazione dell'art. 69 del d.P.R. n. 131 del 1986 applicabile prima delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 158 del 2015, era sanzionata espressamente l'omessa richiesta di registrazione, ma non il semplice ritardo. Per il ritardato adempimento doveva quindi applicarsi la disciplina generale dell'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, con sanzione pari al 30% dell'imposta non versata. La Corte ha inoltre confermato che il ravvedimento operoso non era utilizzabile, perché il pagamento era stato effettuato dopo la notifica dell'avviso con cui la violazione era stata constatata.
Norme richiamate
Art. 69 del d.P.R. n. 131 del 1986
chi omette la richiesta di registrazione degli atti e dei fatti rilevanti ai fini dell'applicazione dell'imposta, ovvero la presentazione delle denunce previste dall'art. 19 è punito con la sanzione amministrative dal centoventi al duecentoquaranta per cento dell'imposta dovuta
Nella versione anteriore al d.lgs. n. 158 del 2015, la norma sanzionava l'omessa richiesta di registrazione, ma non prevedeva espressamente una sanzione autonoma per la richiesta effettuata tardivamente.
Art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997
ogni ipotesi di mancato pagamento di un tributo o di una frazione nel termine previsto
La disposizione ha portata generale e si applica anche al ritardato versamento dell'imposta di registro. In assenza di una specifica sanzione per il ritardo nella registrazione, il ritardato pagamento è punito con la sanzione del 30% dell'imposta non versata.
Art. 13 del d.lgs. n. 472 del 1997
La sanzione è ridotta, semprechè la violazione non sia stata già constatata e comunque non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l'autore o i soggetti solidalmente obbligati, abbiano avuto formale conoscenza
Il ravvedimento operoso richiede spontaneità e deve essere effettuato prima della constatazione della violazione o della formale conoscenza di attività di accertamento. Un pagamento successivo alla notifica dell'avviso non beneficia della riduzione.
Art. 18 del d.lgs. n. 158 del 2015
Se la richiesta di registrazione è effettuata con ritardo non superiore a 30 giorni, si applica la sanzione amministrativa dal sessanta al centoventi per cento dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di Euro 200
La norma ha successivamente introdotto una specifica disciplina sanzionatoria per il ritardo nella registrazione, ma tale disciplina non era applicabile al caso deciso, soggetto al regime previgente.
Massime di principio
- Per i periodi anteriori alle modifiche del d.lgs. n. 158 del 2015, il semplice ritardo nella richiesta di registrazione non può essere automaticamente equiparato all'omessa registrazione: in assenza di una previsione specifica si applica la disciplina generale del ritardato versamento.
- La sanzione per il ritardato pagamento dell'imposta di registro è, in linea generale, quella prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 471 del 1997, pari al 30% dell'imposta non versata, salvo l'applicazione di regimi più favorevoli previsti dalla legge.
- Il ravvedimento operoso è possibile solo se il contribuente regolarizza spontaneamente la violazione prima che essa sia constatata o prima di avere formale conoscenza di attività amministrative di controllo.
- La qualificazione giuridica della violazione può essere modificata dal giudice quando rimangono invariati i fatti, la domanda e la causa sostanziale della pretesa, purché la decisione rispetti il contraddittorio.
- Per gli atti soggetti al regime successivo alle modifiche del 2015, occorre verificare la specifica disciplina introdotta per la tardiva registrazione, senza applicare automaticamente il regime precedente.
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