Cassazione Penale, Ordinanza n. 33919/2026 del 18/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L’ordinanza del 15 aprile 2026 del GIP del Tribunale di Torino, in funzione di giudice dell’esecuzione, aveva respinto la richiesta di riconoscere la continuazione tra due rapine aggravate giudicate con distinte sentenze del GIP di Torino: la prima, del 20 febbraio 2024 e irrevocabile dal 14 gennaio 2025, aveva irrogato tre anni e quattro mesi di reclusione e 1.000 euro di multa per il fatto commesso a Torino il 10 luglio 2023; la seconda, del 20 dicembre 2023 e irrevocabile dal 25 settembre 2025, aveva irrogato tre anni e quattro mesi di reclusione e 620 euro di multa per il fatto commesso a Torino il 18 marzo 2023. Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 81 c.p. e 671 c.p.p.: ha contestato l’esclusione del vincolo della continuazione tra i due reati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per manifesta infondatezza. Ha rilevato che il giudice dell’esecuzione aveva esaminato approfonditamente i singoli fatti, la loro genesi prossima e le modalità esecutive, motivando logicamente la diversità strutturale delle condotte e l’assenza di legami tra i fatti. La doglianza chiedeva, nella sostanza, una nuova valutazione di tali argomenti di fatto, preclusa nel giudizio di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende ai sensi dell’art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81 c.p.
volta all’unificazione sotto il vincolo della continuazione dei reati giudicati mediante due sentenze
La richiesta di continuazione tra reati già giudicati è stata valutata dal giudice dell’esecuzione sulla base delle caratteristiche e dei legami tra i singoli fatti; nel caso concreto la diversità strutturale e l’assenza di legami hanno condotto a escludere il vincolo.
art. 671 c.p.p.
Il Tribunale, inoltre, ha valutato le singole condotte giudicate, sottolineandone la diversità strutturale e valorizzando l’assenza di legami tra i vari fatti.
Nel decidere sulla continuazione in sede esecutiva, il giudice valuta le singole condotte e i loro elementi concreti; la motivata valutazione di fatto non può essere rimessa in discussione in cassazione mediante una richiesta di rivalutazione.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Sotto tale profilo, la critica difensiva introduce nel complesso una sostanziale richiesta di rivalutazione di tali argomentazioni, operazione del tutto incompatibile con la conformazione normativa del giudizio di legittimità.
Il ricorso per cassazione non consente di ottenere una nuova valutazione delle argomentazioni di fatto logicamente svolte dal giudice di merito.
art. 616 c.p.p.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Alla declaratoria d’inammissibilità consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in assenza di ragioni di esonero, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende, quantificata nel caso concreto in 3.000 euro.
Massime di principio
- Nel decidere in sede esecutiva sulla continuazione tra reati oggetto di giudicati distinti, il giudice deve esaminare concretamente i fatti, la loro genesi e le modalità esecutive, potendo escludere il vincolo quando le condotte risultino strutturalmente diverse e prive di legami.
- È inammissibile la censura in cassazione che, pur prospettando violazione di legge o vizio di motivazione, mira sostanzialmente a una nuova valutazione degli argomenti di fatto logicamente sviluppati dal giudice dell’esecuzione.
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