Sentenza n. 2453/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta) n. 23878/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio, Sez. V, che aveva annullato il trasferimento temporaneo d’ufficio della direttrice di una casa circondariale presso altro istituto con funzioni di vice direttore
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero della Giustizia ha appellato la sentenza con cui il TAR aveva annullato il trasferimento temporaneo della direttrice, ritenendolo anticipatorio e sostanzialmente sanzionatorio rispetto a un procedimento disciplinare pendente, nonché insufficientemente motivato. L’amministrazione ha dedotto: erronea qualificazione del trasferimento come misura anticipatoria del procedimento disciplinare; difetto e contraddittorietà della motivazione della sentenza e del provvedimento; motivazione apparente della sentenza di primo grado. L’interessata ha resistito all’appello e ha riproposto i motivi assorbiti in primo grado, lamentando, tra l’altro, violazione degli artt. 3, 7 e seguenti, 10 e 21-octies della l. n. 241/1990; difetto di motivazione e istruttoria; travisamento dei fatti; sviamento; violazione dei principi di imparzialità, buon andamento, ragionevolezza e proporzionalità; violazione degli artt. 31 e 33 del d.P.R. n. 3/1957 per asserito demansionamento e perdita del trattamento economico; violazione delle garanzie partecipative e di disposizioni costituzionali. La vicenda traeva origine da disfunzioni nella gestione dell’istituto penitenziario, dal ritardo nell’affidamento di lavori manutentivi già autorizzati e finanziati, rilevanti anche per la sicurezza, dal contrasto con il provveditorato e da rapporti tesi con il personale, mentre era pendente un procedimento disciplinare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha preliminarmente respinto il terzo motivo d’appello: la sentenza del TAR, pur succintamente motivata, esponeva gli elementi fattuali e giuridici posti a fondamento della decisione e non era quindi affetta da motivazione apparente, né doveva essere annullata con rinvio ai sensi dell’art. 105 c.p.a. Ha invece accolto il primo e il secondo motivo d’appello. Il trasferimento è stato qualificato come trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale e non come misura disciplinare anticipatoria. Tale misura non ha natura sanzionatoria, ma è diretta a rimuovere una situazione oggettiva lesiva del prestigio, del decoro o della funzionalità dell’amministrazione, riferibile alla permanenza del dipendente in una determinata sede. Nel caso concreto, il provvedimento perseguiva esigenze organizzative e di sicurezza connesse al mancato o ritardato affidamento di lavori penitenziari già autorizzati e finanziati, al contrasto con il provveditorato e al deterioramento dei rapporti con il personale. La pendenza del procedimento disciplinare e la parziale coincidenza dei fatti non alteravano l’autonomia funzionale del trasferimento, poiché l’amministrazione non aveva accertato l’imputabilità disciplinare delle condotte, riservata all’organo competente nel relativo procedimento. Il provvedimento risultava inoltre sufficientemente motivato anche mediante il richiamo per relationem alla nota del provveditore del 16 maggio 2024, successivamente acquisita dall’interessata. Il Collegio ha poi respinto i motivi riproposti. Non vi era violazione degli artt. 31 e 33 del d.P.R. n. 3/1957 né demansionamento, poiché direttrice e vice direttrice di istituto penitenziario sono entrambe qualificate come dirigenti e il nuovo incarico riguardava una struttura carceraria importante e articolata. Gli incarichi sono temporanei, conferiti nei limiti dei posti disponibili e revocabili anche per ragioni indipendenti da colpa, sicché non sussiste un diritto alla conservazione del precedente incarico. Il trasferimento per incompatibilità ambientale, qualificato come ordine connesso a esigenze organizzative, non richiede la partecipazione procedimentale preventiva né una motivazione particolarmente analitica; in ogni caso, anche ove fosse applicabile l’art. 7 della l. n. 241/1990, il vizio non avrebbe comportato l’annullamento ai sensi dell’art. 21-octies, essendo emerso che la decisione non avrebbe potuto avere contenuto diverso. Le circostanze relative ai lavori non affidati, al rischio di perdita delle risorse e ai contrasti organizzativi risultavano adeguatamente documentate e sufficienti a giustificare il trasferimento, nell’ambito dell’ampia discrezionalità amministrativa. L’appello è stato quindi accolto, la sentenza del TAR riformata e il ricorso introduttivo, con i motivi aggiunti, respinto. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 105 c.p.a.
La nullità della sentenza per motivazione apparente comporterebbe l’annullamento con rinvio al giudice di primo grado; nel caso concreto il vizio è stato escluso perché la sentenza, seppur succinta, esponeva le ragioni della decisione.
art. 3 l. 241/1990
La motivazione del provvedimento amministrativo può essere resa anche per relationem mediante il richiamo a un atto presupposto, purché le ragioni della decisione risultino conoscibili; il richiamo alla nota del provveditore è stato ritenuto sufficiente.
art. 7 l. 241/1990
I trasferimenti per incompatibilità ambientale, qualificati come ordini connessi a esigenze organizzative, non necessitano di garanzie di partecipazione preventiva; comunque, ove la norma fosse applicabile, l’eventuale violazione non avrebbe comportato annullamento ai sensi dell’art. 21-octies.
art. 21-octies l. 241/1990
La violazione delle garanzie partecipative non determina l’annullamento quando l’amministrazione dimostri che il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
art. 80 d.P.R. 3/1957
Le sanzioni disciplinari considerate nella decisione, tra cui la decurtazione dello stipendio, appartengono al procedimento disciplinare e non costituiscono la finalità propria del trasferimento per incompatibilità ambientale.
artt. 31 e 33 d.P.R. 3/1957
Non impediscono un trasferimento d’ufficio per esigenze organizzative quando non si realizzi una dequalificazione e l’interessato conservi una qualifica dirigenziale.
art. 3, comma 3, d.lgs. 63/2006
La tabella A parifica, ai fini della qualifica dirigenziale, il direttore e il vice direttore di istituto penitenziario; il passaggio dall’uno all’altro incarico non integra di per sé demansionamento.
art. 10 d.lgs. 63/2006
Gli incarichi direttivi negli istituti penitenziari sono conferiti a tempo determinato e nei limiti dei posti disponibili; non sussiste quindi un diritto alla conservazione futura del medesimo incarico.
art. 97 Cost.
Le esigenze di buon andamento e imparzialità dell’amministrazione possono giustificare il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale, finalizzato a rimuovere disfunzioni organizzative e relazionali.
Massime di principio
- Il trasferimento d’ufficio per incompatibilità ambientale non ha natura sanzionatoria o disciplinare: presuppone una situazione oggettiva lesiva del prestigio, del decoro o della funzionalità dell’amministrazione, riferibile alla presenza del dipendente in una determinata sede e rimovibile mediante l’assegnazione ad altra sede.
- La contemporanea pendenza di un procedimento disciplinare e la parziale coincidenza tra i fatti contestati in quella sede e quelli posti a fondamento del trasferimento non rendono il trasferimento una sanzione disciplinare anticipata, quando l’amministrazione persegua autonomamente esigenze organizzative e non proceda all’accertamento dell’imputabilità disciplinare delle condotte.
- I trasferimenti per incompatibilità ambientale, qualificati come ordini strettamente connessi alle esigenze organizzative dell’amministrazione, non richiedono di regola la partecipazione procedimentale preventiva né una motivazione particolarmente analitica, ferma la necessità di rendere conoscibili le ragioni organizzative poste a fondamento della misura.
- La motivazione del trasferimento può essere fornita per relationem mediante il richiamo a una relazione o nota istruttoria, purché l’atto richiamato sia individuabile e conoscibile dall’interessato e consenta di comprendere le ragioni organizzative della decisione.
- Il trasferimento d’ufficio non determina demansionamento quando il dipendente conservi la qualifica dirigenziale e sia assegnato a funzioni corrispondenti in una struttura di rilievo; gli incarichi dirigenziali temporanei e revocabili non attribuiscono un diritto alla conservazione della specifica sede o funzione.
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