Sentenza del 06/05/2016 n. 9179 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La contribuente aveva aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002, ma aveva omesso il pagamento della terza rata dell'importo dovuto. L'Agenzia delle Entrate aveva quindi negato il perfezionamento della definizione. Dopo l'accoglimento del ricorso della contribuente da parte della Commissione tributaria provinciale e il rigetto dell'appello dell'Agenzia da parte della Commissione tributaria regionale, l'Agenzia ha impugnato la sentenza sostenendo che la definizione agevolata richiedesse il pagamento integrale e tempestivo dell'importo dovuto.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo infondata l'eccezione della contribuente relativa alla mancata allegazione della copia autentica della sentenza. Nel merito, ha stabilito che la definizione agevolata prevista dall'art. 9-bis della legge n. 289 del 2002 si perfeziona solo con l'integrale pagamento delle somme dovute nei termini e secondo le modalità previste. Poiché la contribuente non aveva pagato la terza rata, la definizione non poteva considerarsi perfezionata. La sentenza d'appello è stata cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso direttamente nel merito rigettando il ricorso originario della contribuente. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9-bis
La definizione agevolata dei ritardati o omessi versamenti, con esclusione delle relative sanzioni, si perfeziona soltanto mediante il pagamento integrale dell'importo dovuto entro i termini e con le modalità stabilite. L'omesso pagamento anche di una rata impedisce il perfezionamento della definizione.
Legge 27 dicembre 2002, n. 289, artt. 8, 9, 15 e 16
Tali disposizioni prevedevano specificamente ipotesi in cui alcune forme di condono potevano mantenere efficacia anche senza l'integrale adempimento. La Corte ha escluso l'applicazione analogica di tali regole all'art. 9-bis, trattandosi di disposizioni eccezionali.
Art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
La Corte ha ritenuto ritualmente depositata la copia della sentenza impugnata, recante l'attestazione di conformità all'originale, respingendo l'eccezione di improcedibilità sollevata dalla contribuente.
Massime di principio
- Quando una definizione agevolata richiede il pagamento rateale, occorre rispettare integralmente tutte le scadenze: il mancato pagamento di una rata può impedire il perfezionamento dell'istituto e comportare la perdita dei benefici.
- Le regole favorevoli previste per specifiche forme di condono non possono essere estese per analogia a istituti diversi, perché la normativa condonistica ha carattere eccezionale.
- In assenza di una disposizione espressa che conservi l'efficacia della definizione nonostante il pagamento parziale o tardivo, prevale il principio dell'integrale e tempestivo adempimento.
- La qualificazione dell'istituto come definizione agevolata non esonera il contribuente dal rispetto delle condizioni formali e sostanziali previste dalla legge.
- Se la controversia riguarda esclusivamente l'interpretazione della norma e non richiede ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione e decidere direttamente nel merito.
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