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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 32853/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che, riformando parzialmente il primo grado, ha dichiarato l'estinzione per prescrizione di taluni reati per alcuni imputati e ha mantenuto la condanna per il reato di associazione per delinquere finalizzata a reati tributari per la maggior parte degli altri. I motivi di ricorso censurano: 1) inutilizzabilità del verbale della Guardia di Finanza e violazioni procedurali; 2) errata applicazione della legge penale e carenze di motivazione in relazione a reati tributari e a delitti di frode fiscale e dichiarazione fraudolenta; 3) vizio di motivazione circa la configurabilità e la partecipazione personale al reato associativo (contestando la sussistenza del vincolo associativo e la mancanza di ruoli individualizzati); 4) errata applicazione della recidiva aggravata e mancata concessione delle attenuanti generiche; 5) contestazioni sulla prescrizione e sul calcolo dei termini.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi per le ragioni esposte: i motivi sono stati ritenuti in massima parte aspecifici o censure di merito non consentite in sede di legittimità (richieste di nuovo esame del quadro probatorio o di rivalutazione dei fatti). In particolare è stato richiamato il principio secondo cui, ove sussista una causa estintiva (prescrizione), i vizi motivazionali non possono condurre all'annullamento senza rinvio poiché il giudice di rinvio sarebbe comunque tenuto a dichiarare la causa estintiva. La Corte ha confermato la congruità delle valutazioni sui ruoli e sul contributo di ciascun imputato all'associazione (anche sulla base di confessioni, intercettazioni, documentazione e riscontri), ha ritenuto corretta l'applicazione della recidiva quando adeguatamente motivata e ha respinto le eccezioni di prescrizione ritenendo corretti i calcoli indicati in sentenza (anche con sospensioni). Conseguenza: inammissibilità dei ricorsi, conferma delle statuizioni di merito nella parte quanto meno non dichiarata estinta per prescrizione, condanna alle spese processuali per i ricorrenti.

Norme richiamate

  • D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8

    Riferimento formale alla procedura di trattazione del ricorso; la Corte ha trattato il ricorso ai sensi della norma emergenziale indicata.

  • art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere)

    La Corte ha confermato la qualificazione dell'illecito come associazione per delinquere, ritenendo provata la struttura stabile, i ruoli e la ripetitività delle condotte idonee a integrare la fattispecie.

  • art. 99 cod. pen. (recidiva)

    La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della recidiva aggravata quando i precedenti penali, la natura dei reati e la continuità criminosa dimostravano una rinnovata pericolosità sociale; il calcolo della prescrizione è stato eseguito tenendo conto dell'aumento di pena e delle sospensioni.

  • art. 129, comma 1, cod. proc. pen.

    Richiamato il principio secondo cui, in presenza di causa estintiva del reato, i vizi di motivazione della sentenza impugnata non consentono l'annullamento senza rinvio perché il giudice del rinvio dovrà comunque dichiarare la causa estintiva.

  • art. 617 cod. proc. pen.

    Riferimento procedurale sulla costituzione del collegio e nomina del relatore ed estensore.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2003

    Richiamata in merito alla valutazione della buona fede o colpa nella presentazione di ricorsi; la Corte ha ritenuto che non vi fosse colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

Massime di principio

  • Se la sentenza di merito dichiara estinti per prescrizione alcuni reati, i rilievi sulla motivazione relativi a quei reati si rivelano inammissibili in Cassazione quando non incidono sulla declaratoria della causa estintiva: il giudice di legittimità normalmente non riesamina il merito gratuito di fatto.
  • I ricorsi generici o che chiedono una rinnovata valutazione del quadro probatorio (c.d. sindacato in fatto) sono inammissibili: la Cassazione verifica soprattutto questioni di diritto o errori logico-giuridici manifesti, non ricalcola o rivede valutazioni di prova adeguatamente motivate.
  • Le eccezioni di inutilizzabilità di atti istruttori (es. verbali di accertamento) possono essere neutralizzate quando vi siano altre fonti di prova indipendenti che hanno introdotto gli elementi nel processo; la mera censura dell'inutilizzabilità senza indicare come tale elemento abbia inciso in modo decisivo è debole.
  • L'applicazione della recidiva aggravata richiede motivazione specifica e riferita ai criteri consolidati (natura dei reati, continuità, distanza temporale, tipologia della devianza): se la Corte spiega adeguatamente queste ragioni, la valutazione è difficilmente sindacabile in Cassazione.
  • Sul calcolo della prescrizione, è fondamentale considerare eventuali sospensioni e l'aumento dei termini per effetto della recidiva: contestazioni vaghe sul punto sono destinate a fallire se la sentenza riporta il dettaglio dei periodi di sospensione.
  • Per ottenere accoglimento in Cassazione è necessario proporre censure di diritto precise e ben articolate che si colleghino puntualmente alla motivazione impugnata; l'assenza di specificità o il mero riferimento a elementi di fatto comporta l'inammissibilità.

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