Cassazione Penale, Sentenza n. 32853/2022 del 07/09/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza d'appello che, riformando parzialmente il primo grado, ha dichiarato l'estinzione per prescrizione di taluni reati per alcuni imputati e ha mantenuto la condanna per il reato di associazione per delinquere finalizzata a reati tributari per la maggior parte degli altri. I motivi di ricorso censurano: 1) inutilizzabilità del verbale della Guardia di Finanza e violazioni procedurali; 2) errata applicazione della legge penale e carenze di motivazione in relazione a reati tributari e a delitti di frode fiscale e dichiarazione fraudolenta; 3) vizio di motivazione circa la configurabilità e la partecipazione personale al reato associativo (contestando la sussistenza del vincolo associativo e la mancanza di ruoli individualizzati); 4) errata applicazione della recidiva aggravata e mancata concessione delle attenuanti generiche; 5) contestazioni sulla prescrizione e sul calcolo dei termini.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi per le ragioni esposte: i motivi sono stati ritenuti in massima parte aspecifici o censure di merito non consentite in sede di legittimità (richieste di nuovo esame del quadro probatorio o di rivalutazione dei fatti). In particolare è stato richiamato il principio secondo cui, ove sussista una causa estintiva (prescrizione), i vizi motivazionali non possono condurre all'annullamento senza rinvio poiché il giudice di rinvio sarebbe comunque tenuto a dichiarare la causa estintiva. La Corte ha confermato la congruità delle valutazioni sui ruoli e sul contributo di ciascun imputato all'associazione (anche sulla base di confessioni, intercettazioni, documentazione e riscontri), ha ritenuto corretta l'applicazione della recidiva quando adeguatamente motivata e ha respinto le eccezioni di prescrizione ritenendo corretti i calcoli indicati in sentenza (anche con sospensioni). Conseguenza: inammissibilità dei ricorsi, conferma delle statuizioni di merito nella parte quanto meno non dichiarata estinta per prescrizione, condanna alle spese processuali per i ricorrenti.
Norme richiamate
D.L. n. 137/2020, art. 23, comma 8
Riferimento formale alla procedura di trattazione del ricorso; la Corte ha trattato il ricorso ai sensi della norma emergenziale indicata.
art. 416 cod. pen. (associazione per delinquere)
La Corte ha confermato la qualificazione dell'illecito come associazione per delinquere, ritenendo provata la struttura stabile, i ruoli e la ripetitività delle condotte idonee a integrare la fattispecie.
art. 99 cod. pen. (recidiva)
La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della recidiva aggravata quando i precedenti penali, la natura dei reati e la continuità criminosa dimostravano una rinnovata pericolosità sociale; il calcolo della prescrizione è stato eseguito tenendo conto dell'aumento di pena e delle sospensioni.
art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
Richiamato il principio secondo cui, in presenza di causa estintiva del reato, i vizi di motivazione della sentenza impugnata non consentono l'annullamento senza rinvio perché il giudice del rinvio dovrà comunque dichiarare la causa estintiva.
art. 617 cod. proc. pen.
Riferimento procedurale sulla costituzione del collegio e nomina del relatore ed estensore.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2003
Richiamata in merito alla valutazione della buona fede o colpa nella presentazione di ricorsi; la Corte ha ritenuto che non vi fosse colpa nella determinazione dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Se la sentenza di merito dichiara estinti per prescrizione alcuni reati, i rilievi sulla motivazione relativi a quei reati si rivelano inammissibili in Cassazione quando non incidono sulla declaratoria della causa estintiva: il giudice di legittimità normalmente non riesamina il merito gratuito di fatto.
- I ricorsi generici o che chiedono una rinnovata valutazione del quadro probatorio (c.d. sindacato in fatto) sono inammissibili: la Cassazione verifica soprattutto questioni di diritto o errori logico-giuridici manifesti, non ricalcola o rivede valutazioni di prova adeguatamente motivate.
- Le eccezioni di inutilizzabilità di atti istruttori (es. verbali di accertamento) possono essere neutralizzate quando vi siano altre fonti di prova indipendenti che hanno introdotto gli elementi nel processo; la mera censura dell'inutilizzabilità senza indicare come tale elemento abbia inciso in modo decisivo è debole.
- L'applicazione della recidiva aggravata richiede motivazione specifica e riferita ai criteri consolidati (natura dei reati, continuità, distanza temporale, tipologia della devianza): se la Corte spiega adeguatamente queste ragioni, la valutazione è difficilmente sindacabile in Cassazione.
- Sul calcolo della prescrizione, è fondamentale considerare eventuali sospensioni e l'aumento dei termini per effetto della recidiva: contestazioni vaghe sul punto sono destinate a fallire se la sentenza riporta il dettaglio dei periodi di sospensione.
- Per ottenere accoglimento in Cassazione è necessario proporre censure di diritto precise e ben articolate che si colleghino puntualmente alla motivazione impugnata; l'assenza di specificità o il mero riferimento a elementi di fatto comporta l'inammissibilità.
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