Ordinanza n. 16/2026 - Torino, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento del Questore di Torino, prot. Nr. -OMISSIS-, con cui è stata respinta l’istanza del ricorrente volta ad ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo nonché di ogni altro atto o provvedimento connesso, o presupposto o consequenziale a quelli impugnati, ancorché non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Questore di Torino con cui è stata respinta l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro autonomo, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Il provvedimento è plurimotivato e l'amministrazione ha rilevato, sulla base dei controlli di polizia, che il ricorrente aveva superato il periodo massimo di assenza dal territorio nazionale previsto dall'art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999. In particolare, il ricorrente era uscito dall'Italia in una data non indicata e vi era rientrato in altra data non indicata, dopo un periodo superiore a quello consentito. A giustificazione dell'assenza, egli ha invocato le precarie condizioni di salute della madre, producendo documentazione ritenuta inidonea a comprovare altri gravi e documentati motivi, anche perché non tradotta secondo le modalità prescritte dall'art. 1, comma 2, d.P.R. 394/1999. La domanda cautelare è stata quindi valutata alla luce dell'art. 55 c.p.a.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris. Ha ritenuto che il diniego fosse fondato su una pluralità di ragioni autonome, ciascuna potenzialmente idonea a sorreggere l'atto. In particolare, ha considerato applicabile il limite alle assenze dall'Italia previsto dall'art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999 e ha rilevato che il ricorrente aveva superato il periodo massimo di assenza. La documentazione prodotta per dimostrare la necessità dell'assenza per le condizioni di salute della madre non è stata ritenuta sufficiente a integrare altri gravi e comprovati motivi, anche per il mancato rispetto delle modalità di traduzione previste dall'art. 1, comma 2, d.P.R. 394/1999. Non è stata adottata alcuna misura cautelare sospensiva. Le spese della fase cautelare sono state compensate per ragioni di equità.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha verificato la sussistenza del fumus boni iuris e lo ha ritenuto mancante.
art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999
Il permesso di soggiorno non può essere rinnovato o prorogato quando risulta che lo straniero ha interrotto il soggiorno in Italia per un periodo continuativo di oltre sei mesi, o, per i permessi di soggiorno di durata almeno biennale, per un periodo continuativo superiore alla metà del periodo di validità del permesso di soggiorno, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari o da altri gravi e comprovati motivi
Il superamento del periodo massimo di assenza impedisce il rinnovo del permesso, salvo la prova di obblighi militari o di altri gravi e comprovati motivi.
art. 1, comma 2, d.P.R. 394/1999
Gli stati, fatti, e qualità personali diversi da quelli indicati nel comma 1, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, legalizzati ai sensi dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, dalle autorità consolari italiane e corredati di traduzione in lingua italiana, di cui l'autorità consolare italiana attesta la conformità all'originale
La documentazione relativa a stati, fatti e qualità personali formata all'estero deve rispettare le prescritte formalità di attestazione, legalizzazione e traduzione; il mancato rispetto di tali modalità può impedire che essa valga a comprovare un grave motivo giustificativo dell'assenza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alle disposizioni europee e nazionali richiamate, il presupposto per l'oscuramento dei dati personali e sanitari nella diffusione del provvedimento.
art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Rileva per la protezione dei dati relativi alla salute, imponendo l'oscuramento delle informazioni idonee a rivelare tali dati nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati relativi alla salute mediante oscuramento.
Massime di principio
- Il superamento del periodo massimo di assenza dall'Italia previsto dall'art. 13, comma 4, d.P.R. 394/1999 costituisce ragione ostativa al rinnovo del permesso di soggiorno, salvo che lo straniero dimostri la sussistenza di obblighi militari o di altri gravi e comprovati motivi.
- La documentazione formata all'estero destinata a comprovare un grave motivo giustificativo dell'assenza deve rispettare le formalità previste dall'art. 1, comma 2, d.P.R. 394/1999, inclusa la traduzione in lingua italiana secondo le modalità prescritte; in mancanza, essa può essere ritenuta inidonea a dimostrare il motivo invocato.
- In sede cautelare, quando il provvedimento impugnato è fondato su una pluralità di ragioni autonome, la domanda di sospensione può essere respinta qualora almeno una di tali ragioni appaia idonea a sorreggere l'atto e non sussista il fumus boni iuris.
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