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Sentenza

Sentenza del 13/06/2016 n. 792 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte

Motivi di appello - Assolvimento dell'onere processuale - Inammissibilità dell'appello.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente impugnava l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2007, con cui erano stati richiesti importi a titolo di IRPEF, addizionali regionale e comunale, contributi previdenziali, IRAP e sanzioni, per complessivi € 43.805,20. In primo grado aveva dedotto numerosi vizi dell'accertamento, tra cui l'errato recupero di costi, carenza di motivazione, illegittimità dell'utilizzo degli studi di settore, omessa allegazione di atti, vizi di sottoscrizione e delega, nullità della notifica e difetti nella motivazione delle sanzioni. Dopo il rigetto del ricorso da parte della Commissione Tributaria Provinciale, proponeva appello riproponendo sostanzialmente le medesime censure già formulate in primo grado, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare gli errori logici o giuridici commessi dal primo giudice.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'eccezione preliminare dell'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato inammissibile l'appello, per violazione dell'art. 53 del d.lgs. 546/1992, relativamente ai motivi concernenti l'atto impositivo. Secondo il Collegio, la mera riproposizione delle censure svolte in primo grado non soddisfa l'onere di specificità dei motivi di appello, quando non vengano individuati gli errori della sentenza impugnata e le ragioni concrete per cui dovrebbe essere riformata. Sono stati invece esaminati nel merito i motivi relativi alle spese processuali, ma sono stati respinti: la condanna alle spese seguiva la soccombenza e la liquidazione è stata ritenuta corretta. La sentenza di primo grado è stata quindi confermata e l'appellante è stato condannato al pagamento di € 2.000,00 per le spese del grado di appello.

Norme richiamate

  • Art. 53, comma 1, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    L'appello deve contenere i motivi specifici dell'impugnazione.

    La norma impone all'appellante di indicare in modo concreto e puntuale i capi e i punti della sentenza contestati, gli errori attribuiti al primo giudice e le ragioni per cui tali errori dovrebbero condurre alla riforma della decisione. La semplice riproduzione delle doglianze già rivolte contro l'atto impositivo non è sufficiente e comporta l'inammissibilità dell'appello.

  • Art. 91, comma 1, codice di procedura civile

    Il giudice condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte.

    La parte risultata soccombente deve normalmente rifondere le spese di giudizio alla controparte vittoriosa.

  • Art. 92 codice di procedura civile

    Il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese tra le parti nei casi previsti dalla legge.

    La compensazione delle spese costituisce una facoltà discrezionale del giudice e non deve essere disposta per il solo fatto che vi siano novità della materia o contrasti giurisprudenziali, salvo che ricorrano i presupposti normativi.

  • Art. 109, comma 5, TUIR

    È stato richiamato dal contribuente per contestare il recupero a tassazione di un costo di locazione ritenuto non documentato dall'Amministrazione finanziaria; la relativa censura non è stata esaminata nel merito in appello per l'inammissibilità del gravame.

  • Art. 7, legge 27 luglio 2000, n. 212

    È stato richiamato con riferimento agli obblighi di motivazione dell'atto impositivo, all'allegazione degli atti richiamati e all'indicazione dell'autorità competente per l'impugnazione. Le relative doglianze non sono state specificamente rivolte contro la motivazione della sentenza di primo grado.

Massime di principio

  • Nel processo tributario l'appello deve criticare la sentenza di primo grado, non limitarsi a contestare nuovamente l'atto impositivo originario.
  • Per evitare l'inammissibilità occorre indicare, per ciascun capo contestato, quale errore abbia commesso il primo giudice, quale passaggio motivazionale sia carente o contraddittorio e quale decisione alternativa si chieda.
  • La riproposizione integrale dei motivi già dedotti in primo grado può essere insufficiente quando non evidenzi il loro rapporto con la sentenza impugnata e non confuti le specifiche ragioni del rigetto.
  • L'impugnazione di una sentenza che ha esaminato analiticamente tutte le censure richiede un confronto puntuale con ciascuna motivazione decisiva; le contestazioni generiche espongono al rischio di una declaratoria di inammissibilità.
  • La parte soccombente è normalmente condannata alle spese del giudizio. La compensazione è una scelta discrezionale del giudice e non costituisce un esito automatico.
  • Anche quando l'appello è dichiarato inammissibile per la maggior parte dei motivi, le censure ammissibili possono essere esaminate separatamente nel merito; nel caso concreto, i motivi sulle spese sono stati esaminati ma respinti.

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