Sentenza n. 1859/2026 - Firenze, Sezione 1
per l'annullamento - ove occorra e per quanto di ragione, del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborati dall'I.N.P.S., direzione provinciale di -OMISSIS-, Atto Rif. Prot. -OMISSIS-, nella parte in cui non attribuiscono allo stesso i 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del d.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale; nonché per l'accertamento -del diritto del ricorrente ad ottenere il ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei 6 scatti stipendiali ex art. 6 bis del d.l. 387/1987 e dell'art. 21 della legge n. 232/1990, oltre interessi e rivalutazione sul dovuto sino all'effettivo soddisfo;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio che non includeva i sei scatti stipendiali nella base di calcolo dell’indennità di buonuscita
Esito
Favorevole al ricorrente (militare in quiescenza)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, già appartenente all’Arma dei Carabinieri e collocato in quiescenza a domanda, ha impugnato il prospetto INPS di liquidazione del TFS, chiedendone l’annullamento e l’accertamento del diritto al ricalcolo con inclusione dei sei scatti stipendiali, oltre interessi e rivalutazione. Con un unico motivo ha dedotto la violazione dell’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 e dell’art. 21 della legge n. 232/1990, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento ed errato apprezzamento dei presupposti. Ha sostenuto di possedere i requisiti previsti: appartenenza a una forza di polizia, compimento dei 55 anni e maturazione di 35 anni di servizio utile. L’INPS ha contestato nel merito la spettanza del beneficio, rilevando che la domanda di quiescenza era stata presentata oltre il 30 giugno dell’anno in cui erano maturati entrambi i requisiti; in subordine ha eccepito l’incumulabilità di rivalutazione monetaria e interessi. Dopo l’avvio, l’8 settembre 2026, di un procedimento di riesame con richiesta di predisposizione di un nuovo prospetto comprensivo dei sei scatti, l’INPS ha chiesto di dichiarare il ricorso improcedibile.
La decisione
Il TAR ha respinto la richiesta dell’INPS di dichiarare il ricorso improcedibile: il riesame era ancora pendente e non era stato adottato un provvedimento espresso; non era quindi venuto meno l’interesse del ricorrente a una decisione di merito. Il Collegio ha accolto il ricorso, ritenendo applicabile l’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 anche al personale dell’Arma dei Carabinieri, quale forza di polizia a ordinamento militare. Ha inoltre escluso che il termine del 30 giugno previsto per presentare la domanda di quiescenza abbia natura decadenziale: il termine è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo, mentre il comma 3 consente che la domanda sia presentata anche in anni successivi; in assenza di una chiara previsione legislativa, il suo superamento non comporta la perdita dei sei scatti. Ha dunque accertato il diritto al beneficio e ordinato all’INPS di rideterminare l’indennità di buonuscita includendo i sei scatti nella base di calcolo. Sulle somme spettano i soli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria. L’INPS è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Infatti, la declaratoria di improcedibilità del gravame ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a. postula una sopravvenienza, in fatto o in diritto, che privi il ricorrente dell’interesse ad una definizione nel merito dell’affare.
L’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse richiede una sopravvenienza effettiva che elimini l’interesse alla decisione di merito; il mero avvio di un procedimento di riesame non concluso non è sufficiente.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Nel caso di specie, a tacere della circostanza che l’eventuale rimozione in autotutela del provvedimento impugnato – potendo determinare la soddisfazione dell’interesse azionato in ricorso – comporterebbe una cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., il procedimento di riesame della determinazione sfavorevole avversata non si è neppure concluso con un provvedimento espresso, di talché permane integro l’interesse del ricorrente a conseguire una pronuncia nel merito.
La rimozione in autotutela dell’atto impugnato che soddisfi l’interesse azionato può determinare la cessazione della materia del contendere; finché il riesame non si conclude con un atto espresso, l’interesse alla pronuncia di merito permane.
art. 6-bis, commi 1, 2 e 3, d.l. n. 387/1987, convertito in legge n. 472/1987, come modificato dall’art. 21 della legge n. 232/1990
Quanto al termine del 30 giugno dell’anno di compimento dei due requisiti dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio, previsto dal riportato comma 2 dell’art. 6-bis d.l. 387/1987, la giurisprudenza ha già chiarito che il relativo superamento non determina la decadenza dal beneficio introdotto dalla disposizione, in quanto detto termine non ha natura perentoria, non essendo esplicitamente qualificato dal legislatore come decadenziale, e risultando strumentale al solo collocamento a riposo a far data dal 1° gennaio dell’anno successivo, come si evince dal comma 3.
I sei scatti stipendiali spettano, ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita, anche al personale delle altre forze di polizia, comprese quelle a ordinamento militare. Per il personale che chiede il collocamento a riposo dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile, il termine del 30 giugno non è decadenziale: il suo superamento non esclude il beneficio e rileva per la decorrenza del collocamento a riposo.
art. 16, comma 6, legge n. 412/1991
Su tali somme però, come rilevato dall'INPS, dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 e dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994 (cfr. Cass. civ., sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624).
Sulle somme dovute a titolo di ricalcolo del trattamento previdenziale spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
art. 22, comma 36, legge n. 724/1994
Su tali somme però, come rilevato dall'INPS, dovranno essere corrisposti soltanto gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 16, comma 6, della legge n. 412 del 1991 e dell'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994 (cfr. Cass. civ., sez. lav., 2 luglio 2020, n. 13624).
La disposizione concorre a escludere il cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi sulle somme riconosciute; sono dovuti soltanto gli interessi legali.
Massime di principio
- Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsto dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 ai fini della liquidazione dell’indennità di buonuscita si applica anche al personale delle forze di polizia a ordinamento militare, compreso quello dell’Arma dei Carabinieri.
- Il termine del 30 giugno previsto per la domanda di collocamento a riposo del personale che abbia compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile non è decadenziale: in mancanza di un’espressa qualificazione legislativa in tal senso, il suo superamento non comporta la perdita del beneficio dei sei scatti. Il termine rileva per la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo.
- L’avvio di un procedimento di riesame dell’atto impugnato, se non seguito da un provvedimento espresso, non determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso; l’eventuale rimozione in autotutela che soddisfi l’interesse azionato può invece comportare la cessazione della materia del contendere.
- Sulle somme dovute per il ricalcolo dell’indennità di buonuscita spettano gli interessi legali, senza cumulo con la rivalutazione monetaria.
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