Cassazione Civile, Sentenza n. 15995/2022 del 18/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Luigi Cavagnoli aveva citato lo zio Francesco per il pagamento di somme relative a prestazioni professionali (attività giudiziale e stragiudiziale), gestione/amministrazione del patrimonio immobiliare e, ai sensi dell'art. 936 c.c., per l'indennizzo relativo a una costruzione eseguita a proprie spese. In primo grado il tribunale riconobbe solo parte dei crediti; in appello la Corte di Catanzaro accolse parzialmente la domanda art. 936 e liquidò importi relativi ai costi sostenuti e al maggior valore acquisito dal fondo, dichiarando inammissibile per tardività l'appello incidentale di Cilento (ora eredi rappresentati da Francesco). Luigi impugnò la sentenza di appello con otto motivi; Francesco formulò ricorso incidentale. Il ricorso principale denunciava, tra l'altro, violazioni processuali sulla specificità dell'appello, questioni di prescrizione, onere della prova circa i pagamenti e criteri di liquidazione del compenso; il ricorso incidentale contestava in vari punti la ritenuta prova che Luigi avesse sostenuto le spese della costruzione e la liquidazione operata.
La decisione
La Corte di legittimità ha respinto la maggior parte dei motivi del ricorso principale (rigettandoli come inammissibili o infondati) ma ha accolto il quinto motivo, rilevando che la Corte d'appello non aveva adeguatamente distinto e valutato le singole attività stragiudiziali e di gestione prima di liquidare equitativamente il compenso, e pertanto ha cassato la sentenza impugnata in quella parte. Ha rigettato il ricorso incidentale di Francesco Cavagnoli e dichiarato assorbito il ricorso incidentale presentato dal ricorrente principale. La causa è rinviata alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione per nuovo esame, in particolare sulla determinazione del compenso e sulla liquidazione delle spese di legittimità; è stata inoltre richiamata la previsione relativa al contributo unificato (art. 13 DPR n.115/02).
Norme richiamate
art. 936 c.c.
Norma invocata per ottenere indennizzo per opere eseguite su terreno altrui con materiali propri; la Corte ha riconosciuto indennizzo per le opere realizzate in determinato periodo e ha trattato la prova dell'esecuzione e del possesso fino al 1998
art. 360, comma 1, n.3 e n.5 c.p.c.
art. 360, comma 1, n.3 e n.5 cod. proc. civ.
Fondamento delle doglianze in cassazione: vizio di motivazione (n.3) e omesso esame di fatto decisivo (n.5); la Corte ha applicato correttamente i limiti di sindacato di merito, accogliendo solo il quinto motivo sul criterio di liquidazione
art. 342 e art. 348 bis c.p.c.
artt. 342 e 348 bis c.p.c.
Richiamati in relazione alla specificità del motivo d'appello; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura per mancanza di specificità in appello (appello formulato in termini generici)
art. 2956 e art. 2959 c.c.
Norme sulla prescrizione e sulle eccezioni: la Corte ha ritenuto infondata la doglianza sulla decadenza dall'eccezione di prescrizione, valutando correttamente le deduzioni difensive e le risultanze di merito
art. 2225 c.c.
Riferimento alla possibilità di liquidare il corrispettivo in mancanza di determinazione contrattuale in base a tariffe o usi; la Corte ha richiamato che la mancata determinazione impone un esame puntuale delle singole prestazioni
art. 2697 e art. 2729 c.c.
Regole sull'onere della prova e valutazione delle presunzioni: la Corte ha ritenuto legittima la valutazione delle presunzioni a favore del convenuto circa l'incasso delle somme (parentela, gestione accentrata, esiti favorevoli delle liti)
art. 2721 e art. 2726 c.c.
Limiti alla prova testimoniale per contratti di valore eccedente determinate soglie: la Corte ha osservato che tali limiti non operano quando la prova concerne l'esecuzione di opere a proprie spese ai sensi dell'art. 936 c.c., non la prova di un contratto tra le parti
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione alla possibilità di pronunciare condanne nei confronti di più soggetti (eredi): la Corte ha precisato che la condanna deve essere specifica e non diretta a eredi indeterminati
art. 348 ter c.p.c.
Citato in ordine alla procedura di inammissibilità dell'appello; la Corte ha escluso l'applicabilità formale della procedura richiamata dal ricorrente
artt. 752 e 754 c.c.
Richiamati per spiegare la natura dei debiti ereditari (contributo pro quota dei coeredi) e per motivare l'impossibilità di condannare genericamente eredi non individuati
art. 13, comma 1 quater DPR n.115/2002
art. 13 comma 1 quater dpr n. 115/02
Norma procedurale richiamata per la statuizione circa il possibile versamento integrativo del contributo unificato da parte del ricorrente incidentale
Massime di principio
- In impugnazione l'atto d'appello deve esporre censure specifiche e non chiedere un mero riesame; motivazioni generiche o apodittiche possono determinare l'inammissibilità dei motivi
- Nel giudizio di legittimità il sindacato sulla valutazione di fatto è limitato: la Cassazione verifica la correttezza logico-giuridica della motivazione e la presenza di omissioni di fatto decisivi, non ridiscute integralmente le risultanze probatorie
- Per le pretese ex art. 936 c.c. è decisivo provare l'effettiva esecuzione delle opere, i pagamenti sostenuti e il periodo di possesso; la valutazione delle prove può fondarsi anche su presunzioni connesse alla gestione accentrata e all'incasso di somme a favore del professionista
- La liquidazione equitativa del compenso richiede che il giudice individui e valuti le singole attività svolte (stragiudiziali vs. gestione patrimoniale) e indichi i criteri applicati; il cumulo indistinto può essere causa di cassazione e rinvio
- L'onere della prova grava su chi afferma un fatto costitutivo (es. l'esecuzione di lavori a proprie spese) e la mancata produzione di documenti probatori idonei può giustificare il rigetto di pretese relative a periodi non documentati
- In caso di riassunzione del processo nei confronti di eredi la sentenza di condanna deve individuare specificamente i debitori; non è ammessa una condanna vagamente diretta a eredi indeterminati
- I limiti alla prova testimoniale (art. 2721 c.c.) si applicano quando la testimonianza riguarda rapporti contrattuali tra le parti di valore superiore alle soglie previste, ma non sono automaticamente applicabili a fatti storici come l'esecuzione di opere a proprie spese
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