Cassazione Penale, Sentenza n. 43847/2024 del 29/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Venezia che aveva concesso ad Arlind Kikaj l'affidamento in prova al servizio sociale per la residua pena di 2 anni e 3 mesi relativa a un reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. Il Procuratore generale contestava la decisione per la gravita del reato in espiazione, per la mancata prova dell'attivita lavorativa autonoma asseritamente iniziata nel gennaio 2024 e per la concessione della misura senza acquisire la relazione dell'UEPE.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile e respinge la richiesta di annullamento. Il Collegio ritiene corretto il percorso motivazionale del Tribunale di sorveglianza che, pur in assenza della relazione UEPE, ha valutato positivamente elementi documentali e di comportamento post fattoconcluse: un solo precedente datato 2015, assenza di pendenze, domicilio idoneo, condotta regolare dall'ottobre 2020 e la visura che comprovava l'avvio di un'attivita autonoma. La Corte ribadisce i principi di diritto applicati e sottolinea che il Procuratore generale chiedeva una rivalutazione dei fatti non consentita in sede di legittimita. Essendo la parte ricorrente pubblica, non e stata disposta condanna alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 656, comma 5, codice di procedura penale
art. 656, comma 5, cod. proc. pen.
Norma richiamata in relazione alla possibilita di sospensione della pena e accesso a misure alternative per soggetti in stato di liberta. Utilizzata come quadro normativo per la concessione dell'affidamento in prova
art. 73 d.P.R. 309/1990
art. 73 d.P.R. 309 del 1990
Norma che disciplina le fattispecie di detenzione e traffico di sostanze stupefacenti, indicata quale titolo di reato per il quale e stata inflitta la pena residua in esecuzione
art. 55, comma 2, d.lgs. 231/2007
art. 55 co. 2 d.lgs. 231 del 2007
Richiamato soltanto per segnalare il precedente del condannato del 2015 relativo a una fattispecie collegata; non incide sul giudizio di ammissibilita della misura alternativa
Principi di giurisprudenza consolidata sulla concessione delle misure alternative
varie pronunce di Cassazione citate nel capo di motivazione
La Corte conferma che per ammettere a una misura alternativa non basta l'assenza di elementi negativi ma sono necessari elementi positivi che consentano una prognosi favorevole di emenda e reinserimento. La relazione UEPE non e sempre obbligatoria se le risultanze documentali sono idonee a fondare la valutazione
Massime di principio
- Per concedere misure alternative alla detenzione occorrono elementi positivi idonei a fondare una prognosi favorevole di emenda e di ridotto pericolo di recidiva, non soltanto l'assenza di indicazioni negative
- La valutazione deve privilegiare il comportamento e la situazione del condannato dopo i fatti per cui e stata inflitta la condanna, per verificare segni di evoluzione personale e praticabilita del reinserimento
- La relazione dell'UEPE e utile ma non sempre indispensabile: se le risultanze documentali e fattuali sono sufficienti il Tribunale puo decidere senza di essa
- L'attivita lavorativa svolta dal richiedente e un elemento rilevante ma non costitutivo di per se stesso, potendo essere sostituita o integrata da attivita socialmente utili o volontariato
- In sede di cassazione non e consentita una semplice rivalutazione dei fatti quando il giudice di merito ha motivato in modo logico e coerente la concessione della misura alternativa
- Se la parte che propone ricorso e un ufficio pubblico, puo operare una deroga in relazione alla condanna alle spese processuali
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