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Sentenza

Sentenza n. 466/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) n. 399/2023, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202308098

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza dirigenziale comunale che ha disposto la demolizione e il ripristino dei luoghi, irrogato sanzioni edilizie, dichiarato la nullità di dichiarazioni presentate al SUAP, sospeso la lottizzazione del comparto e ordinato l'interruzione dei pubblici servizi

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR Sardegna che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza comunale n. 11 del 4 maggio 2021. Ha dedotto, anzitutto, la pregiudizialità del ricorso straordinario pendente contro la precedente revoca dell'autorizzazione edilizia temporanea del 1990, sostenendo che la revoca costituisse il presupposto necessario dell'ordine di demolizione e che il giudizio dovesse essere sospeso. Ha poi dedotto l'invalidità derivata dell'ordinanza, assumendo che l'eventuale illegittimità della revoca si sarebbe ripercossa sull'ordine di demolizione. Sono stati inoltre denunciati illogicità, irragionevolezza e disparità di trattamento, poiché nel medesimo comparto sarebbero presenti manufatti analoghi realizzati sulla base di autorizzazioni dello stesso tipo. L'appellante ha contestato anche le sanzioni, ritenendo non configurabile l'inottemperanza al precedente ordine di demolizione e sostenendo che le pratiche SUAP relative all'agibilità e all'esercizio dell'attività di riparazione e sostituzione di pneumatici avrebbero prodotto silenzio-assenso. Ha negato la lottizzazione abusiva, affermando che la strada realizzata costituiva una mera opera di accesso a un capannone legittimamente autorizzato, e ha censurato le misure accessorie di sospensione della lottizzazione e interruzione dei servizi pubblici. Infine, ha escluso l'applicabilità della sanzione per opere abusive in area vincolata, deducendo l'assenza di vincoli paesaggistici o culturali all'epoca dei fatti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato la sentenza del TAR. Ha escluso il rapporto di presupposizione tra la revoca dell'autorizzazione edilizia del 1990 e l'ordinanza impugnata: quest'ultima non si fondava sulla revoca, ma prendeva atto della cessazione dell'efficacia del titolo per il suo stesso carattere temporaneo. Inoltre, le opere realizzate erano diverse e più ampie rispetto a quelle assentite: il titolo riguardava una struttura precaria in lamierato prefabbricato di determinate dimensioni, mentre l'appellante aveva realizzato un capannone con struttura portante metallica, recinzione, cancello e sistemazione della strada di accesso. Tali elementi erano autonomamente sufficienti a escludere l'illegittimità dell'ordine di demolizione e ad assorbire le ulteriori censure. Il giudice ha inoltre affermato che il decorso del tempo non può fondare un affidamento legittimo sulla stabilità di opere abusive o prive di valido titolo, tanto più quando il titolo originario era espressamente temporaneo. L'ordinanza comunale è stata quindi ritenuta esente dai vizi dedotti. L'appellante è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 4.000, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per lo svolgimento dell'udienza straordinaria e della decisione in camera di consiglio.

  • autorizzazione edilizia n. 36 del 1990

    struttura precaria in lamierato prefabbricato, delle dimensioni di mt. 10 x mt 20x mt. 4

    Titolo edilizio temporaneo, la cui efficacia era destinata a cessare secondo il contenuto stesso dell'atto e che non legittimava opere diverse e più ampie rispetto a quelle assentite.

Massime di principio

  • Quando un titolo edilizio è espressamente temporaneo, la cessazione della sua efficacia per il decorso o l'avverarsi del termine o della condizione prevista dall'atto costituisce una ragione autonoma per l'adozione delle conseguenti misure edilizie, senza che sia necessario fondarle sulla precedente revoca del titolo.
  • L'ordine di demolizione può essere legittimamente adottato in presenza di opere materialmente diverse o più ampie rispetto a quelle assentite, anche quando esista un titolo edilizio riferibile a un manufatto originario di diversa consistenza.
  • Il decorso del tempo non determina, in materia di abusi edilizi, un legittimo affidamento sulla stabilità giuridica di opere realizzate senza un valido titolo o oltre i limiti del titolo rilasciato.
  • La pregiudizialità di un giudizio relativo alla revoca di un titolo edilizio non sussiste quando il provvedimento successivo impugnato si fonda autonomamente sulla cessazione dell'efficacia del titolo per il suo carattere temporaneo e sulla difformità delle opere realizzate.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziGiurisdizione e riparto
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiLegittimo affidamentoEffetto conformativo e riedizione del potereEccesso di potereDecadenza e tardività

Testo integrale

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