Cassazione Civile, Ordinanza n. 19511/2026 del 12/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento ICI relativo ad aree ritenute edificabili, emesso per gli anni d'imposta 2002, 2003 e 2004 nei confronti di una società. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto, ma nel giudizio di rinvio la CTR ha ritenuto legittimo l'atto. La società ha proposto ricorso per cassazione con undici motivi: ha sostenuto, in sintesi, che il Comune, dopo l'annullamento del precedente atto, avrebbe dovuto limitarsi a riproporre lo stesso provvedimento e non emetterne uno diverso; che l'avviso era carente di motivazione perché non indicava criteri e prove del calcolo della rendita/valore e richiamava in modo generico il d.lgs. 504/1992; che la CTR aveva reso una motivazione solo apparente; che era errata l'affermazione di omessa dichiarazione ICI, poiché la società sosteneva di aver dichiarato i terreni e di non essere tenuta a dichiarare le variazioni di valore già note all'ente; che il Comune non aveva provato il valore dei terreni; che non era stata ammessa CTU sul valore; che la qualificazione edificatoria e commerciale-turistico-ricettiva delle aree non sarebbe stata realistica e non adeguatamente supportata da piani urbanistici; e infine che la liquidazione delle spese non era stata motivata nei criteri di calcolo.
La decisione
La Corte ha esaminato e respinto tutte le censure. Ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità per asserita violazione dell'autosufficienza del ricorso, perché il ricorso, pur ripetitivo, era intelligibile e indicava gli atti rilevanti. Ha poi affermato che il Comune, nel dare seguito al precedente annullamento, aveva legittimamente esercitato il proprio potere di accertamento emettendo un atto motivato, e che l'avviso era sufficientemente motivato perché richiamava le deliberazioni comunali e gli elementi normativi, regolamentari e catastali necessari. Ha reputato corretta la conferma dell'omessa dichiarazione ICI nei limiti prospettati dall'ente impositore, evidenziando che la dichiarazione non risultava aggiornata dal 1993. Quanto al valore dei terreni, ha ribadito l'orientamento secondo cui ai fini ICI conta la qualificazione edificatoria attribuita dal piano regolatore, ferma la possibilità per il contribuente di provare un minor valore; le delibere comunali sui valori minimi hanno efficacia presuntiva e spetta al contribuente dimostrare l'inesattezza del valore accertato. La mancata ammissione della CTU è stata ritenuta insindacabile in cassazione perché valutazione di merito. Infine, la censura sulle spese è stata respinta perché la liquidazione era coerente con i parametri ministeriali e non richiedeva specifica motivazione trattandosi di importi nei limiti tabellari. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese e dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 383 c.p.c.
Richiamato come norma invocata dalla ricorrente sul vincolo del giudice di rinvio e sul rispetto del principio di diritto enunciato dalla Cassazione.
art. 384 c.p.c.
Richiamato per sostenere che il giudice di rinvio avrebbe dovuto uniformarsi al precedente principio di diritto della Corte.
art. 11 d.lgs. 504/1992
Utilizzato nella motivazione e nelle censure sul tipo di atto impositivo e sui poteri dell'ente locale in materia ICI.
art. 2909 c.c.
Invocato dalla ricorrente in relazione agli effetti del giudicato e alla pretesa conformazione del nuovo atto al precedente annullato.
art. 3 L. 241/1990
Richiamato quale parametro di legittimità della motivazione dell'atto amministrativo/tributario.
art. 7 L. 212/2000
Richiamato come norma sulla motivazione degli atti tributari e sulla conoscibilità delle ragioni della pretesa.
art. 132 c.p.c.
Richiamato per la censura di motivazione apparente della sentenza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Invocato quale parametro sul contenuto della motivazione della sentenza.
art. 36 d.lgs. 546/1992
Richiamato quale norma sulla motivazione delle sentenze tributarie.
art. 111 Cost.
Richiamato in tema di obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 6 CEDU
Richiamato dalla ricorrente a sostegno del diritto a una decisione motivata.
art. 5 d.lgs. 504/1992
Usato per la determinazione della base imponibile ICI delle aree fabbricabili e per il richiamo al valore venale.
art. 6, comma 4, L. 212/2000
Invocato dalla ricorrente per sostenere che non vi fosse obbligo di dichiarare variazioni di valore già note all'ente.
art. 2697 c.c.
Richiamato per il riparto dell'onere della prova sul valore dei terreni e sulla base imponibile.
art. 7 d.lgs. 546/1992
Invocato per la CTU nel processo tributario e per il potere di disapplicazione degli atti illegittimi.
art. 191 c.p.c.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla CTU richiesta.
art. 15 d.lgs. 546/1992
Richiamato in tema di spese del giudizio tributario.
art. 91 c.p.c.
Richiamato per il principio di soccombenza nella liquidazione delle spese.
D.M. 55/2014
Richiamato quale parametro ministeriale per la liquidazione delle spese di lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, L. 228/2012
Richiamato in relazione all'introduzione del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, il requisito di autosufficienza non va inteso in senso eccessivamente formalistico: è sufficiente che il ricorso esponga in modo chiaro i fatti e indichi gli atti o documenti rilevanti, consentendo alla Corte il controllo sulla base del solo ricorso e dei documenti richiamati.
- In materia di ICI sulle aree edificabili, ai fini dell'imposizione rileva la qualificazione urbanistica attribuita dal piano regolatore generale; la concreta utilizzazione edificatoria o la mancata approvazione di strumenti attuativi non escludono la natura edificabile ai fini fiscali, ma incidono solo sulla quantificazione del valore venale.
- L'avviso di accertamento ICI è sufficientemente motivato quando richiama gli atti generali dell'ente che determinano i valori minimi delle aree e gli elementi normativi e catastali rilevanti; non è necessario che contenga analiticamente tutti i criteri tecnici del calcolo, se il contribuente è posto in grado di comprendere la pretesa.
- Le delibere comunali che predeterminano i valori venali delle aree fabbricabili hanno funzione presuntiva e costituiscono supporti razionali per l'accertamento; una volta richiamate nell'avviso, determinano un'inversione dell'onere probatorio, gravando il contribuente della prova del minor valore del bene.
- Nel processo tributario, la mancata ammissione della CTU rientra nell'apprezzamento discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la decisione risulta sorretta da una motivazione congrua e dal corretto riparto dell'onere probatorio.
- La liquidazione delle spese processuali entro i parametri tabellari ministeriali non richiede una motivazione specifica sui criteri adottati; l'obbligo motivazionale sorge soprattutto quando il giudice si discosti in aumento o in diminuzione dai limiti previsti.
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