Cassazione Penale, Sentenza n. 28340/2025 del 01/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che ha rigettato il riesame avverso il sequestro preventivo di 222.486,00 euro disposto dal GIP di Palmi come presunto profitto del reato continuato di cui all'art. 640-bis c.p. Il ricorrente deduce violazione degli artt. 111 Cost., 125, 321 e 325 c.p.p. e censura carenza o apparenza della motivazione circa il fumus commissi delicti, sostenendo che il Tribunale non avrebbe adeguatamente valutato elementi difensivi (in particolare 22 sentenze del Tribunale civile di Palmi che avrebbero escluso la fittizietà dei rapporti di lavoro), violando il principio di unitarietà della giurisdizione e omettendo un vaglio puntuale degli indizi a suo carico.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che le doglianze mirassero in realtà a una rivalutazione del merito e non fossero dunque deducibili in sede di cassazione per questioni di sequestro preventivo, ammesso in questa sede solo per vizio di legge. La Corte ha ritenuto che il Tribunale di riesame avesse adeguatamente motivato, valorizzando elementi indiziari (incongruenze documentali rispetto alle dichiarazioni dei lavoratori, indicazione di attività su terreni di terzi, assenza di mezzi idonei, pagamenti non tracciabili) e spiegando perché le sentenze civili prodotte non avessero valore idoneo a neutralizzare la gravità indiziaria (non passate in giudicato e fondate in larga parte su dichiarazioni interessate e su documentazione fornita dal ricorrente). Per tali ragioni la Corte ha ritenuto il percorso argomentativo coerente, completo e insindacabile in cassazione. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, per profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.
Norme richiamate
Costituzione, art. 111
Invocato dal ricorrente come parametro di corretto processo; la Corte non ha rilevato specifica violazione in ordine al diritto al giudice e al corretto svolgimento del processo nella motivazione del riesame
Codice penale, art. 640-bis
Norma sostanziale che disciplina la truffa aggravata ai danni dell'INPS; il sequestro preventivo è stato disposto come misura sui presunti profitti derivanti dalla commissione continuata di tale reato
Codice di procedura penale, art. 125
Richiamato fra le norme processuali invocate dal ricorrente in relazione alle garanzie di rito; la Corte ha comunque ritenuto infondate le doglianze procedurali
Codice di procedura penale, art. 321
Norma sul riesame delle misure cautelari; il ricorrente ha censurato il rigetto, ma la Corte ha ritenuto che il riesame avesse svolto il necessario apprezzamento indiziario
Codice di procedura penale, art. 325
Richiamata dal ricorrente in tema di motivazione e decisione del giudice; la Corte ha valutato che la motivazione del giudice del riesame fosse adeguata e ancorata ai fatti
Codice di procedura penale, art. 616
Norma che disciplina le spese e le sanzioni per ricorsi inammissibili: applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e all'ammenda di euro 3.000 per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
D.L. n.137/2020, art. 23, comma 8 e D.L. 198/2022, art. 8
Richiamate in relazione al rito di trattazione del ricorso con contraddittorio scritto; la procedura seguita è stata conforme alle disposizioni invocate
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso provvedimenti di sequestro preventivo è ammesso solo per violazione di legge: non serve a riesaminare i fatti quando il giudice di merito ha argomentato in modo coerente e non manifestamente illogico
- La carenza o apparenza della motivazione integra motivo deducibile in Cassazione solo se l'apparato argomentativo manca del tutto o è del tutto scollegato dai fatti concreti (assoluta inidoneità a rendere comprensibile l'itinerario logico)
- Le valutazioni sull'esistenza del fumus commissi delicti richiedono un apprezzamento complessivo degli elementi indiziari; se il giudice di riesame effettua un'analitica valutazione e motiva le ragioni del suo convincimento, tale valutazione non è sindacabile in Cassazione come mero contrasto di prove
- Sentenze civili non passate in giudicato hanno valore limitato in sede penale e, se fondate su dichiarazioni di parti interessate o su documentazione fornita dall'imputato, possono risultare insufficienti a depotenziare la gravità indiziaria rilevata dagli organi inquirenti
- La presentazione di motivi in Cassazione che in realtà mirino a una rinnovata valutazione del merito può comportare l'inammissibilità del ricorso e, se si ravvisano profili di colpa nella sua proposizione, anche sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
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