Cassazione Penale, Ordinanza n. 19565/2025 del 26/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la decisione impugnata nella parte in cui aveva negato il riconoscimento della continuazione. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 2 febbraio 2024, deduceva un unico motivo: la mancata applicazione della disciplina della continuazione tra tutti i reati contestati. La Corte di cassazione rileva che la censura riproponeva doglianze già esaminate e disattese in appello e che, comunque, era manifestamente infondata perché la motivazione di merito aveva evidenziato sia l'omessa allegazione di elementi concreti a sostegno della richiesta sia l'assenza di indici idonei a desumere l'esistenza di un medesimo disegno criminoso.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
La parte che chieda in appello il riconoscimento della continuazione deve allegare elementi specifici e concreti a sostegno della domanda; la mera istanza o il solo richiamo alle sentenze di condanna non bastano a rendere ammissibile l'impugnazione.
art. 81, comma 2, c.p.
La disciplina dell'unificazione quoad poenam presuppone la dimostrazione del medesimo disegno criminoso tra i reati.
Massime di principio
- In tema di reato continuato, chi invochi in appello l'applicazione della continuazione deve indicare fatti ed elementi specifici e concreti idonei a dimostrare il medesimo disegno criminoso.
- La mera produzione delle sentenze di condanna che si chiede di unificare e la generica richiesta di riconoscimento del beneficio non sono sufficienti a soddisfare l'onere di allegazione richiesto dall'art. 581 c.p.p.
- È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga censure già disattese dal giudice di appello senza confrontarsi con la motivazione, specie quando quest'ultima sia congrua e lineare nel negare la continuazione per difetto di elementi concreti.
- La richiesta di continuazione può essere respinta quando non emergano indici sintomatici del medesimo disegno criminoso tra i reati ascritti.
Come è indicizzato
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