Cassazione Civile, Ordinanza n. 25345/2022 del 25/08/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondata la doglianza, osservando che la censura non riguardava un errore di fatto revocatorio, ma un errore di giudizio della CTR nella lettura e interpretazione della precedente decisione passata in giudicato. Ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla CTR Veneto in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato per cassazione la sentenza resa in sede di revocazione dalla CTR Veneto, deducendo nullità della decisione per travisamento dei fatti e violazione dell'art. 115 c.p.c., dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 132 c.p.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Secondo la ricorrente, la CTR aveva erroneamente ritenuto che la precedente sentenza passata in giudicato avesse accertato un reddito di capitale pari a euro 1.267,20, da assumere come base per il ricalcolo delle sanzioni relative all'anno 2007. In realtà, dalla motivazione della sentenza definitiva risultava che le somme detenute all'estero erano pari a euro 33.000,00, importo sul quale andavano commisurate le sanzioni.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Richiamato come parametro della denunciata violazione per travisamento dei fatti e per l'erronea considerazione delle risultanze processuali.
art. 36 d.lgs. n. 546/1992
Richiamato quale norma sulla motivazione della sentenza nel processo tributario, in combinazione con l'art. 132 c.p.c.
art. 132 c.p.c.
Richiamato quale norma sulla struttura e motivazione della sentenza, deducendone la violazione per nullità della decisione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Indicata come norma processuale che consente la denuncia di nullità della sentenza in cassazione.
art. 391-bis c.p.c.
Richiamato per delimitare l'errore revocatorio, ammissibile solo quando vi sia una svista percettiva su un fatto, non un errore di valutazione o interpretazione.
art. 395 c.p.c.
Richiamato per precisare che, nel ricorso per cassazione avverso la sentenza resa nel giudizio di revocazione, non sono deducibili censure diverse da quelle previste dall'art. 360 c.p.c.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata nel giudizio di revocazione sono deducibili solo i vizi di legittimità previsti dall'art. 360 c.p.c., non anche autonome ipotesi di revocazione ex art. 395 c.p.c.
- L'errore revocatorio presuppone una svista percettiva immediatamente verificabile sul dato di fatto, mentre resta escluso quando la decisione dipenda da una valutazione o interpretazione delle risultanze processuali.
- Se il giudice di revocazione attribuisce alla precedente sentenza passata in giudicato un contenuto diverso da quello effettivo, la censura attiene a un errore di giudizio sull'oggetto del decisum e non a un errore di fatto revocatorio.
- Quando la sentenza impugnata muove da una erronea lettura del giudicato al fine di rideterminare una sanzione, la decisione è cassabile per il vizio processuale denunciato, con rinvio al giudice di merito per il nuovo esame.
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