Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 19/2026 - Parma, Sezione 1

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento emesso dal Prefetto di Piacenza, -OMISSIS- di revoca del nulla osta notificato a mezzo pec in data -OMISSIS-; - nonché di ogni atto allo stesso preordinato, presupposto, consequenziale e connesso;

Giustizia amministrativa202500694

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. IOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento prefettizio di revoca del nulla osta al lavoro

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la revoca del nulla osta adottata dal Prefetto di Piacenza, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Ai fini del fumus boni iuris, il Collegio ha valorizzato il fatto che l'assunzione del lavoratore si era perfezionata l'11 settembre 2025, anteriormente alla revoca del nulla osta del 29 settembre 2025, benché tale circostanza fosse stata comunicata all'amministrazione soltanto dopo l'adozione del provvedimento. Il ricorrente ha inoltre contestato, implicitamente secondo quanto emerge dall'ordinanza, la configurabilità del contratto di soggiorno come negozio in frode alla legge, evidenziando l'effettiva instaurazione del rapporto di lavoro, seppure ritardata da una temporanea difficoltà economica del datore di lavoro. È stato infine dedotto il pregiudizio grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della revoca.

La decisione

Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'efficacia del provvedimento prefettizio impugnato. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto valutabile la circostanza dell'assunzione già perfezionata prima della revoca, qualificandola come sopravvenienza impropria: una circostanza di fatto già esistente al momento dell'adozione dell'atto, ma non dedotta nel procedimento. Il Collegio ha ritenuto che tale elemento potesse essere considerato nel giudizio, trattandosi di una controversia incidente su diritti fondamentali della persona suscettibili di bilanciamento con le esigenze di sicurezza e di sostenibilità dei flussi migratori, e in ragione dell'evoluzione del processo amministrativo verso la verifica della fondatezza della pretesa sostanziale. Ha inoltre escluso, allo stato cautelare, la configurabilità di un contratto di soggiorno in frode alla legge, poiché alla stipula era seguita l'effettiva assunzione del lavoratore; il ritardo è stato ricondotto a una temporanea difficoltà economica datoriale. Ha ravvisato il periculum in mora nel danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della revoca. Le spese della fase cautelare sono state compensate ed è stata fissata la pubblica udienza di merito per il 13 maggio 2026.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base della valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora, il TAR ha sospeso l'efficacia del provvedimento impugnato.

  • art. 1344 c.c.

    Il Collegio ha escluso, nel caso concreto, che il contratto di soggiorno costituisse un negozio in frode alla legge, poiché alla stipula era seguita l'effettiva assunzione del lavoratore.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito il presupposto, insieme all'art. 9, paragrafo 1, del GDPR, per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale fondamento della tutela dei dati personali particolari e dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Nel giudizio amministrativo riguardante diritti fondamentali della persona, il giudice può valutare, ai fini del fumus boni iuris, anche circostanze di fatto già esistenti al momento dell'adozione dell'atto ma non dedotte nel procedimento, quando esse siano rilevanti per il bilanciamento tra la tutela della persona, le esigenze di sicurezza e la sostenibilità dei flussi migratori.
  • La valutazione cautelare può estendersi alla fondatezza della pretesa sostanziale regolata dall'atto, secondo l'evoluzione del processo amministrativo da giudizio limitato alla legittimità formale dell'atto a giudizio sul rapporto sottostante.
  • La stipula di un contratto di soggiorno non costituisce negozio in frode alla legge quando, nonostante il ritardo, sia seguita dall'effettiva assunzione del lavoratore; una temporanea difficoltà economica del datore di lavoro può spiegare il ritardo senza integrare, di per sé, un'elusione normativa.
  • La revoca del nulla osta al lavoro può essere sospesa cautelarmente quando l'assunzione del lavoratore straniero sia stata perfezionata prima della revoca e l'esecuzione dell'atto determini un danno grave e irreparabile.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimo affidamentoProporzionalità e ragionevolezza

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.