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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5483/2024 del 07/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso fondato su due motivi: 1) vizio di motivazione e violazione del principio di sussidiarietà della confisca per equivalente (art. 12‑bis d.lgs. n.74/2000): si censura la mancata indagine esaustiva sul patrimonio delle persone giuridiche beneficiarie (GLD Service e Tel Trasporti e Logistica) prima di aggredire il patrimonio del ricorrente, e la mancata motivazione circa l'impossibilità di reperire il profitto nelle società; 2) difetto di motivazione e violazione del principio di proporzionalità nella determinazione del quantum sequestrabile: si contesta l'operato del G.I.P. e del Tribunale del riesame per essersi limitati ai conteggi della Guardia di Finanza e del P.M. senza spiegare come si sia pervenuti ai numeri e senza specificare la quota del profitto effettivamente attribuibile a Navaro, che non ricopriva cariche societarie ed era presunto solo destinatario di retrocessioni in contanti.

La decisione

Ricorso dichiarato infondato e rigettato. La Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dei precedenti di legittimità: il P.M. può chiedere sequestro per equivalente sulla base del compendio indiziario senza dover preventivamente eseguire accertamenti patrimoniali completi sulle società; l'esecuzione patrimoniale deve prioritariamente riguardare le persone giuridiche e solo in caso di incapienza può essere indirizzata alle persone fisiche (forma "in subordine" legittima). La relazione degli amministratori giudiziari prodotta dopo l'ordinanza non può invalidare il provvedimento impugnato in cassazione, benché potrà essere considerata in futuro. Sul punto della quantificazione, la Corte ha osservato che il difensore non ha indicato quale quota concretamente ascrivere a Navaro e che nelle tabelle del G.I.P. risulta individuato un importo per ciascun indagato; pertanto il motivo relativo alla sproporzione non è fondato. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 74 del 2000, art. 12‑bis

    Principio di sussidiarietà della confisca per equivalente: la confisca diretta deve privilegiarsi sul patrimonio dell'ente, ma la Corte ha precisato che il P.M. può richiedere il sequestro per equivalente basandosi sul compendio indiziario quando non risulti, dagli atti, la disponibilità di beni in capo all'ente; non è sempre necessario un accertamento patrimoniale preliminare esaustivo delle società al momento dell'adozione del provvedimento cautelare.

  • art. 322‑ter c.p. (richiamato nella giurisprudenza relativa al sequestro per equivalente)

    Nel caso di pluralità di concorrenti, il sequestro preventivo destinato alla confisca per equivalente non può eccedere per ciascun concorrente la quota di profitto a lui attribuibile se tale quota è individuata o individuabile; se la quota non è identificabile, è consentito il sequestro per l'intero importo nei confronti di ciascuno in vista di una futura ripartizione differenziata o in solido.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma sul regolamento delle spese di procedimento: la Corte ha disposto che il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese del giudizio di cassazione.

Massime di principio

  • Il pubblico ministero può chiedere il sequestro per equivalente sulla base del compendio indiziario senza dover preventivamente eseguire accertamenti patrimoniali completi sulle persone giuridiche; l'onere dell'ulteriore prova circa l'esistenza di beni spetta al destinatario del provvedimento cautelare.
  • La misura cautelare può essere disposta "in subordine" rispetto all'azione sul patrimonio delle società: è legittima la successione esecutiva che privilegia prima le persone giuridiche e poi, in caso di incapienza, le persone fisiche.
  • Se dopo il provvedimento emergono fatti nuovi (es. relazione degli amministratori giudiziari sulle consistenze societarie), tali elementi non invalidano retrospettivamente l'ordinanza impugnata, ma possono essere considerati nell'evoluzione della fase esecutiva e cautelare.
  • Quanto alla proporzionalità, la difesa deve indicare concretamente la quota di profitto che ritiene attribuibile al singolo indagato e contestare specificamente i calcoli; se la quota è identificata negli atti, il sequestro non può eccedere quella misura.
  • In sede cautelare la Corte tende a valutare la congruità della misura sulla base dell'indicazione numerica fornita dall'accusa e dalla documentazione allegata: critiche generiche alla mancanza di spiegazioni sui conteggi sono meno efficaci se il provvedimento contiene tabelle e quantificazioni specifiche.

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