Cassazione Penale, Sentenza n. 4294/2022 del 07/02/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato gli arresti domiciliari per imputazioni relative a bancarotta fraudolenta patrimoniale e distrazione dell'azienda Eurograni (capo 1) e per autoriciclaggio del bene azienda reimpiegato nella Mediterranea Commodities (capo 6). Il ricorrente deduceva carenza e contraddittorietà di motivazione in ordine alla sussistenza della distrazione del complesso aziendale (mancata valutazione o diversa interpretazione di elementi quali avviamento commerciale, identità sede, diversa attività della Mediterranea, congruità dei corrispettivi, passaggio dipendenti) e deduceva altresì l'assenza delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) dato il sequestro della Mediterranea; in memoria successiva ha sostenuto anche l'eventuale incompatibilità temporale dell'art. 648-ter.1 c.p. con fatti anteriori all'entrata in vigore della norma.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso quanto alla pretesa insussistenza della bancarotta fraudolenta per distrazione (capo 1), ritenendo adeguata e coerente la motivazione del Tribunale che aveva valutato la cessione in blocco di beni strumentali, il trasferimento di dipendenti fidati, la migrazione della clientela e i legami personali fra le compagini societarie come indizi gravi di distrazione dell'intero complesso aziendale. Tuttavia la Corte ha annullato senza rinvio l'ordinanza con riferimento al capo 6 (autoriciclaggio), ritenendo che il riutilizzo palese dei beni nell'attività della Mediterranea non dimostrasse di per sé l'elemento "dissimulatorio" richiesto dall'art. 648-ter.1 c.p. (ossia l'azione concretamente idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa). Inoltre ha annullato con rinvio la parte che riguarda la valutazione delle esigenze cautelari (nuovo esame del Tribunale sul pericolo di reiterazione, alla luce dell'eliminazione del capo 6). Il resto del ricorso è stato respinto.
Norme richiamate
art. 648-ter.1 c.p.
La Corte richiama che per integrare l'autoriciclaggio è necessario l'impiego/sostituzione/trasferimento di denaro, beni o utilità "in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa"; la mera reimmissione in attività imprenditoriali non basta, e rileva anche la causa di non punibilità per la mera utilizzazione o godimento personale.
norme sulla bancarotta (artt. 216 e 223 Legge fallimentare)
Richiamate nella valutazione della bancarotta fraudolenta per distrazione: la cessione in blocco di beni, il trasferimento di fattori produttivi e la condotta ostativa ai creditori possono costituire elementi di bancarotta distrattiva.
art. 2555 c.c.
Definizione giuridica del complesso aziendale e dei fattori organizzativi dell'impresa: la Corte considera che la cessione dell'insieme degli elementi necessari all'attività può integrare la distrazione dell'azienda.
art. 646 c.p.
Riferita in relazione alla progressione criminosa: condotte appropriate "ah origine" possono essere riconducibili ad appropriazione indebita e, in presenza di fallimento, essere assorbite nella fattispecie di bancarotta fraudolenta.
art. 274 lett. c) c.p.p.
Norma sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione): la Corte ha disposto il rinvio per una nuova valutazione delle esigenze cautelari alla luce dell'annullamento del capo 6.
art. 2, comma 1 c.p. (principio di legalità e non retroattività)
Richiamato dall'indagato quale eccezione all'applicabilità dell'art. 648-ter.1 ai fatti anteriori alla sua entrata in vigore; la Corte ricorda la necessità di verificare il nesso temporale e la possibilità di applicare la nuova fattispecie quando le condotte preesistenti si inseriscano in una progressione criminosa valutabile unitariamente.
art. 606 c.p.p. (comma 1 lett. c) ed e))
Norme procedurali invocate per censure sulla motivazione e omessa valutazione di deduzioni difensive; la Corte verifica la congruenza logica della motivazione e, ove adeguata, non è luogo a riforma.
Massime di principio
- Per configurare l'autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) non è sufficiente il mero trasferimento o l'impiego dei beni provento del reato in una nuova attività: occorre dimostrare che l'operazione era concretamente idonea a ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa (elemento dissimulatorio oggettivo).
- La bancarotta fraudolenta per distrazione può essere riconosciuta quando esiste una cessione in blocco dei fattori aziendali (beni strumentali, avviamento, personale chiave, clientela) a favore di soggetti collegati, anche se la sede non coincide o l'oggetto formale cambia: rilevano la sostanza e la continuità dell'attività economica.
- Indici utili a qualificare una distrazione aziendale sono: cessioni a prezzi simbolici o non congrui, trasferimento di personale "fidato", migrazione della clientela e dei mediatori, fatture post factum o simulate, e legami soggettivi/familiari fra le compagini societarie.
- Quando una nuova norma incriminatrice è entrata in vigore dopo i fatti, va valutata la regola di non retroattività; tuttavia, i giudici possono considerare l'unitarietà della progressione criminosa e l'assorbimento di condotte pregresse in fattispecie successive, se sussistono i presupposti giuridici.
- Se in sede di impugnazione viene annullata una delle imputazioni che avevano inciso sulla valutazione del pericolo di reiterazione, il giudice di merito va richiamato a un nuovo esame delle esigenze cautelari limitato ai reati residui: il sequestro e la gestione giudiziaria dell'impresa possono ridurre il pericolo di reiterazione.
- In fase di riesame il sindacato della Corte di legittimità riguarda la coerenza, la completezza e la logicità della motivazione; non è corretto trasformare il controllo in una rinnovata valutazione probatoria se la motivazione è adeguata.
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