Sentenza del 04/08/2017 n. 19566 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
I contribuenti hanno impugnato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2005 e 2006, con i quali erano stati recuperati imponibili ai fini IVA e IRAP nei confronti della società e, conseguentemente, ai fini IRPEF nei confronti dei soci. Gli avvisi erano stati emessi prima del decorso del termine di sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione, in violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000. La Commissione Tributaria Regionale aveva ritenuto che tale violazione non comportasse nullità e che fosse comunque giustificata dall'urgenza derivante dall'imminente scadenza di una fideiussione. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorsi incidentali, sostenendo anche la nullità delle sentenze per la mancata partecipazione dei soci al giudizio relativo all'IRAP.
La decisione
La Corte ha riunito i ricorsi, ha respinto i ricorsi incidentali dell'Agenzia delle Entrate e ha accolto i ricorsi principali dei contribuenti. Ha stabilito che la violazione del termine dilatorio di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000 determina la nullità degli avvisi di accertamento e non può essere sanata o giustificata dai ritardi dell'Ufficio nell'esercizio dell'azione accertatrice né da generiche ragioni di urgenza. Le sentenze impugnate sono state cassate e la Corte ha deciso direttamente nel merito, accogliendo i ricorsi dei contribuenti contro gli avvisi. Le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate, in ragione dell'evoluzione giurisprudenziale intervenuta sulla questione.
Norme richiamate
Legge 27 luglio 2000, n. 212, art. 12, comma 7
Il contribuente, nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza.
Il termine di sessanta giorni costituisce una garanzia essenziale del contraddittorio endoprocedimentale. La sua violazione comporta la nullità dell'avviso di accertamento, salvo un caso di particolare e motivata urgenza effettiva e specificamente dimostrata. I ritardi organizzativi o procedurali dell'amministrazione non integrano, di per sé, una valida ragione d'urgenza.
Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, art. 14
Litisconsorzio necessario
Quando l'accertamento nei confronti di una società di persone incide automaticamente sulla posizione fiscale dei soci, società e soci devono partecipare al medesimo giudizio. Nel caso concreto, la riunione dei ricorsi in Cassazione ha sostanzialmente rimediato alla mancata integrazione del contraddittorio.
Codice di procedura civile, art. 274
Riunione di procedimenti relativi a cause connesse
La riunione dei procedimenti connessi è ammessa quando le controversie dipendono dagli stessi fatti o presentano una stretta connessione, così da assicurare coerenza delle decisioni e rispetto sostanziale del contraddittorio.
Massime di principio
- Se un avviso di accertamento viene notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla consegna del processo verbale di constatazione, l'atto è normalmente nullo ai sensi dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212 del 2000.
- L'amministrazione finanziaria deve dimostrare una situazione di particolare e concreta urgenza; la semplice imminente scadenza di termini, fideiussioni o conseguenze derivanti da ritardi dell'Ufficio non è automaticamente sufficiente.
- Nelle società di persone, quando il reddito societario contestato determina automaticamente il reddito imputato ai soci, la controversia deve essere trattata con la partecipazione congiunta della società e di tutti i soci, per evitare decisioni contrastanti.
- La nullità dell'accertamento societario può rendere inutili ulteriori discussioni sugli accertamenti conseguenti emessi nei confronti dei soci.
- Quando la questione giuridica era stata oggetto di contrasto giurisprudenziale poi risolto dalle Sezioni Unite, il giudice può compensare integralmente le spese processuali.
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