Sentenza n. 1245/2026 - Torino, Sezione 3
per ordinare l'ottemperanza da parte dell'Amministrazione resistente del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Ordinario di Ivrea, Sezione Lavoro, n. 343/2023 pubblicata il 14/09/2023, notificata in forma esecutiva in data 22/09/2023, con il conseguente obbligo del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO, in persona del legale rappresentante pro tempore, di provvedere al pagamento in favore di: Abbruscato Marco Daniele dell'importo di €. 500,00, Zerilli Ivana dell'importo di €. 1.000,00, Tuttolomondo Giovanna dell'importo di €. 500,00 e Rizzo Domenico dell'importo di €. 1.000,00.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Ivrea, Sezione lavoro, n. 343/2023, passata in giudicato, recante la condanna al pagamento di somme a titolo di carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditori del Ministero)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno agito in ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ivrea, Sezione lavoro, n. 343/2023, pubblicata il 14 settembre 2023 e notificata in forma esecutiva il 22 settembre 2023. La sentenza aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, a titolo di carta docente, di euro 500,00 annui in favore dei creditori, oltre alle spese legali distratte in favore del difensore antistatario. Il titolo è passato in giudicato, come attestato ai sensi dell'art. 124 delle disposizioni di attuazione del c.p.c., ma l'Amministrazione non ha adempiuto. I ricorrenti hanno quindi chiesto: l'ordine di pagamento delle somme spettanti, la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., la nomina preventiva di un commissario ad acta e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito, ma non ha adeguatamente contestato la pretesa. Il TAR ha inoltre verificato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle Amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Ivrea. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare, entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, le somme riconosciute dal titolo, detratto quanto eventualmente già versato, nonché gli ulteriori accessori di legge, gli oneri di registrazione e le spese di esame, copia e notificazione aventi titolo nella sentenza. Ha precisato che i conteggi degli interessi prodotti dai creditori non vincolano l'Amministrazione, la quale deve verificare capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi secondo il titolo, gli artt. 1282 e seguenti c.c. e le ulteriori disposizioni applicabili. Sono stati riconosciuti anche gli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei medesimi limiti. Il TAR ha invece escluso la penalità di mora richiesta ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ritenendola manifestamente iniqua e sproporzionata. Per il caso di ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con incarico da attivare su istanza dei creditori dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire nei successivi sessanta giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. La Segreteria è stata incaricata di trasmettere gli atti alla Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio per i possibili profili di danno erariale.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per l'esecuzione dei provvedimenti del giudice ordinario passati in giudicato e contenenti obblighi a carico dell'Amministrazione.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Prevede la possibilità di fissare una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato; nel caso concreto la penalità richiesta è stata esclusa perché manifestamente iniqua e sproporzionata.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Attribuisce alle Amministrazioni statali e agli enti pubblici non economici un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per adempiere a obblighi di pagamento, prima dell'avvio del recupero coattivo.
artt. 1282 e seguenti c.c.
Gli interessi e il capitale residuo devono essere quantificati dall'Amministrazione in conformità al titolo giudiziale, alla legge, alla misura e alla decorrenza effettivamente applicabili; i conteggi del creditore non sono vincolanti.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese processuali in favore del difensore che si dichiari antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Richiamati dal giudice ai fini della disciplina delle spese nel processo amministrativo e della distrazione in favore del difensore antistatario.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per l'onere relativo al contributo unificato, se dovuto nel giudizio.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza promosso per l'esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato ha natura esecutiva e non costitutiva: il giudice amministrativo deve consentire il soddisfacimento del diritto già riconosciuto dal titolo, senza rideterminarne autonomamente l'esistenza o l'oggetto.
- Quando l'Amministrazione statale non esegue una sentenza passata in giudicato che impone il pagamento di somme di denaro e sia decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine prefissato e nominare preventivamente un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'importo indicato dal creditore non vincola definitivamente l'Amministrazione: capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi devono essere verificati alla luce del titolo giudiziale, degli eventuali pagamenti parziali e delle disposizioni di legge applicabili.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non deve essere applicata quando, in relazione alle circostanze concrete, risulti manifestamente iniqua e sproporzionata.
- Il commissario ad acta nominato per l'esecuzione di un obbligo pecuniario può essere incaricato di determinare definitivamente il debito residuo e di adottare gli atti contabili e finanziari necessari all'adempimento; se l'attività rientra nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto uno specifico compenso.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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