Cassazione Penale, Sentenza n. 50306/2023 del 18/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Imputazione per emissione di fatture per operazioni inesistenti e indicazione di imponibile Iva maggiorato (art. 8 D.Lgs. 74/2000) e per occultamento della documentazione contabile al fine di impedire la ricostruzione dei redditi e del volume d'affari (art. 10 D.Lgs. 74/2000), commessi in Porano dal 31/03/2014 al 20/12/2014, in concorso con Fattorini Fabrizio, con la qualità di legale rappresentante della "M2 Racing di Fattorini Michele C. S.a.S". In cassazione il ricorrente ha dedotto carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione riguardo alla sussistenza del reato ex art. 8 (contestando l'uso comparativo delle tariffe di altro cliente per stimare la sovrafatturazione) e riguardo alla sussistenza del dolo specifico per il reato ex art. 10.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha rigettato. Ha ritenuto che sussistesse una "doppia conforme" (identità e continuità argomentativa fra primo grado e gravame), per cui il ricorrente doveva confrontarsi puntualmente con entrambe le sentenze, cosa non avvenuta. Ha inoltre ritenuto che le censure riproducessero pedissequamente le stesse doglianze già trattate e motivatamente disattese in appello, senza confutare le argomentazioni dei giudici di merito. Sul merito, ha ritenuto infondato il primo motivo perché la ricostruzione fattuale (assenza di tracce di pagamento, prezzi più alti applicati ad alcune società riconducibili a un terzo, contabilità lacunosa e rinvenimento di numerose fatture solo mediante controlli incrociati) giustificava l'affermazione dell'elemento oggettivo e la stima della sovrafatturazione (circa 160%) come valutazione di fatto non sindacabile in cassazione. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato perché i giudici di merito hanno correttamente ricostruito il dolo specifico anche in ragione della responsabilità dell'amministratore di diritto per omissione di impedimento dell'evento (richiamo ad art. 40 c.p. e art. 2932 c.c. e giurisprudenza di legittimità).
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Richiamata in relazione al concorso di persone nel reato; la condotta è stata valutata come partecipazione in concorso con altri soggetti.
art. 81, comma finale, cod. pen.
Richiamato in relazione alla continuazione o al coordinamento delle condotte illecite; usato nell'impianto accusatorio per delineare le responsabilità congiunte.
art. 8 D.Lgs. 74/2000
Norma sull'emissione di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ha ritenuto che l'elemento oggettivo fosse dimostrato da plurimi elementi di fatto e che l'uso di tariffe di riferimento per stimare la sovrafatturazione costituisca valutazione di fatto non sindacabile in cassazione.
art. 10 D.Lgs. 74/2000
Norma sull'occultamento o distruzione di documenti contabili; la Corte ha ritenuto provato il reato anche attraverso l'accertamento del dolo specifico ricavabile dall'atteggiamento omissivo dell'amministratore.
art. 606 lett. e) cod. proc. pen.
Richiamato in ordine ai motivi di cassazione relativi a carenza e illogicità della motivazione; la Corte ha rilevato che il ricorso non ha affrontato in modo puntuale le argomentazioni dei giudici di merito, limitandosi a riproporre le stesse censure già pronunciate in appello.
art. 40 cod. pen.
Richiamato per affermare la responsabilità dell'amministratore di diritto per omissione di impedimento dell'evento reato; l'accettazione della carica impone doveri di vigilanza e controllo la cui omissione può integrare responsabilità penale.
art. 2932 cod. civ.
Richiamato unitamente all'art. 40 c.p. per spiegare la responsabilità dell'amministratore che non impedisca l'evento dannoso mediante vigilanza e controllo sulla società.
Massime di principio
- In caso di "doppia conforme" (stessa linea argomentativa di primo e secondo grado) la Cassazione considera un unico corpo argomentativo: il ricorrente deve confrontarsi puntualmente con entrambe le sentenze in motivazione per ammettere il ricorso.
- La mera riproposizione in Cassazione dei motivi già dedotti in appello, senza confutare le argomentazioni con cui i giudici di merito li hanno respinti, rende il ricorso inammissibile per difetto di specificità.
- La prova di emissione di fatture per operazioni inesistenti può fondarsi su elementi indiziari e comparativi (assenza di pagamenti, prezzi anomali rispetto ad altri clienti, contabilità lacunosa, rinvenimento documentale tramite controlli incrociati); tali valutazioni di fatto sono difficilmente sindacabili in Cassazione.
- L'utilizzo di tariffe o parametri esterni come criterio di stima della sovrafatturazione è una valutazione fattuale che può legittimamente essere adottata dal giudice di merito e non è facilmente rimetibile al sindacato di legittimità.
- L'amministratore di diritto può essere ritenuto responsabile per reati tributari anche per omissione (omesso impedimento), in virtù dei doveri di vigilanza e controllo derivanti dall'accettazione della carica (richiamo ad art. 40 c.p. e art. 2932 c.c.).
- Per contestare efficacemente una sentenza in materia tributaria è necessario articolare motivi che non solo contestino la valutazione dei fatti ma che spieghino specificamente perché le conclusioni dei giudici siano illogiche o contraddittorie, confrontandosi con tutte le argomentazioni esposte in primo e secondo grado.
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