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Sentenza

Sentenza del 05/03/2020 n. 681 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Imposte sui redditi - IRPEF - accertamento sintetico - redditometro - presunzione semplice - è tale. Redditometro - prova contraria - presunzione semplice - è ammissibile.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di un avviso di accertamento sintetico (redditometro) relativo all'anno 2008: l'Ufficio aveva determinato un reddito complessivo netto molto superiore a quello dichiarato, fondandosi su indici di capacità contributiva (acquisto di autovetture di grossa cilindrata, spese sostenute, incongruenze tra reddito dichiarato e manifestazioni di ricchezza). Il contribuente contestava l'accertamento sostenendo che le spese erano state sostenute con risorse finanziarie pregresse ed esibendo documentazione (prelevamenti, disponibilità finanziarie pregresse, uso lavorativo di autovetture, incasso di cedole).

La decisione

Il Collegio ha parzialmente accolto l'appello: ha ritenuto che il redditometro costituisce presunzione di natura relativa e che il contribuente ha fornito prova contraria parziale (uso lavorativo di due vetture, incasso di cedole, prelevamenti per circa 62.500 euro e disponibilità pregresse superiori a 700.000 euro). Ha rideterminato il maggior reddito sintetico per l'anno 2008, come proposto dal ricorrente, in euro 24.257,11 e, conseguentemente, ha determinato il reddito complessivo netto per il 2008 in euro 32.192,17. Sono state compensate le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600/1973, art. 38, commi 4 e 5

    L'art. 38 autorizza l'accertamento sintetico tramite presunzioni; tali presunzioni hanno natura relativa (non assoluta) e il redditometro non crea nuova materia imponibile ma consente di determinare induttivamente il reddito complessivo netto. Il contribuente può fornire prova contraria non limitata alla sola ipotesi prevista dal comma 5.

  • Decreto Ministeriale 10-9-1992

    L'art. 2, comma 1 stabilisce che i beni e servizi "si considerano nella disponibilità della persona fisica che a qualsiasi titolo o anche di fatto utilizza o fa utilizzare i beni o riceve o fa ricevere i servizi ovvero sopporta in tutto o in parte i relativi costi".

    Definisce il concetto di disponibilità di beni e servizi ai fini del redditometro: la mera disponibilità fa presumere la capacità contributiva, salvo prova contraria.

  • Decreto Ministeriale 19-11-1992

    Individua ulteriori indici e criteri omogenei per la determinazione induttiva del reddito; applicato come base tecnica per la quantificazione redditometrica.

  • Decreto Ministeriale 21-9-1999

    Integrazione ai criteri di valutazione del redditometro utilizzati dall'Amministrazione finanziaria.

  • Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (17-5-2005 e 14-2-2007)

    Ulteriori disposizioni applicative e tecniche che completano il quadro operativo del redditometro e ne definiscono modalità di applicazione.

  • Giurisprudenza: Cass. n. 3316/2009

    Sostiene che la prova contraria al redditometro è ammissibile e che il contribuente può dimostrare, con documenti concreti, che la presunzione non corrisponde al caso specifico; la prova non è limitata al solo riferimento a redditi esenti o soggetti a ritenuta a titolo d'imposta.

Massime di principio

  • Il redditometro fonda presunzioni di natura relativa: il contribuente può contestarle fornendo prove concrete e specifiche.
  • La prova contraria non è limitata al solo quinto comma dell'art. 38 (redditi esenti o soggetti a ritenuta): è ammesso dimostrare che le spese sono state finanziate con risorse pregresse, prestiti, donazioni, redditi esenti o altri elementi che giustifichino la minore capacità contributiva.
  • Documentazione probatoria: per scalfire l'accertamento sintetico occorrono documenti solidi (estratti conto bancari, documentazione di provenienza fondi, attestazioni d'uso professionale di beni, ricevute, accordi) che dimostrino il concreto finanziamento delle spese.
  • Se il contribuente prova solo parzialmente, il giudice può ridurre l'ammontare dell'accertamento e non necessariamente annullarlo; la rideterminazione avviene sulla base delle evidenze fornite.
  • Per l'applicazione dell'accertamento sintetico è necessaria la ricorrenza delle condizioni previste (es. scostamento percentuale rilevante rispetto al reddito dichiarato per più periodi), che vanno valutate dall'Ufficio prima di procedere.
  • L'uso promiscuo o lavorativo di beni (es. autovetture) può ridurre la quota di consumo personale presunta e quindi l'importo dell'accertamento redditometrico.
  • In caso di reciproca soccombenza la compensazione delle spese di giudizio è possibile: la decisione sui costi dipende dall'esito parziale del contenzioso.

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