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Sentenza

Sentenza n. 4874/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'ottemperanza - al giudicato formatosi sulla Sentenza n. 3625/2024 del Tribunale di Napoli Nord-Sez. Lavoro, pubblicata in data 10/07/2024 e notificata in data 10/07/2024 in copia conforme anche ai fini dell'esecuzione forzata;

Giustizia amministrativa202600056

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'attribuzione della carta elettronica del docente per quattro anni scolastici

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza n. 3625/2024 del Tribunale di Napoli Nord, Sezione Lavoro, passata in giudicato e notificata all'amministrazione. La sentenza civile aveva condannato il Ministero all'assegnazione della carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione professionale, con emissione di buoni elettronici del valore di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022, rigettando la domanda per il restante periodo. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del titolo. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto, senza fornire elementi idonei a dimostrare l'avvenuta esecuzione. Il giudice ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza e l'inutile decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione coattiva delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, ritenendo sussistenti i presupposti dell'art. 114 c.p.a.: il titolo giudiziale era passato in giudicato, come attestato dalla certificazione di cancelleria, e risultava inutilmente decorso il termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione alla sentenza civile entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, se anteriore, provvedendo all'attribuzione dei quattro buoni elettronici annuali da € 500,00. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega, assegnandogli un ulteriore termine di sessanta giorni dalla richiesta della ricorrente. Il compenso del commissario, determinato in € 500,00 comprensivi di ogni onere e spesa, è stato posto a carico del Ministero. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 700,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari, nonché alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di verificare l'inottemperanza a un giudicato e di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del titolo, adottando anche misure sostitutive mediante la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio per l'esecuzione coattiva delle obbligazioni pecuniarie a carico delle pubbliche amministrazioni; il suo inutile decorso costituisce, nella decisione, uno dei presupposti per l'azione di ottemperanza.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Costituisce la base normativa della carta elettronica del docente prevista dal titolo giudiziale da eseguire.

  • DPCM 28.11.2016

    Disciplina le modalità e le condizioni di utilizzo dei buoni elettronici assegnati in esecuzione della sentenza civile.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è fondata quando il ricorrente dimostra l'esistenza di un titolo giudiziale passato in giudicato, l'inadempimento dell'amministrazione e l'inutile decorso del termine dilatorio eventualmente previsto per l'esecuzione coattiva nei confronti della pubblica amministrazione.
  • Accertata l'inottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di dare esecuzione puntuale e integrale al giudicato entro un termine assegnato e può nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • Il commissario ad acta può essere incaricato di compiere tutti gli atti necessari all'esecuzione del giudicato, anche eventuali modifiche di bilancio, con costi e compenso posti a carico dell'amministrazione inadempiente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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