Cassazione Civile, Ordinanza n. 30724/2021 del 29/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia trae origine da un avviso di accertamento IVA per l'anno d'imposta 2003, emesso per il disconoscimento dell'esenzione in relazione all'acquisto di bestiame da un fornitore stabilito in un altro Paese comunitario. In primo grado il ricorso del contribuente era stato rigettato; in appello la Commissione tributaria regionale aveva invece accolto l'impugnazione, ritenendo che l'Amministrazione finanziaria non avesse provato l'esistenza di un'operazione soggettivamente inesistente. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con un unico motivo, la nullità della sentenza d'appello e/o del procedimento per violazione di varie norme costituzionali e processuali, assumendo che la decisione fosse sorretta da una motivazione meramente apparente, perché limitata a formule generiche sulla mancanza di prova della fittizietà del fornitore e della consapevolezza della frode da parte del contribuente, senza confrontarsi con gli elementi indicati nel processo verbale di constatazione e nelle controdeduzioni dell'Ufficio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo relativo alla motivazione apparente. Ha affermato che la sentenza impugnata non consentiva il controllo sull'iter logico-giuridico seguito dal giudice di merito, poiché si era limitata a una affermazione apodittica sulla carenza di prova senza spiegare perché gli elementi probatori dedotti dall'Amministrazione fossero irrilevanti o insufficienti. Pertanto ha accolto il ricorso, cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale e rinviato alla medesima Commissione, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 380-bis c.p.c.
indica la definizione del ricorso in camera di consiglio non partecipata secondo il rito camerale accelerato.
art. 111 Cost.
la motivazione deve superare la soglia del minimo costituzionale; la motivazione apparente integra violazione del parametro costituzionale.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 1, 2 e 36
richiamati come norme processuali tributarie la cui violazione è stata dedotta a sostegno della nullità della sentenza.
art. 132 c.p.c.
richiamato per il requisito della motivazione della sentenza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per l'obbligo di esposizione concisa ma effettiva delle ragioni della decisione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
utilizzato come parametro del ricorso per cassazione per nullità della sentenza o del procedimento.
art. 274 c.p.c.
richiamato nel motivo di ricorso, senza che dalla motivazione emergano ulteriori sviluppi specifici.
Massime di principio
- Ricorre la nullità della sentenza per motivazione apparente quando il ragionamento decisorio, pur materialmente esistente nel testo, non consente di ricostruire il percorso logico-giuridico seguito dal giudice e impedisce il controllo sull'esattezza e sulla logicità della decisione.
- Nel processo tributario il giudice d'appello non può limitarsi ad affermazioni apodittiche sulla mancanza di prova, ma deve confrontarsi con gli elementi probatori specificamente dedotti dalle parti e spiegare perché essi siano irrilevanti o insufficienti.
- La motivazione della sentenza deve raggiungere il minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost.; in difetto, la decisione è cassabile per nullità ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
- Quando il motivo di ricorso denuncia efficacemente una motivazione apparente, la Corte di cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al giudice di merito per nuovo esame.
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