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Ordinanza

Ordinanza n. 1200/2026 - Bologna, Sezione 2

Giustizia amministrativa202200846

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Accertamento esecutivo per omessa dichiarazione e violazione regolamentare relativo al canone unico patrimoniale per l'anno 2022, nonché regolamento comunale nella parte in cui impone un'autorizzazione o concessione anche per occupazioni esenti o escluse dal canone

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La società ricorrente, quale concessionaria e gestore dell'autostrada A1 nel tratto attraversante il territorio comunale, ha impugnato l'accertamento con il quale il Comune di Bologna, tramite la società concessionaria del servizio di riscossione, ha contestato l'occupazione abusiva di spazi comunali mediante il tracciato autostradale in corrispondenza dell'intersezione, a diverse altezze, con alcune strade comunali. L'atto richiedeva il pagamento del canone unico patrimoniale, di un'indennità per l'asserita abusività dell'occupazione, di una sanzione amministrativa pari al 200% del canone e degli interessi, per un importo complessivo indicato in circa 2,5 milioni di euro. È stato inoltre impugnato il regolamento comunale nella parte in cui prescrive il rilascio di una specifica autorizzazione o concessione anche nelle ipotesi di esonero o esclusione dal canone. Il Comune e la società concessionaria hanno eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario e hanno chiesto il rigetto nel merito. Successivamente il Comune ha proposto alle Sezioni Unite della Corte di cassazione regolamento preventivo di giurisdizione, sostenendo la devoluzione della controversia ad altro giudice.

La decisione

Il TAR ha sospeso il giudizio ai sensi dell'art. 367, comma 1, c.p.c., richiamato dall'art. 10 c.p.a., ritenendo non manifestamente inammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione e non manifestamente infondata la questione sollevata. La questione è stata considerata rilevante perché la controversia riguarda il pagamento del canone unico patrimoniale e la recente sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 12225 del 1° maggio 2026 aveva affermato, in materia, la giurisdizione del giudice tributario. Poiché la giurisdizione costituisce un presupposto processuale, la decisione della Corte di cassazione assume carattere pregiudiziale anche rispetto all'impugnazione del regolamento comunale presupposto, tenuto conto della ritenuta obiettiva devalutazione della centralità dell'atto concessorio. Il TAR ha quindi disposto la sospensione fino alla definizione del regolamento preventivo, onerando le parti di proseguire il giudizio mediante tempestiva domanda di fissazione dell'udienza entro il termine perentorio previsto dall'art. 80, comma 1, c.p.a., decorrente dalla comunicazione del venir meno della causa di sospensione, a pena di estinzione del giudizio.

Norme richiamate

  • art. 1, commi 816-845, l. 160/2019

    art. 1, co. 182, lettere g) e h)

    Costituisce la base normativa dell'accertamento relativo al canone unico patrimoniale.

  • art. 10 c.p.a.

    Nel giudizio davanti ai tribunali amministrativi regionali è ammesso il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione previsto dall’articolo 41 del codice di procedura civile. Si applica il primo comma dell’articolo 367 dello stesso codice

    Consente la proposizione del regolamento preventivo di giurisdizione nel giudizio amministrativo e richiama la disciplina della sospensione prevista dall'art. 367, comma 1, c.p.c.

  • art. 41 c.p.c.

    Prevede il regolamento preventivo di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite della Corte di cassazione.

  • art. 367, comma 1, c.p.c.

    Il giudice davanti al quale pende la causa sospende il processo se non ritiene l’istanza manifestamente inammissibile o la contestazione della giurisdizione manifestamente infondata

    Impone la sospensione del processo quando il regolamento preventivo non sia manifestamente inammissibile e la contestazione della giurisdizione non sia manifestamente infondata.

  • art. 35, comma 2, c.p.a.

    Prevede l'estinzione del giudizio quale conseguenza della mancata tempestiva prosecuzione nei casi indicati dalla legge.

  • art. 80, comma 1, c.p.a.

    Fissa il termine perentorio entro il quale le parti devono proporre domanda di fissazione dell'udienza per proseguire il giudizio dopo il venir meno della causa di sospensione.

Massime di principio

  • Quando nel corso di un giudizio amministrativo di primo grado viene proposto un regolamento preventivo di giurisdizione, il TAR deve sospendere il processo se il ricorso non è manifestamente inammissibile e la contestazione della giurisdizione non è manifestamente infondata.
  • La questione di giurisdizione devoluta alle Sezioni Unite assume rilievo pregiudiziale nel processo amministrativo, poiché la giurisdizione costituisce un presupposto processuale.
  • La sospensione per regolamento preventivo di giurisdizione può riguardare anche l'impugnazione di un atto regolamentare comunale presupposto, quando la decisione sulla giurisdizione relativa all'atto applicativo sia destinata a incidere sulla concreta rilevanza della controversia regolamentare.
  • Dopo il venir meno della causa di sospensione, le parti devono proseguire il giudizio mediante domanda di fissazione dell'udienza entro il termine perentorio previsto dall'art. 80, comma 1, c.p.a.; in difetto, il giudizio è esposto all'estinzione.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e ripartoEstinzione, perenzione e improcedibilitàRegolamenti e atti amministrativi generali
RamiProcesso amministrativoEnti locali e organizzazione amministrativa
IstitutiRiparto di giurisdizioneTermini del procedimentoDecadenza e tardività

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