Cassazione Penale, Ordinanza n. 33069/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato propone ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., ha applicato la pena concordata in relazione al delitto di resistenza a pubblico ufficiale. La difesa deduceva: a) erronea qualificazione giuridica del fatto; b) vizi di motivazione in ordine alla pena; c) mancato rilievo di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. La Corte rileva però che, dopo la riforma del 2017, il ricorso contro la sentenza di patteggiamento è ammesso soltanto per specifici motivi tipizzati, e che le censure prospettate non rientrano in tali limiti, traducendosi sostanzialmente in contestazioni sulla motivazione e sulla responsabilità, non consentite in questa sede.
La decisione
La Corte dichiara il ricorso inammissibile de plano. Rileva che, contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, il ricorso per cassazione è esperibile solo per motivi attinenti alla volontà dell'imputato, all'erronea qualificazione giuridica del fatto, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Nel caso concreto, le doglianze proposte non rientrano in tali categorie, poiché la dedotta erronea qualificazione giuridica è priva di reale specificità e si risolve in una generica critica alla responsabilità e alla motivazione della decisione. Conseguentemente, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 444 c.p.p.
disciplina la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, oggetto del ricorso
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
limita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli profili tipizzati
art. 129 c.p.p.
invocato dalla difesa come base per il proscioglimento immediato, ma la censura è ritenuta inammissibile nel perimetro del patteggiamento
legge n. 103 del 2017
richiamata come fonte della modifica che ha ristretto i motivi di ricorso contro il patteggiamento
art. 337 c.p.
norma incriminatrice del delitto oggetto della sentenza di patteggiamento
Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Oboroceanu, Rv. 272014
precedente richiamato per affermare la tipizzazione dei motivi di ricorso ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
Sez. 6, n. 15009 del 27/11/2012, dep. 2013, Bisignani, Rv. 254865
precedente richiamato sul requisito dell'evidenza immediata e della palese eccentricità dell'errore di qualificazione giuridica
Sez. 3, n. 34902 del 24/06/2015, Brughitta, Rv. 264153
precedente richiamato per il principio dell'errore manifesto nella qualificazione giuridica
Sez. 6, n. 2721 del 08/01/2018, Bouaroua, Rv. 272026
precedente richiamato per escludere che, sotto la veste dell'erronea qualificazione, possano proporsi censure di motivazione sulla responsabilità
Massime di principio
- Avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per i motivi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; sono quindi inammissibili doglianze che, pur formalmente prospettando un errore di qualificazione giuridica, mirino in realtà a contestare la motivazione o l'accertamento di responsabilità.
- L'erronea qualificazione giuridica del fatto è deducibile in cassazione contro il patteggiamento solo quando l'errore sia immediatamente percepibile, palesemente eccentrico o manifestamente manifesto; non è invece consentito utilizzare tale motivo per sollecitare un sindacato sul merito dell'accordo o sulla ricostruzione del fatto.
- La deduzione di cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., ove non rientri nei limiti del controllo consentito sulla sentenza di patteggiamento, non è autonomamente idonea a superare la preclusione derivante dalla tipizzazione dei motivi di ricorso.
- Quando il ricorso contro il patteggiamento è proposto fuori dai casi consentiti dalla legge, la Corte di cassazione può dichiararlo inammissibile de plano, con conseguente condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.
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