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Cassazione Civile, Ordinanza n. 07806/2025 del 24/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un controllo formale ex art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973 effettuato sulla dichiarazione 730/2015 di un contribuente assistito da un professionista abilitato che aveva apposto il visto di conformità. L'Ufficio di Palermo ritenne infedele il visto e iscrisse a ruolo nei confronti del professionista l'IRPEF, la sanzione del 30% e gli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente. La cartella fu impugnata per due ordini di ragioni: da un lato, il professionista sosteneva che, per effetto della modifica dell'art. 39 d.lgs. n. 241/1997 ad opera della l. n. 26/2019, dovesse applicarsi il favor rei, con responsabilità limitata alla sola sanzione del 30% della maggiore imposta; dall'altro, deduceva l'incompetenza dell'ufficio che aveva formato il ruolo, affermando che la competenza spettasse alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate del domicilio fiscale del trasgressore. La CTR respinse gli appelli di entrambe le parti. In Cassazione, l'Agenzia delle entrate impugnò la sentenza per violazione dell'art. 39, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 241/1997, contestando la limitazione della pretesa alla sola sanzione. Il professionista propose ricorso incidentale lamentando, in via principale, l'incompetenza dell'ufficio locale che aveva iscritto a ruolo e, in via subordinata, l'omessa pronuncia sulla legittimazione passiva per IRPEF e interessi altrui.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorso incidentale. Ha affermato che, per la fattispecie del visto di conformità infedele relativo alla dichiarazione presentata con le modalità del d.m. n. 164/1999, la responsabilità prevista dall'art. 39, comma 1, lett. a), secondo periodo, d.lgs. n. 241/1997 ha anche funzione punitiva e che, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, la competenza all'iscrizione a ruolo spetta in modo inderogabile alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale del trasgressore. Poiché nel caso concreto il ruolo era stato formato da un ufficio diverso, l'atto è stato ritenuto illegittimo per incompetenza. Di conseguenza la Corte ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo del professionista nei termini indicati, cioè annullando la pretesa per invalidità a monte dell'iscrizione a ruolo e della cartella. Sono stati dichiarati assorbiti sia il ricorso principale dell'Agenzia sia il secondo motivo del ricorso incidentale. Le spese di merito e di legittimità sono state compensate per la novità della questione.

Norme richiamate

  • art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    norma che disciplina il controllo formale della dichiarazione, all'esito del quale è stata effettuata la contestazione nei confronti del professionista

  • art. 39, comma 1, lett. a), d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    la responsabilità del soggetto che appone un visto di conformità infedele ha anche funzione punitiva; nella versione previgente prevedeva il pagamento dell'importo dell'imposta, della sanzione e degli interessi che sarebbero stati richiesti al contribuente

  • art. 39, comma 2, d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241

    la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni, nonché l'iscrizione a ruolo, competono alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, con competenza inderogabile

  • art. 13 del d.m. 31 maggio 1999, n. 164

    richiamato per individuare la dichiarazione dei redditi presentata con le modalità tramite CAAF cui si riferisce il visto infedele

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    rubrica del motivo di ricorso principale per violazione di legge

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    rubrica del secondo motivo del ricorso incidentale per error in procedendo

Massime di principio

  • Nella disciplina del visto di conformità infedele, la competenza a contestare e iscrivere a ruolo le somme dovute dal trasgressore è attribuita in modo funzionale e inderogabile alla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente per il domicilio fiscale del trasgressore.
  • L'atto impositivo o di riscossione emesso da un ufficio dell'Amministrazione finanziaria diverso da quello funzionalmente competente è illegittimo per incompetenza e deve essere annullato.
  • Quando la statuizione di merito è travolta da un vizio originario dell'iscrizione a ruolo e della cartella, restano assorbite le ulteriori questioni sulla misura della pretesa e sulla legittimazione passiva del destinatario.
  • La modifica normativa sopravvenuta sulla quantificazione della responsabilità non è esaminata se la pretesa è già invalidata a monte per difetto di competenza dell'organo che ha agito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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