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Sentenza

Sentenza del 02/11/2015 n. 4715 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

RISCOSSIONE - Iscrizione a ruolo straordinario - Fallimento - Insinuazione al passivo - Privilegi.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la riscossione di crediti tributari iscritti a ruolo nei confronti di un debitore dichiarato fallito. Si discute se, per insinuare il credito al passivo, la concessionaria debba previamente notificare la cartella esattoriale al curatore fallimentare oppure possa agire direttamente mediante la procedura prevista dagli artt. 92 e seguenti della legge fallimentare, producendo il ruolo. La Corte ha ritenuto sufficiente il ruolo ai fini dell'ammissione, senza necessità di previa notificazione della cartella, fermo restando che, se il credito è contestato, l'ammissione deve avvenire con riserva.

La decisione

Il principio affermato è favorevole alla concessionaria: il credito tributario può essere fatto valere nel fallimento mediante insinuazione al passivo sulla base del semplice ruolo, ai sensi dell'art. 87, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973, senza previa notifica della cartella al curatore. In caso di contestazioni, il credito deve essere ammesso con riserva ai sensi dell'art. 88 del medesimo d.P.R.; la riserva potrà essere sciolta solo dopo la definizione dell'impugnazione davanti al giudice tributario. Il testo richiama la conformità a precedenti pronunce, tra cui Cass. n. 6126/2014.

Norme richiamate

  • Artt. 92 e seguenti della legge fallimentare

    Il credito tributario deve essere fatto valere nel fallimento attraverso la procedura di insinuazione al passivo prevista per gli altri crediti concorsuali.

  • Art. 87, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973

    Nel testo modificato dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, consente l'ammissione al passivo del credito tributario sulla base del semplice ruolo, senza previa notificazione della cartella esattoriale al curatore.

  • Art. 88 del d.P.R. n. 602/1973

    Quando il credito tributario è contestato, l'ammissione al passivo deve avvenire con riserva, da sciogliere dopo la definizione dell'impugnazione davanti al giudice tributario.

  • D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46

    Ha introdotto il testo dell'art. 87, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973 applicato dalla decisione.

Massime di principio

  • In caso di fallimento o procedura concorsuale del debitore, la concessionaria della riscossione può insinuare un credito tributario sulla base del ruolo, senza dover previamente notificare la cartella al curatore.
  • La mancata notifica della cartella al curatore, di per sé, non impedisce l'ammissione del credito al passivo.
  • Se il credito è contestato, non deve essere ammesso definitivamente: occorre l'ammissione con riserva, subordinata alla decisione del giudice tributario competente.
  • La procedura concorsuale non sostituisce il giudizio tributario sulla fondatezza dell'obbligazione fiscale; il giudice fallimentare può regolare l'ammissione al passivo, ma la contestazione del tributo deve essere definita nella sede tributaria.
  • Il principio riguarda l'insinuazione concorsuale del credito e non elimina gli eventuali requisiti di validità dell'accertamento o del ruolo, che possono essere fatti valere mediante gli strumenti di impugnazione previsti dalla normativa tributaria.

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