Sentenza del 02/11/2015 n. 4715 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
RISCOSSIONE - Iscrizione a ruolo straordinario - Fallimento - Insinuazione al passivo - Privilegi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda la riscossione di crediti tributari iscritti a ruolo nei confronti di un debitore dichiarato fallito. Si discute se, per insinuare il credito al passivo, la concessionaria debba previamente notificare la cartella esattoriale al curatore fallimentare oppure possa agire direttamente mediante la procedura prevista dagli artt. 92 e seguenti della legge fallimentare, producendo il ruolo. La Corte ha ritenuto sufficiente il ruolo ai fini dell'ammissione, senza necessità di previa notificazione della cartella, fermo restando che, se il credito è contestato, l'ammissione deve avvenire con riserva.
La decisione
Il principio affermato è favorevole alla concessionaria: il credito tributario può essere fatto valere nel fallimento mediante insinuazione al passivo sulla base del semplice ruolo, ai sensi dell'art. 87, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973, senza previa notifica della cartella al curatore. In caso di contestazioni, il credito deve essere ammesso con riserva ai sensi dell'art. 88 del medesimo d.P.R.; la riserva potrà essere sciolta solo dopo la definizione dell'impugnazione davanti al giudice tributario. Il testo richiama la conformità a precedenti pronunce, tra cui Cass. n. 6126/2014.
Norme richiamate
Artt. 92 e seguenti della legge fallimentare
Il credito tributario deve essere fatto valere nel fallimento attraverso la procedura di insinuazione al passivo prevista per gli altri crediti concorsuali.
Art. 87, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973
Nel testo modificato dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, consente l'ammissione al passivo del credito tributario sulla base del semplice ruolo, senza previa notificazione della cartella esattoriale al curatore.
Art. 88 del d.P.R. n. 602/1973
Quando il credito tributario è contestato, l'ammissione al passivo deve avvenire con riserva, da sciogliere dopo la definizione dell'impugnazione davanti al giudice tributario.
D.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46
Ha introdotto il testo dell'art. 87, comma 2, del d.P.R. n. 602/1973 applicato dalla decisione.
Massime di principio
- In caso di fallimento o procedura concorsuale del debitore, la concessionaria della riscossione può insinuare un credito tributario sulla base del ruolo, senza dover previamente notificare la cartella al curatore.
- La mancata notifica della cartella al curatore, di per sé, non impedisce l'ammissione del credito al passivo.
- Se il credito è contestato, non deve essere ammesso definitivamente: occorre l'ammissione con riserva, subordinata alla decisione del giudice tributario competente.
- La procedura concorsuale non sostituisce il giudizio tributario sulla fondatezza dell'obbligazione fiscale; il giudice fallimentare può regolare l'ammissione al passivo, ma la contestazione del tributo deve essere definita nella sede tributaria.
- Il principio riguarda l'insinuazione concorsuale del credito e non elimina gli eventuali requisiti di validità dell'accertamento o del ruolo, che possono essere fatti valere mediante gli strumenti di impugnazione previsti dalla normativa tributaria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 2 nov 2015Sentenza del 02/11/2015 n. 359 - Comm. Trib. Prov. Terni
- Sentenza · 2 nov 2015Sentenza del 02/11/2015 n. 628 - Comm. Trib. Prov. Savona
- Sentenza · 2 nov 2015Sentenza del 02/11/2015 n. 745 - Comm. Trib. Prov. Brescia
- Sentenza · 2 nov 2015Sentenza del 02/11/2015 n. 1175 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
- Sentenza · 2 nov 2015Sentenza del 02/11/2015 n. 1917 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
- Sentenza · 2 nov 2015Sentenza del 02/11/2015 n. 1923 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →