Cassazione Penale, Sentenza n. 3326/2023 del 25/01/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di revoca della custodia cautelare in carcere applicata il 21 luglio 2022 in vista dell'esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso il 19 luglio 2022 dalle autorità croate per il reato di furto in abitazione commesso il 7 novembre 2019. Il ricorso deduceva violazione degli artt. 22-bis, commi 2, 3 e 4 della legge n. 69/2005 per il protrarsi del procedimento senza che lo Stato richiedente avesse trasmesso il mandato di arresto europeo con traduzione in italiano, nonostante richieste e solleciti ripetuti, e sosteneva che l'inerzia dello Stato richiedente configurava un ritardo ingiustificato che imponeva la revoca della custodia ai sensi della norma
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso ritenendo che la Corte di appello di Roma abbia violato l'art. 22-bis legge n. 69/2005. La Cassazione ha ricostruito la disciplina introdotta dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 (art. 22-bis) con le tre scansioni temporali (60 giorni, ulteriori 30 giorni in presenza di circostanze eccezionali, e le conseguenze dopo 90/ulteriori 90 giorni). Nel caso di specie il ritardo nella decisione sulla consegna superava i 90 giorni dall'esecuzione della misura ed era ingiustificato, atteso il mancato invio di risposte dallo Stato richiedente alle ripetute richieste. Pertanto la Corte di appello avrebbe dovuto revocare la custodia cautelare; la Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e ha disposto la liberazione della ricorrente, ove non detenuta per altra causa
Norme richiamate
legge n. 69 del 2005
art. 22-bis, commi 1-4; art. 17, commi 2 e 2-bis
L'art. 22-bis disciplina tre fasi temporali successive all'esecuzione della misura cautelare: dopo 60 giorni obbligo di comunicazione senza effetto sulla misura; se per circostanze eccezionali la decisione non è adottata entro ulteriori 30 giorni la corte deve rivalutare la custodia rispetto all'esigenza cautelare e alla proporzionalità; se il ritardo supera i 90 giorni in modo ingiustificato o si protrae per ulteriori 90 giorni (anche se giustificato) la corte revoca la custodia e, se occorre, applica solo le misure meno afflittive previste dagli artt. 281-283 c.p.p.
decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 10
abrogazione dell'art. 21 della legge n. 69/2005 e introduzione dell'art. 22-bis
Ha eliminato la caducazione automatica della misura per il solo decorso dei termini e ha affidato alla corte di appello una valutazione graduata e temporizzata in ordine alla revoca o sostituzione della custodia cautelare
codice di procedura penale
artt. 281, 282, 283; art. 626 c.p.p.
Gli artt. 281-283 indicano misure meno afflittive (divieto di espatrio, obbligo di presentazione, divieto/obbligo di dimora) che la corte può applicare in luogo della custodia quando l'art. 22-bis impone la revoca; l'art. 626 c.p.p. riguarda gli adempimenti conseguenti all'ordine di liberazione
art. 9, comma 4 legge n. 69/2005
Riferimento ai presupposti di pericolo di fuga e alle esigenze cautelari che la corte deve valutare nella rivalutazione della custodia
art. 6, comma 1, lett. f legge n. 69/2005
La norma fornisce elementi informativi sulla pena oggetto di consegna che devono entrare nella valutazione della proporzionalità della misura cautelare
d.p.r. 22 settembre 1988, n. 448
art. 20 (per la persona minorenne)
Prevede misure prescrittive applicabili ai minori, richiamata dal legislatore quale alternativa di minore afflizione se ricorre il caso
Massime di principio
- Identificare sempre la "scansione temporale" prevista dall'art. 22-bis: 60 giorni (comunicazione), ulteriori 30 giorni in presenza di circostanze eccezionali (rivalutazione della custodia) e la soglia dei 90 giorni che impone la revoca in caso di ritardo ingiustificato o dopo ulteriori 90 giorni anche se giustificato
- Se lo Stato richiedente non fornisce documenti essenziali (es. mandato di arresto europeo tradotto) e non risponde ai ripetuti solleciti, il giudice deve considerare il ritardo ingiustificato e, superata la soglia dei 90 giorni, revocare la custodia cautelare
- La corte deve motivare specificamente quale fase temporale applica e valutare sia l'esigenza cautelare (pericolo di fuga) sia la proporzionalità della misura rispetto alla pena contestata; non è sufficiente un riferimento generico al mancato decorso dei termini
- L'abrogazione dell'automatismo (art. 21 L.69/2005) impone una valutazione giudiziale delle esigenze cautelari, ma entro i limiti temporali tassativi previsti: la dilazione del procedimento non può essere usata come giustificazione automatica per mantenere la detenzione
- Quando la revoca è obbligatoria, il giudice può comunque applicare le misure meno afflittive previste dagli artt. 281-283 c.p.p. solo se compatibili con l'attuale stato detentivo e con l'effettivo rischio di sottrazione; se ciò non è possibile la revoca deve essere comunque disposta
- In casi analoghi è essenziale documentare i solleciti allo Stato richiedente e le eventuali comunicazioni al Ministro della Giustizia/Eurojust, poiché l'inerzia dello Stato è fattore decisivo nella valutazione del ritardo ingiustificato
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