Cassazione Civile, Ordinanza n. 06892/2023 del 08/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatore fallimentare)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per il recupero dell'IVA relativa all'anno 2011 su alcune cessioni intracomunitarie ritenute dall'Ufficio non provate come esenti. La curatela del fallimento aveva ottenuto in primo grado l'annullamento dell'atto impositivo; la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione, rilevando che la contribuente aveva assolto l'onere probatorio sulla effettiva uscita della merce dal territorio italiano mediante CMR, note di accredito dei bonifici e attestazioni di ricevimento, mentre l'Ufficio non aveva contestato in modo analitico la documentazione. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e mancato vaglio critico della prova; 2) violazione delle norme sull'esenzione IVA intracomunitaria e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe invertito l'onere della prova e non avrebbe esaminato singolarmente ogni operazione; 3) in subordine, violazione delle norme sul processo tributario e dell'art. 112 c.p.c., perché il giudice avrebbe dovuto individuare autonomamente le sole operazioni non imponibili anziché annullare integralmente l'atto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della CTR non fosse apparente, perché il percorso logico-giuridico era comprensibile: richiamo della regola sull'onere della prova, esame della documentazione prodotta e conclusione sulla effettività delle cessioni. Ha escluso la violazione dell'art. 2697 c.c., osservando che il giudice di merito non aveva invertito l'onere probatorio, ma aveva valutato le prove offerte dal cedente; il riferimento alla mancata contestazione analitica dell'Ufficio è stato letto come applicazione del principio di non contestazione, non come spostamento dell'onere della prova. Ha inoltre dichiarato inammissibile la doglianza che, sotto la veste di violazione di legge, mirava in realtà a una nuova valutazione del materiale istruttorio, ricordando che l'esenzione IVA per cessioni intracomunitarie richiede la prova del trasporto/spedizione in altro Stato membro e dell'effettiva uscita fisica del bene dal territorio nazionale. Infine ha reputato infondato il terzo motivo, perché la CTR aveva valutato l'intera documentazione e annullato l'intera ripresa, sicché non occorreva alcuna ulteriore individuazione di singole operazioni imponibili. La ricorrente è stata condannata alle spese; è stato escluso l'ulteriore contributo unificato dovuto per le impugnazioni di parte pubblica.
Norme richiamate
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato come parametro della necessaria motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte esclude che la sentenza impugnata sia affetta da motivazione apparente.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza è ritenuta sufficientemente motivata perché consente di ricostruire il percorso decisorio seguito dal giudice di merito.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Usato per valutare la sufficienza della motivazione della sentenza impugnata.
art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato tra le norme processuali tributarie evocate nel primo motivo.
art. 36, comma 2, nn. 2 e 4, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato come parametro della motivazione delle sentenze tributarie.
artt. 53 e 54 d.lgs. n. 546/1992
Richiamati tra le disposizioni processuali tributarie invocate dall'Agenzia.
art. 138 della Direttiva 2006/112/CE
Norma unionale sull'esenzione delle cessioni intracomunitarie; la Corte ribadisce che l'esenzione opera solo se ricorrono i requisiti sostanziali, inclusa l'uscita fisica del bene dal territorio dello Stato membro di cessione.
art. 41, comma 1, lett. a), d.l. n. 331/1993
Norma interna che disciplina l'esenzione IVA per le cessioni intracomunitarie; la Corte ne conferma l'applicazione subordinata alla prova dei presupposti sostanziali.
art. 2697 c.c.
La Corte esclude la violazione della norma perché il giudice di merito non ha invertito l'onere della prova, che resta a carico del cedente per dimostrare i presupposti dell'esenzione.
art. 21 d.P.R. n. 633/1972
Richiamato nel motivo di ricorso tra le norme asseritamente violate; non assume nella decisione autonoma rilevanza decisoria.
artt. 1, 2 e 7 d.lgs. n. 546/1992
Richiamati nel terzo motivo in relazione alla natura del giudizio tributario di impugnazione-merito.
art. 112 c.p.c.
La Corte esclude la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché la CTR aveva annullato l'intera ripresa e non era tenuta a ulteriori delimitazioni delle operazioni imponibili.
artt. 115 e 116 c.p.c.
Richiamati dalla Corte per affermare che la censura mirava in realtà a contestare la valutazione del materiale istruttorio, profilo non deducibile come mera violazione di legge se non nei limiti di un errore sulla regola legale di valutazione della prova.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte esclude l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato per le impugnazioni proposte da un'amministrazione dello Stato.
art. 1, comma 17, l. n. 228/2012
Norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- In tema di esenzione IVA per cessioni intracomunitarie, il cedente deve provare non solo il trasferimento del potere di disposizione all'acquirente e l'avvenuta spedizione o trasporto in altro Stato membro, ma anche l'effettiva uscita fisica del bene dal territorio dello Stato membro di cessione.
- Il giudice di merito non viola l'art. 2697 c.c. quando valuta le prove offerte dal contribuente e le ritiene idonee a dimostrare i presupposti dell'esenzione; la violazione dell'onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce erroneamente a una parte l'onere di provare fatti che la legge pone a carico dell'altra.
- La deduzione di motivazione apparente è infondata se la sentenza, pur sintetica, consente di ricostruire il percorso logico seguito e mostra di avere esaminato, almeno nei tratti essenziali, la documentazione decisiva.
- Non è consentito trasformare in censura di violazione di legge una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio; per contestare la ponderazione della prova occorre dedurre, nei limiti consentiti, un errore nell'applicazione delle regole legali di valutazione.
- Nel giudizio tributario di impugnazione, l'annullamento integrale dell'atto impositivo esclude la necessità per il giudice di individuare ulteriormente le singole operazioni residue da confermare, quando la motivazione di merito abbia già ritenuto provata l'insussistenza della ripresa nel suo complesso.
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