Sentenza n. 185/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Vasto n. 131/2025 pubblicata il 16/07/2025, avente ad oggetto l'accertamento del diritto della parte ricorrente ad ottenere la corresponsione dell'indennità per le ferie non fruite.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Vasto che aveva accertato il diritto alla corresponsione dell'indennità per ferie non fruite
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto un ricorso per ottemperanza alla sentenza del Tribunale ordinario di Vasto n. 131/2025, pubblicata il 16 luglio 2025, avente ad oggetto l'accertamento del suo diritto a ottenere l'indennità per ferie non fruite. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha riferito di avere integralmente eseguito il titolo esecutivo, liquidando l'importo netto di euro 1.176,94 sulla rata di marzo 2026, con esigibilità al 23 marzo 2026. L'Amministrazione ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere e l'addebito delle spese al ricorrente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., ritenendo venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti per l'integrale soddisfacimento dell'interesse del ricorrente mediante il pagamento delle somme dovute. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, poiché il soddisfacimento della pretesa è intervenuto soltanto dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza. L'Amministrazione è stata condannata al pagamento di euro 800,00, oltre accessori di legge, alla rifusione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore dei procuratori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Norma richiamata quale base del giudizio di ottemperanza, finalizzato a verificare l'esecuzione del titolo giudiziale.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa della parte venga integralmente soddisfatta e venga meno l'interesse alla decisione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'integrale esecuzione del titolo giudiziale da parte dell'Amministrazione determina la cessazione della materia del contendere quando comporta l'oggettivo e pieno soddisfacimento dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio.
- Quando l'Amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo l'instaurazione del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere poste a suo carico in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, anche se il giudizio si conclude con la cessazione della materia del contendere.
Come è indicizzato
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