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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32648/2023 del 23/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal rigetto, da parte del tribunale e poi della corte d'appello, delle opposizioni proposte da una società avverso decreti ingiuntivi emessi in favore di tre lavoratori a titolo di retribuzioni, dopo la declaratoria di illegittimità del subingresso di un'altra società nel rapporto di lavoro originario. La società datrice di lavoro ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a sei motivi contro la sentenza d'appello; i lavoratori hanno resistito con controricorso. Successivamente, però, la società ricorrente ha depositato memoria di rinuncia al ricorso.

La decisione

La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso da parte della società ricorrente e ha dichiarato estinta la causa per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite, in ragione dell'intervenuta rinuncia, e ha escluso l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, richiamando l'orientamento secondo cui tale meccanismo sanzionatorio opera per l'inammissibilità originaria del gravame e non per quella sopravvenuta.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    comma quater; comma 1-bis

    L'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non è dovuto quando l'inammissibilità del gravame è sopravvenuta e non originaria, perché la ratio della norma è scoraggiare impugnazioni dilatorie o pretestuose.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro rispetto al quale viene commisurato l'ulteriore importo eventualmente dovuto ai sensi del comma 1-quater.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione determina l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, una volta presa d'atto dalla Corte.
  • In caso di estinzione del giudizio per rinuncia sopravvenuta al ricorso, le spese possono essere compensate in ragione dell'intervenuto abbandono dell'impugnazione.
  • L'ulteriore contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002 si applica alle sole ipotesi di inammissibilità originaria dell'impugnazione e non anche quando l'improcedibilità o l'inammissibilità siano sopravvenute per effetto di eventi successivi, come la rinuncia al ricorso.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioniSpese di lite
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiPrescrizione

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