Sentenza n. 1939/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'ottemperanza ALLA SENTENZA ESECUTIVA NUMERO 5368/2023, R.G. 15460/2022, PUBBLICATA IN DATA 20.09.2023, DAL TRIBUNALE DI NAPOLI (SEZIONE LAVORO), GIUDICE DOTT. LIGUORI, PASSATA IN GIUDICATO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per cinque anni scolastici, per complessivi € 2.500,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione della sentenza esecutiva e passata in giudicato del Tribunale di Napoli, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico annuo di € 500,00 previsto per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, relativamente agli anni scolastici 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Ha dedotto la mancata impugnazione della sentenza, il suo passaggio in giudicato, la rituale notificazione del titolo all'amministrazione il 3 giugno 2024 e il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto l'adempimento dell'obbligo, il pagamento del dovuto con accessori di legge e la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inerzia, oltre alle astreintes.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto ammissibile l'azione di ottemperanza nei confronti della sentenza passata in giudicato del giudice ordinario e ha verificato il rispetto dei termini processuali e del termine dilatorio di 120 giorni previsto per le esecuzioni contro le pubbliche amministrazioni. Poiché l'amministrazione non ha provato l'adempimento, ha dichiarato l'obbligo di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Considerato che era decorso il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, ha stabilito che l'amministrazione deve comunque erogare il controvalore pecuniario della carta elettronica, con interessi legali fino al soddisfo: la natura fungibile dell'obbligazione pecuniaria e l'inerzia imputabile all'amministrazione impediscono a quest'ultima di trarre vantaggio dal proprio inadempimento. È stato nominato sin d'ora quale commissario ad acta un dirigente della DGOSV, senza compenso e con facoltà di delega, incaricato, se necessario, di predisporre lo stanziamento e di compiere le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. L'esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non sono state riconosciute come cause legittime di impedimento all'esecuzione. È stata invece respinta la richiesta di astreintes, ritenuta non equa nel caso concreto. L'amministrazione è stata condannata alle spese di giudizio, liquidate in € 500,00 oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di chiedere al giudice amministrativo l'attuazione del giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione sia tenuta a conformarvisi.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza risulta rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Sono stati ritenuti rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere nei confronti dell'amministrazione; il termine è stato verificato come decorso nel caso concreto.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico annuo di € 500,00 destinato all'aggiornamento e alla formazione del personale docente, già riconosciuto dal giudicato del giudice ordinario.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando essa imponga a una pubblica amministrazione un obbligo di conformazione relativo al caso deciso.
- Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto al giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione integrale e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a intervenire in caso di ulteriore inerzia.
- Se il termine stabilito dal giudice per la fruizione di un beneficio economico è decorso per inerzia imputabile all'amministrazione, l'amministrazione non può avvalersi del proprio inadempimento per sottrarsi all'obbligazione; ove il beneficio sia fungibile, deve corrisponderne il controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo.
- Nell'esecuzione di un giudicato di condanna pecuniaria contro una pubblica amministrazione, l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento: il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie a rendere possibile il pagamento.
- La nomina del commissario ad acta non comporta necessariamente l'applicazione di una penalità di mora, la cui imposizione deve essere valutata in concreto secondo equità e può essere esclusa quando non risulti giustificata dalle circostanze del caso.
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