Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 24/09/2018 n. 2219 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Imposta sul reddito - deducibilità di costi con paradisi fiscali - disciplina ratione temporis applicabile - prova dell'effettività - spetta al contribuente. Art. 110, co. 10 e 11 d.P.R. 917/86 - prova - concreta realizzazione dell'operazione - convenienza economica - è tale.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda la deducibilità dal reddito d'impresa dei costi documentati da fatture emesse da società residenti in Stati o territori considerati paradisi fiscali. In base all'art. 110, commi 10 e 11, del d.P.R. 917/1986, nella versione applicabile ratione temporis, tali costi sono soggetti a una presunzione di indeducibilità, superabile dal contribuente mediante prova dell'effettività delle operazioni. La prova deve dimostrare che le società estere sono realtà operative e concrete nei rispettivi Paesi e che le operazioni commerciali fatturate sono state realmente eseguite; la convenienza economica dell'operazione costituisce un elemento idoneo a corroborare tale dimostrazione.

La decisione

La presunzione di indeducibilità può essere superata quando il contribuente fornisce la prova concreta della reale esecuzione delle operazioni e dell'effettiva operatività delle società estere emittenti. Dal principio riportato risulta quindi riconosciuta la deducibilità dei costi qualora tali circostanze siano adeguatamente dimostrate. Il testo non specifica gli estremi della decisione né l'esito formale del dispositivo, ma il principio è favorevole al contribuente.

Norme richiamate

  • Art. 110, commi 10 e 11, d.P.R. 917/1986 (TUIR)

    Il contribuente può superare la presunta indeducibilità dei costi sancita dall'art. 110, co. 10 e 11 del d.P.R. 917/1986, ratione temporis applicabile

    La norma introduce, per il periodo temporale di riferimento, una presunzione di indeducibilità dei costi relativi a operazioni con soggetti residenti in paradisi fiscali. La presunzione non è assoluta: il contribuente può superarla provando l'effettività delle operazioni e la concreta operatività delle società estere, anche valorizzando la convenienza economica dell'operazione.

Massime di principio

  • Quando si contestano costi relativi a operazioni con soggetti residenti in paradisi fiscali, l'onere principale della prova ricade sul contribuente.
  • Non è sufficiente produrre la sola fattura: occorre documentare che la società estera esista realmente, svolga un'attività effettiva nel Paese di residenza e abbia concretamente eseguito la prestazione o ceduto i beni.
  • La prova può essere fornita mediante contratti, ordini, documenti di trasporto, corrispondenza commerciale, pagamenti tracciabili, documentazione doganale e altri elementi coerenti con l'operazione.
  • La convenienza economica non deve necessariamente essere l'unico elemento dimostrativo, ma può rafforzare la prova della genuinità e dell'effettività dell'operazione.
  • È necessario individuare la disciplina vigente nel periodo d'imposta contestato, perché la normativa sui costi con soggetti residenti in paradisi fiscali è stata modificata nel tempo.
  • In assenza di prova concreta dell'operazione o dell'operatività del fornitore estero, la presunzione di indeducibilità può essere applicata dall'Amministrazione finanziaria.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.