Cassazione Penale, Sentenza n. 13038/2026 del 09/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva respinto la richiesta di sospensione della cartella esattoriale (Agenzia delle Entrate) relativa a una pena pecuniaria di €12.000: il Tribunale di sorveglianza aveva ritenuto assente il fumus boni iuris perché la condannata avrebbe dato solo un'adesione parziale alle prescrizioni della misura alternativa e perché la misura sarebbe stata prossima al termine (il Tribunale aveva indicato come fine pena il 16/12/2025). La ricorrente denunciava errori di diritto e vizio di motivazione, sostenendo che il termine era invece successivo (va individuato correttamente al 20/12/2027 e, come rilevato in motivazione, risultava ulteriormente prorogata fino al 19/3/2028) e che molte mancate attivazioni (progetto di volontariato) erano indipendenti dalla sua volontà; inoltre la relazione UEPE evidenziava adempimenti positivi (percorso Ser.D. concluso positivamente, collaborazione con UEPE, ricerca di occupazione).
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di sorveglianza di Cagliari. Motivazione: il Tribunale si era basato su un presupposto fattuale errato (termine dell'affidamento indicato erroneamente) e non ha adeguatamente confrontato le risultanze della relazione UEPE, che mostrano elementi positivi e cause non imputabili all'affidata per il mancato avvio del volontariato. La Corte ha disposto un nuovo esame dell'istanza di sospensione alla luce del corretto tempo residuo e degli elementi ostativi non imputabili alla ricorrente.
Norme richiamate
art. 47 Ord. pen.
La disposizione (dodicesimo comma) consente al Tribunale di sorveglianza, in caso di esito positivo dell'affidamento al servizio sociale e di disagiate condizioni economiche dell'interessato, di dichiarare estinta anche la pena pecuniaria non ancora riscossa; la norma giustifica la competenza del Tribunale di sorveglianza a decidere sulla sospensione/estinzione della pena pecuniaria connessa all'affidamento.
art. 678, comma 1‑bis, cod. proc. pen.
Richiamato per il raccordo con l'art. 47, riguarda la valutazione dell'esito dell'affidamento in prova al servizio sociale e conferma la competenza funzionale del Tribunale di sorveglianza nella valutazione degli effetti sull'esecuzione della pena pecuniaria.
art. 51‑bis L. n. 534/1975
Usata per giustificare la prosecuzione/proroga della misura dell'affidamento al servizio sociale in relazione al cumulo delle pene; nel caso concreto ha rilevanza fattuale perché dimostra che il termine dell'affidamento risultava successivo a quanto ritenuto dal Tribunale di sorveglianza.
Massime di principio
- La valutazione del "fumus boni iuris" per la sospensione della pena pecuniaria va fatta sulla base di dati fattuali corretti: un errore sul termine residuo dell'affidamento può invalidare la motivazione e portare all'annullamento.
- Il Tribunale di sorveglianza è il giudice competente a valutare le istanze connesse all'estinzione o alla sospensione della pena pecuniaria quando essa è stata inflitta congiuntamente a una pena detentiva sostituita dall'affidamento al servizio sociale.
- Le carenze nell'attivazione di attività (es. volontariato) non imputabili all'affidato non devono essere penalizzanti: il mancato avvio per cause esterne va considerato favorevolmente nella valutazione complessiva della misura.
- Elementi positivi del percorso trattamentale (conclusione positiva di percorsi terapeutico‑riabilitativi, collaborazione con UEPE, ricerca attiva di lavoro) devono essere considerati a favore dell'istanza di sospensione/estinzione della pena pecuniaria.
- In sede di riesame il giudice dovrà bilanciare il tempo residuo della misura, le condizioni economiche dell'interessato e le effettive possibilità che la pena pecuniaria si estingua in seguito al buon esito dell'affidamento, tenendo conto delle cause non imputabili all'affidato che hanno ostacolato l'adempimento delle prescrizioni.
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