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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33171/2023 del 29/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un appalto pubblico per la realizzazione di un lago collinare. L'appaltatrice aveva iscritto cinque riserve per maggiori oneri e somme asseritamente dovute durante l'esecuzione, i lavori erano stati completati dopo due perizie di variante, ma non risultavano collaudati né approvati nella contabilità finale. La società sosteneva che l'inerzia dell'amministrazione nel collaudo equivalesse a un rifiuto e chiedeva il pagamento delle riserve; in subordine domandava la risoluzione del contratto per grave inadempimento del Comune con risarcimento del danno, nonché la declaratoria di estinzione/svincolo delle garanzie fideiussorie e la restituzione della cauzione. In appello la Corte territoriale ha ritenuto non provata la pretesa per mancanza del fascicolo documentale di parte, ha dichiarato inammissibili alcune domande per assenza di collaudo o certificato di ultimazione e ha accolto l'appello incidentale del Comune sulla riserva 1. Nel ricorso per cassazione la società ha dedotto: 1) violazione delle norme processuali sul deposito e sulla disponibilità del fascicolo di parte in appello e sull'acquisizione dei documenti; 2) violazione di norme processuali e speciali in materia di appalto pubblico, contestando che la domanda fosse stata ritenuta non provata per mancanza della documentazione contrattuale e contabile e negando il giudicato sulla intempestività delle riserve 2 e 5; 3) violazione delle norme sulla risoluzione per inadempimento, sostenendo che il grave inadempimento del Comune e il mancato collaudo risultassero dagli atti e dalla consulenza tecnica; 4) violazione delle norme sulle riserve, censurando l'irrilevanza attribuita alla riserva 1 per asserita tardività.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto, nei limiti di cui in motivazione, il primo e il secondo motivo, rigettato il terzo e assorbito il quarto. Ha cassato la sentenza della Corte d'appello di Cagliari e ha rinviato alla stessa Corte in diversa composizione affinché riesamini la causa alla luce del principio di non dispersione della prova documentale: i documenti ritualmente prodotti in primo grado non possono essere ignorati solo perché non rinvenuti nel fascicolo di parte in appello, se specificamente richiamati dalla parte o comunque acquisiti al processo. Ha invece ritenuto corretta la decisione di merito sul punto della risoluzione per inadempimento, perché la gravità dell'inadempimento è valutazione di fatto e, nel caso, la Corte territoriale aveva escluso la prova di un grave inadempimento del Comune. Quanto al giudicato sulle riserve 2 e 5, ha confermato che il primo giudice le aveva respinte per intempestività, con conseguente formazione del giudicato sulla loro tardività. Il giudice del rinvio dovrà provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato tra le norme processuali dedotte come violate nel secondo motivo, in relazione al petitum e ai limiti del decidere

  • art. 1183 c.c.

    richiamato nel terzo motivo, ma la Corte non ne fonda la decisione sul punto

  • art. 1382 c.c.

    richiamato nel quarto motivo in tema di riserva e penale, senza decisività nella decisione

  • art. 1453 c.c.

    la domanda di risoluzione per inadempimento, se proposta, segue le regole generali della risoluzione e non quelle delle riserve contrattuali

  • art. 1455 c.c.

    la gravità dell'inadempimento è questione di fatto rimessa al prudente apprezzamento del giudice di merito

  • art. 1458 c.c.

    gli effetti della risoluzione sono richiamati come conseguenza della domanda di risoluzione nel rapporto di appalto

  • art. 2697 c.c.

    evocato in tema di onere della prova; la Corte precisa che i documenti già prodotti in primo grado non possono considerarsi dispersi ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio

  • art. 16 R.D. n. 350/1895

    richiamato dalla ricorrente tra le norme sugli appalti pubblici e sulle riserve

  • art. 54 R.D. n. 350/1895

    richiamato dalla ricorrente tra le norme sugli appalti pubblici e sulle riserve

  • art. 64 R.D. n. 350/1895

    richiamato dalla ricorrente tra le norme sugli appalti pubblici e sulle riserve

  • art. 31-bis L. 109/1994

    richiamato dalla ricorrente in tema di appalti pubblici e riserve

  • art. 178 D.P.R. 207/2010

    richiamato dalla ricorrente tra le norme di esecuzione dell'appalto pubblico

  • art. 190 D.P.R. 207/2010

    richiamato dalla ricorrente tra le norme di esecuzione dell'appalto pubblico

  • art. 191 D.P.R. 207/2010

    richiamato dalla ricorrente tra le norme di esecuzione dell'appalto pubblico

  • art. 201 D.P.R. 207/2010

    richiamato dalla ricorrente tra le norme di esecuzione dell'appalto pubblico

  • art. 210 D.P.R. 207/2010

    richiamato dalla ricorrente tra le norme di esecuzione dell'appalto pubblico

  • art. 174 D.P.R. 554/1999

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla tempestività della riserva 1

  • art. 76 disp. att. c.p.c.

    il documento non più disponibile in appello può essere richiamato tramite deposito della copia rilasciata alle altre parti

  • art. 111 Cost.

    richiamato tra le norme processuali dedotte come violate, senza autonoma decisione sul punto

Massime di principio

  • Nel processo civile, i documenti ritualmente prodotti in primo grado non perdono efficacia probatoria solo perché non siano più reperibili nel fascicolo di parte in appello: opera il principio di non dispersione della prova documentale.
  • Il giudice d'appello, ove la parte richiami specificamente documenti già acquisiti al processo, ha il potere-dovere di esaminarli e, se necessario, può ordinare il deposito di copie o degli originali per la loro valutazione.
  • L'assenza materiale del fascicolo di parte nel grado di appello non consente, di per sé sola, di ritenere non assolto l'onere della prova se quei documenti risultavano già prodotti e conosciuti nel processo.
  • Nelle controversie di appalto pubblico, la domanda di risoluzione per inadempimento segue la disciplina generale degli artt. 1453 e 1458 c.c. e non va valutata alla stregua dell'istituto delle riserve, che riguarda invece pretese economiche connesse all'esecuzione del contratto valido.
  • La valutazione della gravità dell'inadempimento ai fini della risoluzione è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito.
  • Se il giudice di primo grado respinge una riserva per intempestività, e l'impugnazione non censura tale ratio, su quel punto si forma giudicato interno.
  • La domanda di svincolo delle garanzie e restituzione della cauzione, in mancanza di collaudo o certificato di regolare ultimazione, può essere dichiarata inammissibile secondo la disciplina applicata dalla Corte di merito e non specificamente censurata in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniAppalto
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoRisoluzione del contratto

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